Circolare numero 94 del 27-10-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’applicazione dell’art. 22 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, che amplia e rende operativo il lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura. Vengono definiti ambito soggettivo e oggettivo, limiti economici, valore dei voucher e due modalità operative: telematica e cartacea. La circolare dettaglia inoltre gli adempimenti di committenti, prestatori, INPS, INAIL e sedi periferiche, nonché la gestione contributiva e contabile.
Utilizzazione del lavoro occasionale accessorio in agricoltura tramite voucher
Utilizzazione del lavoro occasionale accessorio in agricoltura tramite voucher
La circolare disciplina l’operatività del lavoro occasionale di tipo accessorio in agricoltura alla luce dell’art. 22 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008. L’INPS chiarisce che la nuova normativa amplia l’ambito di utilizzo dell’istituto e rende pienamente operativo, su tutto il territorio nazionale, un sistema semplificato di regolazione tramite buoni lavoro.
Quadro normativo e destinatari
La disciplina previgente, contenuta negli artt. 70-73 del d.lgs. 276/2003, viene modificata con l’abrogazione dell’art. 71, che limitava l’utilizzo a categorie particolari di soggetti. Con la nuova impostazione il sistema dei voucher può essere impiegato in agricoltura:
- per attività agricole stagionali rese da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso università o istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- per attività agricole svolte nei confronti di produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, limite qualificato come dimensionale dell’impresa.
La circolare specifica che la piena operatività del sistema deriva anche dai chiarimenti applicativi contenuti nel documento, che estendono il modello oltre la sola sperimentazione delle vendemmie 2008.
Limiti economici e regime del compenso
Per ogni prestatore il compenso derivante da attività accessoria non può superare 5.000 euro per anno solare nei confronti del medesimo committente. Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Le prestazioni accessorie non danno inoltre diritto a:
- indennità di malattia;
- tutela di maternità;
- indennità di disoccupazione;
- assegno per il nucleo familiare.
Valore dei voucher e composizione economica
Il voucher ordinario ha valore nominale di 10 euro. È introdotto anche un carnet o buono multiplo da 50 euro, equivalente a cinque voucher non separabili, pensato per semplificare acquisto e riscossione. Il valore nominale comprende:
- contribuzione alla Gestione separata INPS, fissata convenzionalmente al 13%;
- contribuzione INAIL pari al 7%;
- quota del 5% per il servizio.
Ne deriva che il netto percepito dal lavoratore è pari a 7,50 euro per ciascun voucher da 10 euro e a 37,50 euro per il buono multiplo da 50 euro. La circolare precisa inoltre che voucher singoli e buoni multipli possono essere combinati per raggiungere l’importo esatto della prestazione.
Procedura con voucher telematico
La procedura telematica si fonda sull’uso di una carta magnetica INPS Card, utilizzabile come borsellino elettronico e per l’accredito e la riscossione delle somme. Il prestatore può accedere al sistema tramite contact center Inps/Inail, Internet, sedi INPS o servizi per l’impiego; dopo l’accreditamento anagrafico Poste Italiane invia la carta, il materiale informativo e i moduli. La carta può essere attivata presso un ufficio postale, ma l’attivazione non è indispensabile: in mancanza, il pagamento avviene mediante bonifico domiciliato.
Il committente si registra attraverso contact center, Internet, sedi INPS o associazioni di categoria dei datori di lavoro agricolo, in relazione alla presenza negli archivi INPS e al possesso del PIN. Dopo la registrazione invia la richiesta dei voucher, indicando:
- dati anagrafici e codice fiscale di ciascun prestatore;
- data di inizio e di fine presunta della prestazione;
- luogo di svolgimento;
- numero di buoni richiesti per ciascun prestatore.
La richiesta soddisfa contestualmente l’obbligo di comunicazione preventiva all’INAIL e l’intestazione provvisoria dei buoni. Se intervengono variazioni nel periodo o nei prestatori, il committente deve comunicarle preventivamente all’INAIL.
Il corrispettivo dei voucher deve essere versato prima dell’inizio della prestazione, mediante:
- modello F24 con causale LACC, sezione INPS, codice sede e codice fiscale;
- versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC;
- pagamento online sul sito INPS, con addebito su conto postale BPIOL/BPOL, Postepay o carta VISA/Mastercard.
