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Circolare

Circolare Inail n. 49 del 16 dicembre 2016

Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importi degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole sulla rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Dopo aver richiamato il quadro normativo e gli aumenti straordinari già applicati in passato, precisa che la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di adeguamento automatico dal 1° luglio di ogni anno, sulla base dell’indice Istat. Per il 2016, tuttavia, la variazione negativa dell’indice 2015 (-0,1%) non può determinare una riduzione degli importi: per effetto della clausola di salvaguardia, gli importi restano quelli vigenti nel 2015 fino al 30 giugno 2017, con possibile nuova rivalutazione dal 1° luglio 2017.

Rivalutazione annuale degli indennizzi Inail per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2016

Rivalutazione annuale degli indennizzi per danno biologico Inail con decorrenza 1° luglio 2016

La circolare definisce il nuovo assetto della rivalutazione degli importi degli indennizzi per danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ricostruisce il passaggio dagli aumenti straordinari introdotti negli anni precedenti al meccanismo di adeguamento automatico annuale previsto dalla legge di stabilità 2016, chiarendo gli effetti pratici per gli importi applicabili dal 1° luglio 2016.

Quadro normativo

La disciplina si fonda sull’art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che ha introdotto il riconoscimento del danno biologico nell’assicurazione Inail. La circolare richiama inoltre il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 recante la Tabella delle menomazioni, la Tabella indennizzo danno biologico e la Tabella dei coefficienti, nonché le successive disposizioni legislative e ministeriali intervenute nel tempo.

Tra le fonti richiamate figurano, in particolare:

  • l’art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • l’art. 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
  • il decreto interministeriale 27 marzo 2009 e la circolare Inail n. 37/2009;
  • l’art. 1, commi 128 e 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  • la circolare Inail n. 4/2014;
  • il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 e la circolare Inail n. 26/2014;
  • l’art. 1, comma 303, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • la determina del Presidente Inail 15 giugno 2016, n. 228;
  • il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2016.

Aumenti straordinari precedenti

La circolare evidenzia che il sistema originario dell’art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 non prevedeva una rivalutazione automatica annuale della Tabella indennizzo danno biologico. Per recuperare in parte la perdita di valore monetario, il legislatore è intervenuto con due aumenti straordinari:

  • un incremento dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008;
  • un ulteriore incremento del 7,57% a decorrere dal 2014.

I due adeguamenti, di natura eccezionale, non hanno modificato formalmente le tabelle del 2000, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Istat nel periodo 2000-2013. La somma dei due aumenti dà luogo a un incremento complessivo del 16,25%.

Rivalutazione automatica annuale introdotta dalla legge di stabilità 2016

La legge n. 208/2015 ha introdotto, con effetto dall’anno 2016, un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua degli indennizzi Inail per danno biologico. La rivalutazione deve operare con decorrenza 1° luglio di ciascun anno e viene disposta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

La circolare precisa che gli incrementi annuali si aggiungono all’aumento complessivo del 16,25% già derivante dagli aumenti straordinari precedenti e si applicano agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico del decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Decorrenza 1° luglio 2016 e clausola di salvaguardia

Per la prima applicazione della nuova disciplina, l’Inail ha avviato l’iter di rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2016. Tuttavia, per l’anno 2015 l’Istat ha rilevato una variazione percentuale dell’indice pari a -0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in diminuzione.

La legge di stabilità 2016 ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può essere inferiore a zero. In applicazione di tale clausola di salvaguardia, il decreto ministeriale 23 settembre 2016 ha confermato, dal 1° luglio 2016, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico già vigenti nel 2015, come determinati dalla circolare Inail n. 26/2014.

Effetti temporali

Gli importi confermati restano in vigore fino al 30 giugno 2017. La circolare precisa che la prossima rivalutazione annuale potrà avere decorrenza dal 1° luglio 2017, qualora risultino integrati i presupposti previsti dalla normativa.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama le principali fonti che disciplinano il danno biologico Inail e le successive rivalutazioni: il D.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 con le tabelle del danno biologico, la legge n. 296/2006, il Protocollo welfare e il decreto interministeriale 27 marzo 2009, la legge n. 147/2013 e il decreto interministeriale 14 febbraio 2014, fino alla legge n. 208/2015 e al decreto ministeriale 23 settembre 2016 attuativo della rivalutazione annuale.

Evoluzione degli aumenti straordinari

Viene ricordato che, in origine, il d.lgs. n. 38/2000 non prevedeva un meccanismo automatico annuale di rivalutazione. Per recuperare parte dell’erosione monetaria, erano stati introdotti due aumenti straordinari: l’8,68% dal 1° gennaio 2008 e il 7,57% dal 2014. Tali incrementi, sommati, hanno determinato un aumento complessivo del 16,25%, senza aggiornare formalmente le tabelle del 2000.

Nuova rivalutazione annuale dal 2016

La legge di stabilità 2016 ha previsto, con effetto dall’anno 2016, la rivalutazione automatica su base annua degli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno. L’adeguamento deve essere disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati rilevata dall’Istat rispetto all’anno precedente.

Effetti per la decorrenza 1° luglio 2016

Per l’anno 2015 l’Istat ha rilevato una variazione del -0,1%, che in via ordinaria avrebbe comportato una riduzione degli importi. Tuttavia, la legge di stabilità 2016 prevede che la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non possa essere inferiore a zero. Di conseguenza, il decreto ministeriale 23 settembre 2016 ha confermato dal 1° luglio 2016 gli importi già vigenti nel 2015, senza variazioni.

Durata degli importi e prossima revisione

Gli importi confermati con decorrenza 1° luglio 2016 restano validi fino al 30 giugno 2017. La successiva rivalutazione annuale potrà decorrere dal 1° luglio 2017, se ne ricorreranno i presupposti previsti dalla disciplina vigente.

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