Circolare Inail n. 51 del 30 dicembre 2016
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il regolamento Inail attuativo dell’art. 1, comma 166, della legge n. 190/2014, che attribuisce all’Istituto compiti di sostegno al reinserimento e all’integrazione lavorativa dei disabili da lavoro. Vengono chiariti ambito di applicazione, soggetti destinatari, requisiti dei datori di lavoro, tipologie di intervento finanziabili, limiti di spesa, procedura per la costruzione del progetto personalizzato, modalità di approvazione, eventuale anticipazione, realizzazione e rendicontazione delle spese. La circolare precisa inoltre il ruolo delle strutture territoriali e regionali nella verifica, nel coordinamento e nel monitoraggio dei progetti.
Regolamento Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
Regolamento Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro
La circolare illustra le modalità di attuazione del regolamento Inail adottato in applicazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’obiettivo è rendere effettivo il sostegno al reinserimento e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso interventi personalizzati a carico dell’Istituto, nel rispetto del quadro europeo sugli aiuti di Stato e dei principi nazionali in materia di accomodamenti ragionevoli.
Quadro normativo e ratio dell’intervento
La circolare ricostruisce il fondamento normativo della disciplina richiamando, tra gli altri, il d.lgs. n. 38/2000 sul danno biologico, la direttiva 2000/78/CE, il d.lgs. n. 216/2003, il d.lgs. n. 81/2008, la legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, i regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 651/2014, il d.lgs. n. 150/2015 e il d.lgs. n. 151/2015. La finalità dichiarata è completare il modello di tutela Inail, assicurando non solo l’indennizzo del danno biologico, ma anche il recupero funzionale e il tempestivo reinserimento sociale e lavorativo.
La circolare sottolinea che l’articolo 1, comma 166, della legge n. 190/2014 attribuisce all’Inail competenze specifiche in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzarsi tramite progetti personalizzati. Tali interventi sono finanziati con risorse dell’Istituto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Ambito di applicazione e soggetti destinatari
Nella prima fase di applicazione, il regolamento disciplina gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro originario, mentre gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione saranno oggetto di una successiva regolamentazione, subordinata alla piena attuazione delle politiche attive per il lavoro delineate dal d.lgs. n. 150/2015.
I destinatari sono tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale, o del loro aggravamento, presentino menomazioni e limitazioni funzionali tali da richiedere interventi per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa. Possono essere destinatari anche i lavoratori che non abbiano subito conseguenze inabilitanti particolarmente gravi, ma che necessitino comunque di interventi personalizzati di sostegno.
Ai fini dell’accesso agli interventi è necessario un giudizio di idoneità alla mansione specifica formulato dal medico competente ai sensi dell’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008 oppure dal Servizio di prevenzione dell’ASL ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970. Il giudizio può attestare idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, oppure inidoneità temporanea o permanente. Sono compresi anche i lavoratori già disabili da lavoro che abbiano subito un aggravamento funzionale riferito a un precedente evento lesivo.
La circolare precisa che non vi sono distinzioni in base alla natura del rapporto di lavoro o alla tipologia contrattuale: la nozione di conservazione del posto di lavoro è intesa come continuità lavorativa e comprende lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi. Per i contratti a tempo determinato o flessibili è richiesta una valutazione caso per caso, anche in relazione alla durata del rapporto.
Restano esclusi i dipendenti delle amministrazioni statali assicurati in gestione per conto dello Stato, poiché le prestazioni gravano sul bilancio delle amministrazioni interessate, nonché i soggetti tutelati che non sono qualificabili come lavoratori, come studenti e casalinghe.
Requisiti del datore di lavoro e dell’impresa
Il soggetto coinvolto nella realizzazione degli interventi è il datore di lavoro dell’unità produttiva presso la quale il lavoratore svolgeva abitualmente la propria attività al momento dell’evento lesivo o dell’aggravamento. Il titolare dell’impresa individuale o il legale rappresentante della persona giuridica deve possedere, per tutta la durata del progetto, i seguenti requisiti:
- iscrizione regolare ai pubblici registri o albi obbligatori;
- pieno e libero esercizio dei diritti, con esclusione di liquidazione volontaria o procedure concorsuali, salvo il concordato con continuità aziendale;
- regolarità assicurativa e contributiva, con riferimento al DURC;
- assenza di condanne definitive per i reati indicati dall’articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, salvo riabilitazione.
Tali requisiti devono essere autocertificati ai sensi del d.p.r. n. 445/2000.