Per il pagamento tramite F24 la circolare segnala che l’accredito materiale ai lavoratori avviene dopo la contabilizzazione degli importi nei conti INPS, mediamente dopo circa 10 giorni lavorativi. A prestazione conclusa il committente conferma o modifica i dati inizialmente comunicati e dichiara l’effettiva entità della prestazione. Il sistema verifica la copertura economica e:
- se il versamento copre integralmente l’onere, dispone il pagamento al prestatore secondo la modalità collegata all’attivazione o meno della INPS Card;
- se il versamento è assente o parziale, invia un sollecito di pagamento al committente e ne dà notizia ai prestatori interessati.
Il prestatore viene avvisato via e-mail, sms o posta con i dati essenziali del pagamento; il committente riceve un rendiconto tramite posta, e-mail o ricevuta di presentazione, a seconda del canale utilizzato. Il processo si chiude con l’accredito contributivo nella Gestione separata, mediante flusso dati assimilato al flusso E-MENS e identificato dal codice rapporto "16".
Procedura con voucher cartaceo
Accanto alla procedura telematica, la circolare conferma la possibilità di utilizzare buoni cartacei da 10 euro o carnet da 50 euro. L’INPS provvede alla stampa protetta contro le falsificazioni e alla distribuzione dei buoni, ciascuno contraddistinto da un numero identificativo univoco.
I committenti possono ritirare i buoni presso le sedi provinciali INPS, esibendo la ricevuta del versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC. Il ritiro può avvenire anche tramite associazioni di categoria delegate dai singoli datori di lavoro. I buoni non utilizzati possono essere rimborsati esclusivamente presso le sedi provinciali INPS, che rilasciano ricevuta e dispongono bonifico per il controvalore.
Prima dell’inizio delle attività il committente deve effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL tramite contact center o fax gratuito, indicando i propri dati anagrafici e fiscali, quelli del prestatore, il luogo della prestazione e le date presunte di inizio e fine. Eventuali variazioni devono essere comunicate nuovamente prima della variazione stessa.
Prima di consegnare i buoni al prestatore, il committente li intesta riportando:
- codice fiscale del committente;
- codice fiscale del prestatore;
- data della prestazione;
- firma di convalida.
Il prestatore, dopo aver firmato i buoni, può incassarli presso qualsiasi ufficio postale. Poste Italiane, dopo il pagamento, trasmette a INPS un flusso informativo con i dati identificativi del buono e della prestazione. Anche in questa ipotesi l’accredito contributivo avviene nella Gestione separata con codice rapporto "16".
Adempimenti delle sedi periferiche e profili organizzativi
Nel caso del voucher telematico la maggior parte delle operazioni è gestita da applicativi informatici e dai canali di servizio a distanza; le sedi INPS restano comunque punto di assistenza per gli utenti che si rivolgano fisicamente agli sportelli.
Nel caso del voucher cartaceo, invece, le sedi provinciali sono chiamate a un ruolo operativo più intenso: devono verificare il pagamento del corrispettivo, controllando la ricevuta del versamento, fotocopiandola e annullandola con timbro; devono inoltre registrare in procedura i dati del richiedente, gli identificativi dei buoni consegnati e gli estremi del versamento. La circolare raccomanda una custodia sicura dei buoni cartacei, qualificati come valori.
Aspetti contabili
Le riscossioni, i pagamenti e i relativi adempimenti contabili sono accentrati presso la Direzione Generale.
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’art. 22 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, modifica la disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio prevista dagli artt. 70-73 del d.lgs. 276/2003, ampliandone l’ambito e semplificandone l’utilizzo. Viene abrogato il previgente art. 71, che limitava l’istituto a categorie socialmente deboli o in specifiche fasi della vita lavorativa. In agricoltura il sistema è dichiarato pienamente operativo per: attività agricole stagionali svolte da pensionati e giovani sotto i 25 anni studenti; attività agricole svolte in favore di produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro. Il limite di 7.000 euro è qualificato come limite dimensionale dell’azienda, non come criterio collegato a regimi contabili o amministrativi.
