DECRETO 9 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Criteri per l'assunzione del ruolo di rappresentante fiscale previo rilascio di idonea garanzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina i requisiti soggettivi e le garanzie richieste ai rappresentanti fiscali di soggetti non residenti ai fini IVA. La garanzia varia da 30.000 a 2.000.000 euro in base al numero dei rappresentati e dura almeno 48 mesi; chi rappresenta un solo soggetto è esonerato dalla garanzia. Gli incarichi già in corso devono adeguarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento operativo dell’Agenzia delle entrate; in caso di inadempimento può seguire la cessazione d’ufficio delle partite IVA rappresentate.
Requisiti e garanzie per i rappresentanti fiscali IVA
Garanzie e requisiti per i rappresentanti fiscali IVA
Il decreto stabilisce i requisiti soggettivi e le modalità di garanzia per chi assume il ruolo di rappresentante fiscale di soggetti non residenti ai fini IVA. Prevede inoltre un regime transitorio per i rappresentanti già operativi e demanda all’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative.
Requisiti e assunzione dell’incarico
Possono assumere il ruolo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Il possesso è attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, presentata alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del rappresentante.
Per chi rappresenta più di un soggetto è richiesta un’idonea garanzia. Chi assume una sola rappresentanza è invece ammesso al ruolo presentando la sola dichiarazione sui requisiti, senza garanzia.
I riferimenti dei rappresentanti in possesso dei requisiti e, quando dovuta, della garanzia possono essere consultati sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Forma e importo della garanzia
La garanzia è prestata a favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale competente e consegnata di persona presso la stessa Direzione. Può consistere in cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.
Il valore massimale minimo è determinato in base al numero dei soggetti rappresentati:
- 30.000 euro per un numero da due a nove;
- 100.000 euro da dieci a cinquanta;
- 300.000 euro da cinquantuno a cento;
- 1.000.000 di euro da centouno a mille;
- 2.000.000 di euro per più di mille soggetti.
Se il numero dei rappresentati aumenta e determina il passaggio a una fascia superiore, il rappresentante deve prestare la garanzia nella nuova misura e presentare la relativa documentazione alla Direzione provinciale competente per il proprio domicilio fiscale.
Durata della garanzia
La garanzia deve avere una durata minima di 48 mesi. Per l’assunzione iniziale dell’incarico, i 48 mesi decorrono dalla consegna della garanzia alla Direzione provinciale competente; in caso di passaggio a una fascia superiore, decorrono dalla consegna della nuova garanzia.
Scaduto il periodo minimo, la garanzia non deve essere ripresentata, salvo che intervenga un aumento del numero dei soggetti rappresentati che comporti il passaggio a una fascia superiore.
Regime transitorio e cessazione delle partite IVA
I rappresentanti fiscali già operativi alla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal decreto devono, entro 60 giorni da tale pubblicazione, attestare il possesso dei requisiti e prestare la garanzia secondo le modalità previste. La garanzia transitoria deve durare almeno 48 mesi dalla data di consegna.
Se il rappresentante non presenta la dichiarazione o non presta la garanzia, l’Agenzia delle entrate comunica l’avvio della procedura di cessazione d’ufficio delle partite IVA dei soggetti rappresentati, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Agenzia procede alla cessazione d’ufficio delle partite IVA interessate.
Attuazione ed effetti finanziari
Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, deve definire le modalità operative di attuazione. Il decreto dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 6 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 10 dic 2024DECRETO 10 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 6 dic 2024DECRETO 6 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 6 dic 2024DECRETO 6 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 4 dic 2024DECRETO 4 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 4 dic 2024DECRETO 4 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 19 dic 2024DECRETO 19 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →