Cassazione Penale, Sentenza n. 16558/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva riconosciuto a Giulia Gatta il diritto alla riparazione per detenzione ingiusta dal 9 al 13 febbraio 2019, condannando il Ministero al pagamento di euro 875,00. Il Ministero deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p., lamentando che la Corte della riparazione non avrebbe adeguatamente considerato i presupposti ostativi del diritto alla riparazione (dolo o colpa grave), dato il contesto violento della manifestazione, la partecipazione della Gatta al corteo con soggetti che commisero atti violenti, le videoriprese con episodi di violenza e le ordinanze di convalida dell'arresto e del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello di Torino ha dato una motivazione contraddittoria circa la qualificazione della condotta della Gatta: da un lato ha ritenuto che il suo comportamento potesse creare la falsa apparenza di partecipazione morale alle azioni violente; dall'altro ha concluso per una colpa lieve giustificata da ingenuità e immaturità. La Cassazione ha richiamato i criteri di valutazione applicabili in materia di riparazione (verifica ex ante se l'istante abbia dato o concorso a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave, valutazione fondata sugli elementi noti al momento dell'adozione della misura) e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo esame coerente con i principi indicati.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e pone come presupposto negativo che l'istante non abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare ex ante tale requisito valutando gli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura.
art. 386, comma terzo e art. 390, comma primo cod. proc. pen.
art. 386 c.p.p., comma 3; art. 390 c.p.p., comma 1
Rilevati dal Giudice al momento della convalida dell'arresto; il controllo deve essere di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto senza entrare sul merito della responsabilità penale.
art. 380 e art. 381 cod. proc. pen.
Norme che definiscono i reati per i quali può trovar luogo la flagranza o l'arresto; in sede di convalida si valuta l'ipotizzabilità di tali reati alla luce dello stato di fatto.
Cass. Sez. VI, 12/02/2015, n. 8341
Cass. sez. VI, 12/02/2015, n. 8341
Principio secondo cui in sede di convalida dell'arresto il giudice effettua un controllo di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto rispetto allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità dei reati, senza valutare gravità indiziaria o responsabilità nel merito.
Cass. Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)
Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013
Richiama la valutazione 'ex ante' e autonoma che deve compiere il giudice della riparazione rispetto al processo di merito: non si tratta di stabilire la responsabilità penale, ma se la condotta abbia creato la falsa apparenza di configurabilità del reato.
Cass. Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019 (Diotallevi)
Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019
Indica che anche la mera connivenza passiva può integrare colpa grave quando indichi il venir meno dei doveri di solidarietà sociale, consista nel tollerare la consumazione del reato o abbia rafforzato la volontà criminosa dell'agente, purché sia dimostrata la conoscenza dell'attività criminosa.
Cass. Sez. 4, Sent. n. 15745 del 19/02/2015 (Di Spirito)
Sez. 4, Sent. n. 15745 del 19/02/2015
Conferma i criteri di valutazione della connivenza e della colpa grave come ostativi al diritto alla riparazione.
Cass. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995
Sez. U, n. 43 del 13/12/1995
Stabilisce che l'accertamento del contributo causale alla misura restrittiva va effettuato ex ante e sulla base della situazione indiziaria esistente al momento dell'adozione dell'ordinanza cautelare, escludendo elementi acquisiti successivamente.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare 'ex ante' e autonomamente se la condotta del detenuto abbia dato o contribuito a dare causa alla detenzione con dolo o colpa grave; non si tratta di rimettere in discussione l'assoluzione nel merito.
- La colpa grave ostativa al diritto alla riparazione si configura quando la condotta è caratterizzata da spiccata leggerezza, grossolana incuria o tolleranza attiva/passiva di reati, tali da avere contribuito causalmente alla falsa apparenza di colpevolezza agli occhi dell'autorità procedente.
- La mera partecipazione a una manifestazione non esclude automaticamente il diritto alla riparazione; tuttavia la presenza in contesti di violenza ripetuta e la vicinanza materiale o comportamentale ad autori di reati possono integrare elementi di colpa grave se dal comportamento emerge la capacità di impedire o ostacolare i reati e la consapevolezza dell'attività criminosa.
- La valutazione della connivenza può essere anche di natura passiva, ma è gravemente ostativa al risarcimento quando indica il venir meno dei doveri di solidarietà sociale, il tollerare la consumazione del reato o il rafforzamento oggettivo della volontà criminosa altrui, se sussiste prova della conoscenza dell'attività illecita.
- In sede di convalida dell'arresto il giudice compie un controllo di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto rispetto allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità dei reati (artt. 380-381 c.p.p.), senza entrare nella valutazione della responsabilità penale nel merito.
- Se la motivazione del giudice della riparazione è contraddittoria o non affronta compiutamente i presupposti di colpa grave, la decisione può essere annullata e la causa rinviata per un nuovo esame conforme ai principi giurisprudenziali richiamati.
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