Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 6 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Requisiti soggettivi e oggettivi di accesso al regime di adempimento collaborativo.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A06729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna le regole attuative del regime di adempimento collaborativo tra contribuenti e Agenzia delle entrate, definendo soggetti ammessi, soglie dimensionali progressive (750 milioni dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028), requisiti e certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, modalità di domanda e istruttoria. Prevede una disciplina transitoria per specifiche domande presentate nel 2024 e nel 2025, con certificazione integrabile entro il 31 dicembre 2025.

Disciplina attuativa dell’accesso e del funzionamento del regime di adempimento collaborativo

Regime di adempimento collaborativo

Il decreto stabilisce le modalità attuative aggiornate del regime di adempimento collaborativo tra Agenzia delle entrate e contribuenti, in particolare in relazione ai requisiti di accesso, al sistema di controllo del rischio fiscale e alla procedura di ammissione. Il regime si fonda sulla collaborazione e sulla gestione preventiva del rischio di violazione delle norme tributarie o dei principi e delle finalità dell’ordinamento tributario.

Soggetti ammessi e requisiti dimensionali

Possono chiedere l’adesione:

  • i soggetti residenti e non residenti con volume d’affari o ricavi almeno pari a 750 milioni di euro dal 2024, 500 milioni dal 2026 e 100 milioni dal 2028;
  • i contribuenti che danno esecuzione alla risposta a un interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume d’affari o dai ricavi, purché ricorrano gli altri requisiti previsti;
  • i contribuenti appartenenti a un gruppo di imprese, se almeno un componente raggiunge la soglia dimensionale applicabile e il gruppo adotta un sistema integrato di controllo del rischio fiscale certificato;
  • i partecipanti a un gruppo IVA quando almeno uno dei partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime.

Le soglie dimensionali sono verificate considerando il valore più elevato tra i ricavi risultanti dai bilanci dei tre esercizi rilevanti e il volume d’affari risultante dalle dichiarazioni IVA dei tre anni solari rilevanti. Se la domanda è presentata dopo la chiusura del periodo d’imposta ma prima del deposito del bilancio o della dichiarazione IVA, il contribuente dichiara i requisiti, soggetti a successivo riscontro; i termini per la comunicazione dell’ammissione sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla comunicazione dell’avvenuto deposito o della presentazione.

Per i soggetti non residenti, i requisiti sono verificati in capo alla stabile organizzazione in Italia, sulla base del rendiconto economico e patrimoniale e della dichiarazione IVA. In caso di interpello sui nuovi investimenti, l’accesso compete all’impresa residente o alla stabile organizzazione incaricata dell’investimento in Italia; la domanda può essere presentata dal primo adempimento fiscale connesso alla corretta esecuzione della risposta all’interpello.

I soggetti che accedono in base all’appartenenza a un gruppo di imprese o a un gruppo IVA presentano ciascuno una domanda autonoma. I contribuenti in possesso dei requisiti dimensionali o ammessi per nuovi investimenti possono chiedere anche l’inclusione dell’impresa che svolge funzioni di indirizzo sul sistema, se necessaria a rappresentare compiutamente i processi aziendali.

Sistema di controllo del rischio fiscale

Il contribuente deve disporre di un sistema integrato ed efficace di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, compresi quelli derivanti dai principi contabili applicati. Il sistema deve essere inserito nel governo aziendale e nel controllo interno, coerente con le linee guida previste dalla normativa e certificato da professionisti indipendenti anche quanto alla conformità ai principi contabili.

Il sistema è efficace quando assicura un presidio costante dei processi e dei relativi rischi, consentendo il rispetto dei doveri di trasparenza e collaborazione. Deve promuovere una cultura aziendale di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, garantire informazioni complete, affidabili e accessibili e prevedere flussi informativi accurati e tempestivi. In particolare, deve comprendere:

  • una strategia fiscale documentata, approvata dai vertici, che espliciti obiettivi, propensione al rischio e coinvolgimento nella pianificazione fiscale;
  • ruoli, responsabilità e competenze chiaramente attribuiti, con separazione dei compiti e rispetto delle procedure a ogni livello aziendale;
  • procedure per mappare i rischi dei processi aziendali, misurarne l’entità qualitativa e quantitativa e definire le azioni di gestione e controllo;
  • procedure di monitoraggio e autoapprendimento, con individuazione delle carenze e attivazione di misure correttive;
  • capacità di adattamento ai cambiamenti aziendali e alle modifiche della legislazione fiscale;
  • una relazione almeno annuale agli organi di gestione sugli esiti delle verifiche e degli esami periodici, sulle attività pianificate, sui risultati e sulle misure correttive;
  • una mappa dei rischi fiscali relativi ai processi, inclusi quelli derivanti dai principi contabili applicati.

Domanda e documentazione

La domanda deve essere presentata utilizzando il modello approvato dal direttore dell’Agenzia delle entrate e sottoscritta. È trasmessa esclusivamente per via telematica tramite PEC alla casella indicata nelle istruzioni; per i soggetti non residenti è ammesso l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nel modello.

La domanda è corredata da:

  • descrizione dell’attività svolta;
  • strategia fiscale approvata dagli organi di gestione prima della presentazione;
  • descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale e del suo funzionamento;
  • mappa dei processi aziendali;
  • mappa dei rischi fiscali, inclusi quelli connessi ai principi contabili, e dei controlli previsti;
  • certificazione del sistema, con data certa anteriore alla domanda.

La documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla domanda, insieme ad altri documenti ritenuti utili, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia. In tal caso, il termine per la comunicazione dell’ammissione decorre dalla presentazione o integrazione. La mancata o incompleta presentazione entro il termine comporta l’inammissibilità dell’istanza.

Istruttoria, ammissione e permanenza

L’ufficio competente verifica i requisiti soggettivi e l’idoneità del sistema secondo criteri di comprensione del business, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività, e può proporre gli interventi necessari. L’istruttoria può comprendere più incontri e deve concludersi entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza o della documentazione richiesta, fatti salvi i casi di sospensione.

L’ufficio verifica che il sistema sia coerente con le linee guida e che la certificazione sia stata rilasciata da professionisti indipendenti con specifica professionalità, iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Può chiedere ulteriore documentazione o interventi correttivi: i termini restano sospesi fino alla presentazione della documentazione o alla presa d’atto dell’attuazione delle misure. Se il contribuente non adempie entro sei mesi dalla richiesta, si considera rinunciatario.

I dipendenti dell’Agenzia possono accedere, in tempi concordati, alle sedi dell’impresa o della stabile organizzazione per acquisire direttamente elementi informativi utili. Le attività svolte in contraddittorio sono verbalizzate e una copia del verbale è consegnata al contribuente. L’esito della verifica è comunicato tramite PEC o, ove consentito, posta elettronica ordinaria; in caso di ammissione, il contribuente è inserito nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia.

La perdita dei requisiti dimensionali dovuta a operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo non è considerata ai fini dell’ammissione o della permanenza. Se dopo l’ammissione emergono rischi fiscali non rilevati dal sistema, l’Agenzia può disporre l’esclusione con provvedimento motivato, previa valutazione della rilevanza dei rischi. Per le certificazioni accertate come infedeli si applicano le disposizioni previste dalla normativa primaria.

Regime transitorio

Per le domande presentate nel 2024 dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023 e per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che presentano domanda nel 2025 entro la chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, la certificazione del sistema può essere presentata a integrazione della domanda entro il 31 dicembre 2025. In questi casi, il termine di 120 giorni per la comunicazione dell’ammissione decorre dalla presentazione della certificazione.

Disposizioni finanziarie

L’attuazione del decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.