Risposta n. 252 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che, ai sensi dell'art.16, comma 1, del Protocollo sui privilegi e immunità, gli stipendi e salari percepiti come funzionario dell'Organizzazione sono esenti da imposizione in Italia e che, non avendo altri redditi, è esonerato dall'obbligo dichiarativo.
Applicazione dell'art.16, comma 1, del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione Europea dei Brevetti (Convenzione sulla Concessione dei Brevetti Europei, L. 26/05/1978, n.260)
Il quesito
Il funzionario dell'Ufficio Europeo dei Brevetti, trasferitosi in Italia nella seconda metà dell'anno Y, chiede quale sia il trattamento fiscale in Italia dei redditi di lavoro percepiti dall'Ufficio e se tali redditi siano esenti e quindi esonerino dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che la valutazione della residenza fiscale è questione di fatto (di competenza dell'Ufficio) e, sulla base dei fatti presentati, considera il contribuente residente in Italia dall'annualità Y+1. Pur richiamando il principio di prevalenza del diritto convenzionale, l'Agenzia conferma che, secondo gli artt.16 e 14 del Protocollo, gli stipendi e salari pagati dall'Organizzazione e assoggettati a imposta a favore della stessa sono esenti dalle imposte nazionali. Pertanto, purché tali emolumenti siano tassati dall'Organizzazione e permangano le condizioni indicate, dall'anno Y+1 i redditi da lavoro dell'istante non sono soggetti a imposizione in Italia e lo stesso non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, fatti salvi gli ordinari poteri di verifica dell'Amministrazione.
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