DECRETO 6 dicembre 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Attuazione delle disposizioni in materia di documentazione dei disallineamenti da ibridi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina la documentazione idonea a dimostrare la corretta applicazione delle norme anti-ibridi e a beneficiare della non applicazione della sanzione prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 471/1997 in caso di maggior imposta o riduzione del credito. Stabilisce soggetti, contenuti, forma, termini di consegna e comunicazione, efficacia per singole operazioni e regole transitorie, anche per periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023.
Documentazione sui disallineamenti da ibridi
Documentazione per i disallineamenti da ibridi
Il decreto definisce le condizioni e le modalità per predisporre e presentare la documentazione relativa alle disposizioni anti-ibridi del capo IV del d.lgs. 142/2018. La documentazione può consentire, nei casi e alle condizioni previste, di non applicare la sanzione prevista dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 471/1997 quando una contestazione sui disallineamenti da ibridi comporti maggiore imposta o riduzione del credito.
Ambito soggettivo e concetti rilevanti
La documentazione può essere predisposta da ciascun soggetto passivo residente o localizzato in Italia oppure, in sua vece, da un soggetto passivo designato residente o localizzato in Italia. In quest’ultimo caso deve essere organizzata con una sezione dedicata a ciascun soggetto passivo interessato.
Il decreto definisce, tra l’altro, il gruppo multinazionale come un gruppo di imprese associate residenti o stabilite in almeno due Stati, includendo le strutture composte da una sede centrale e una o più stabili organizzazioni. Il gruppo omogeneo comprende transazioni rilevanti effettuate nel medesimo periodo d’imposta che presentano effetti giuridici ed economici identici o sostanzialmente identici e il medesimo trattamento ai fini del d.lgs. 142/2018. Una transazione rilevante è un’operazione che genera o può ragionevolmente generare un disallineamento da ibridi rilevante; una transazione rilevante multipla (TRM) è un gruppo omogeneo composto da almeno venti operazioni. Sono inoltre definiti il disallineamento importato, i soggetti fiscalmente trasparenti e opachi e il periodo transitorio.
Analisi e contenuto della documentazione
Per individuare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei deve essere esplicitato il percorso di analisi utilizzato per accertare l’eventuale sussistenza di un disallineamento da ibridi rilevante. La procedura e le informazioni richieste sono rinviate agli allegati A, B e C del decreto; il testo fornito non ne riproduce il contenuto. L’adozione della procedura dell’allegato B rende la documentazione idonea solo se sono rispettati anche i requisiti previsti dal decreto.
La documentazione deve essere predisposta per ciascun periodo d’imposta e per ciascun soggetto passivo. Deve includere le informazioni sul gruppo multinazionale e sui singoli soggetti passivi, seguire l’impostazione dell’allegato A e contenere, per ogni soggetto passivo, la relativa scheda informativa. Può riguardare anche soltanto una parte delle transazioni rilevanti o delle TRM: in tal caso gli effetti premiali sono limitati alle operazioni effettivamente documentate.
Lingua, firma e formato
La documentazione deve essere redatta in italiano, in formato elettronico, e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto passivo o del soggetto passivo designato, oppure da un delegato, con firma elettronica e marca temporale.
Per ciascun periodo d’imposta la firma con marca temporale deve essere apposta entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Per il periodo d’imposta in corso al 29 dicembre 2023, il termine è quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La firma è comunque tempestiva se apposta entro il termine previsto dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 322/1998.
La documentazione elettronica deve essere consegnata all’Amministrazione finanziaria entro i termini previsti per l’esibizione. La consegna iniziale in formato cartaceo non preclude il beneficio, purché il contribuente renda disponibile il formato elettronico entro il termine congruo assegnato dagli incaricati del controllo.
Consegna e informazioni integrative
La documentazione deve essere esibita entro venti giorni lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione finanziaria. Le informazioni supplementari o integrative richieste durante il controllo o altra attività istruttoria devono essere fornite entro trenta giorni lavorativi; l’Amministrazione può concedere un’ulteriore proroga fino a sessanta giorni, se compatibile con i termini del controllo.
Per la documentazione relativa a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023, nei casi previsti dall’art. 11, comma 2, la consegna deve avvenire entro il ventesimo giorno lavorativo successivo al termine fissato per predisporla.