Limiti economici e natura del compenso
Per ciascun prestatore il compenso percepibile da un singolo committente non può superare 5.000 euro per anno solare. Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione. Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio non danno diritto a malattia, maternità, disoccupazione o assegno per il nucleo familiare.
Valore dei voucher e composizione del corrispettivo
Il voucher standard ha valore nominale di 10 euro; è previsto anche un carnet o buono multiplo da 50 euro, equivalente a cinque voucher non separabili. Il valore nominale comprende contributi alla Gestione separata INPS, assicurazione INAIL e quota per il servizio. Nel dettaglio, per il voucher da 10 euro il netto al prestatore è 7,50 euro, mentre per il buono multiplo da 50 euro il netto è 37,50 euro. I voucher possono essere combinati tra loro per raggiungere l’importo esatto della prestazione.
Procedura con voucher telematico
La procedura telematica utilizza una carta magnetica INPS Card, ricaricabile e assimilabile a un bancomat, e può essere attivata tramite contact center, Internet, sedi INPS o servizi al lavoro. I prestatori effettuano l’accreditamento anagrafico e ricevono da Poste Italiane la carta, il materiale informativo e i moduli; la carta può anche non essere attivata e, in tal caso, il pagamento avviene tramite bonifico domiciliato. I committenti si registrano con contact center, Internet, sedi INPS o associazioni di categoria, a seconda della loro presenza negli archivi INPS e del possesso del PIN. Dopo la registrazione il committente richiede i voucher indicando dati anagrafici del prestatore, codice fiscale, periodo presunto, luogo della prestazione e numero di buoni; tale richiesta assolve anche all’obbligo di comunicazione preventiva all’INAIL e di intestazione provvisoria dei buoni. Prima dell’inizio della prestazione il committente deve versare il corrispettivo tramite F24 con causale LACC, conto corrente postale 89778229 intestato a INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC oppure pagamento online con addebito su strumenti postali o carta di credito. A fine rapporto il committente dichiara l’effettiva prestazione: il sistema verifica la copertura economica, dispone il pagamento al lavoratore o, se il versamento è insufficiente, invia un sollecito al committente. Il prestatore riceve notifica via e-mail, sms o posta; il committente riceve un rendiconto via posta, e-mail o ricevuta di presentazione. I contributi sono accreditati nella Gestione separata con codice rapporto "16".
Procedura con voucher cartaceo
In alternativa al sistema telematico è prevista la procedura con buoni cartacei da 10 euro o carnet da 50 euro. L’INPS cura stampa protetta e distribuzione dei buoni, ciascuno con numero identificativo univoco. Il committente acquista i buoni presso le sedi provinciali INPS esibendo la ricevuta del versamento sul conto corrente postale 89778229; l’acquisto può essere effettuato anche tramite associazioni di categoria delegate. L’eventuale rimborso dei buoni non utilizzati è possibile esclusivamente presso le sedi provinciali INPS. Prima dell’inizio dell’attività il committente deve effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL via contact center o fax gratuito, indicando dati anagrafici e fiscali propri e del prestatore, luogo e date presunte della prestazione; eventuali variazioni richiedono nuova comunicazione preventiva. Prima della consegna al prestatore, il committente deve intestare ogni buono con proprio codice fiscale, codice fiscale del prestatore, data della prestazione e firma. Il prestatore incassa il buono presso qualsiasi ufficio postale, firmandolo per convalida. Poste Italiane trasmette poi i dati a INPS in via telematica. Anche in questo caso i contributi sono accreditati alla Gestione separata con codice rapporto "16".
Adempimenti delle sedi INPS e aspetti organizzativi
Per il voucher telematico il ruolo delle sedi è in gran parte supportato da procedure informatiche, con assistenza a utenti che preferiscano l’accesso allo sportello. Per il voucher cartaceo le sedi provinciali hanno un ruolo più rilevante: devono verificare il pagamento tramite ricevuta del conto corrente postale, fotocopiarla e annullarla con timbro, annotare in procedura i dati del richiedente e gli identificativi dei buoni consegnati, nonché gli estremi del versamento. Poiché i buoni cartacei sono valori, se ne raccomanda la custodia sicura.
Aspetti contabili
Riscossioni, pagamenti e adempimenti contabili conseguenti sono accentrati presso la Direzione Generale.
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