Comunicazione del possesso
Chi ha predisposto la documentazione deve comunicare il possesso all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta cui essa si riferisce, ferme le disposizioni dell’art. 2, comma 1, del d.l. 16/2012. Per documentazioni riferite a uno o più periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la comunicazione è effettuata con il modello dichiarativo approvato dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data.
Efficacia e limiti del beneficio sanzionatorio
Per i disallineamenti di cui il soggetto passivo è parte diretta, la non applicazione della sanzione opera esclusivamente per le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei riportati nella documentazione, purché siano rispettati i requisiti di contenuto, forma, consegna e comunicazione. L’omessa o inidonea rappresentazione di una transazione non fa venir meno l’efficacia della documentazione per le altre operazioni correttamente documentate.
Per i disallineamenti importati occorre dimostrare l’esistenza di un processo interno di valutazione conforme ai criteri di analisi del decreto, oltre al rispetto degli altri requisiti documentali. La documentazione produce effetti soltanto per il periodo d’imposta cui si riferisce e deve essere conservata fino alla scadenza del termine di accertamento previsto dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973.
L’assenza o l’inidoneità della documentazione, di per sé, non costituisce elemento a favore della sussistenza di un disallineamento da ibridi rilevante. Il beneficio non è garantito se la documentazione è incompleta o non conforme, compresa la mancanza della firma elettronica con marca temporale, oppure se contiene informazioni non veritiere. Omissioni o inesattezze parziali non ostano al beneficio quando non compromettono l’analisi degli organi di controllo. Se la documentazione è presentata durante accessi, ispezioni o verifiche, gli addetti al controllo valutano e motivano l’eventuale giudizio negativo, ferma la possibilità dell’ufficio competente di riesaminarlo ai fini sanzionatori. Le informazioni contenute nella documentazione idonea possono essere utilizzate dall’Amministrazione esclusivamente per finalità istituzionali connesse all’attività di controllo.
Regime per l’adempimento collaborativo
Per i soggetti ammessi all’adempimento collaborativo, la predisposizione corretta e tempestiva della documentazione e la comunicazione tempestiva del suo possesso valgono come adempimento degli obblighi di comunicazione e trasparenza previsti dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 maggio 2017. Per le transazioni e i gruppi omogenei sotto la soglia di materialità, rileva l’inserimento nella mappa dei rischi fiscali di presidi idonei a identificare, misurare e gestire i rischi connessi.
Gli effetti della documentazione possono estendersi anche alle operazioni inferiori alla soglia di materialità, incluse quelle relative a disallineamenti importati, se la mappa dei rischi fiscali evidenzia processi aziendali idonei a identificare le transazioni rilevanti e i gruppi omogenei. Per i disallineamenti diversi da quelli importati, tale estensione è subordinata agli obblighi indicati nel provvedimento del 26 maggio 2017.
Periodi anteriori e disposizioni transitorie
Il periodo transitorio decorre dal 29 dicembre 2023 e termina alla scadenza per presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso a tale data oppure, se successivo, al sesto mese successivo all’approvazione del decreto.
La documentazione riferita a periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 può produrre gli effetti sanzionatori previsti se è predisposta con data certa entro la fine del periodo transitorio, rispetta i requisiti documentali e comunicativi e, prima del 29 dicembre 2023, non è stata constatata una violazione anti-ibridi né sono iniziati controlli o attività di accertamento sulle medesime transazioni, dei quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Per i soggetti in adempimento collaborativo che non abbiano ancora concordato con l’Agenzia delle entrate la soglia di materialità, questa è fissata, per ciascuna transazione rilevante, a un quarto della soglia indicata al punto 4.4 del provvedimento del 26 maggio 2017. La soglia provvisoria perde efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al momento dell’accordo e la regola si applica anche ai periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto.
Per i periodi anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, il beneficio può spettare anche quando il processo di analisi non segue formalmente la procedura dell’allegato B, purché sia comunque idoneo a individuare le transazioni rilevanti, i gruppi omogenei e l’eventuale sussistenza dei disallineamenti, e siano rispettati gli altri requisiti documentali.
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