Tipologie di interventi finanziabili
Il regolamento distingue tre tipologie di interventi:
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Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro: comprendono interventi edilizi, impiantistici e domotici e dispositivi per l’accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro. La circolare fornisce esempi quali rampe, piattaforme elevatrici, servoscala, adeguamento di corridoi e percorsi, ascensori, servizi igienici accessibili, modifiche o automazione di porte e infissi, adeguamento dei terminali degli impianti e interventi domotici. Per tali interventi è necessario il consenso del proprietario dell’immobile; se l’immobile è detenuto a titolo diverso dalla proprietà, occorre considerare anche la durata del contratto nella valutazione costi/benefici.
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Adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro: includono l’adeguamento di arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, comandi speciali e adattamenti di veicoli strumentali al lavoro. Gli arredi e le attrezzature devono essere di proprietà del datore di lavoro; solo se l’adattamento non è conveniente in termini di costi/benefici può essere valutato l’acquisto di nuovi beni idonei a conseguire il medesimo risultato.
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Interventi di formazione: comprendono l’addestramento all’uso delle postazioni e delle attrezzature adattate, la formazione e il tutoraggio per lo svolgimento della stessa mansione e la riqualificazione professionale per l’assegnazione ad altra mansione.
La copertura dei costi è assicurata nei limiti delle risorse annualmente stanziate; per il 2017 la circolare indica uno stanziamento di 21.200.000 euro.
Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato
Gli interventi necessari al reinserimento vengono definiti nell’ambito di un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore. Il Progetto è redatto con l’apporto delle competenze tecniche Inail e tenendo conto, se necessario, del supporto di altre Direzioni regionali o provinciali quando domicilio del lavoratore e unità produttiva ricadono in territori diversi.
Il Progetto deve essere elaborato in una logica di coerenza con gli ulteriori interventi previsti dal regolamento Inail sull’erogazione di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione. La circolare ribadisce la necessità della partecipazione attiva del lavoratore e del datore di lavoro in tutte le fasi, essendo quest’ultimo titolare dell’obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli.
Fasi operative e coinvolgimento delle strutture territoriali
La circolare descrive un percorso articolato in diverse fasi: avvio della valutazione, predisposizione del Progetto e del Piano esecutivo, verifica e approvazione, realizzazione degli interventi, rendicontazione e rimborso.
Le sedi territoriali devono promuovere in modo capillare la conoscenza della nuova disciplina presso i datori di lavoro e le loro associazioni, nonché presso patronati e associazioni delle persone con disabilità da lavoro. A supporto di tale attività, la Direzione centrale organizzazione digitale fornisce elenchi di casi di infortunio o malattia professionale con astensione dal lavoro superiore a 60 giorni continuativi, rispetto ai quali potrebbe emergere la necessità di accomodamenti ragionevoli.
La circolare prevede inoltre una specifica informativa standard da inviare ai datori di lavoro e una ulteriore comunicazione nei casi in cui, in sede di accertamento dei postumi, emerga una condizione di difficoltà del lavoratore suscettibile di richiedere interventi di reinserimento. È stata anche predisposta, in via sperimentale, una scheda di rilevazione del “Profilo delle capacità utili alla ripresa del lavoro”, basata sulla classificazione ICF.
Elaborazione del Progetto e contenuti della scheda
L’équipe multidisciplinare di I livello viene convocata dal responsabile del processo lavoratori quando il datore di lavoro manifesta disponibilità a collaborare oppure quando il lavoratore presenta formale richiesta di accesso agli interventi e sia in possesso del giudizio di idoneità richiesto.
Una volta verificati i requisiti del soggetto interessato, il responsabile del processo trasmette al datore di lavoro una specifica comunicazione per acquisirne il consenso alla definizione del Progetto personalizzato. Il datore di lavoro, per aderire, deve indicare almeno un referente, dichiarare il possesso dei requisiti regolamentari, specificare la mansione del lavoratore e la data del giudizio di idoneità.
La “Scheda Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato” costituisce lo strumento operativo principale dell’équipe: vi confluiscono le risultanze delle valutazioni professionali, i dati provenienti dalle procedure, le informazioni del lavoratore e del datore di lavoro, nonché gli allegati tecnici utili alla definizione degli interventi. L’uso della scheda è finalizzato a garantire omogeneità nazionale e alimentare un database per il monitoraggio.
L’équipe, per definire il Progetto, acquisisce la visita medica del medico competente o del Servizio di prevenzione ASL, rileva i bisogni del lavoratore, coinvolge le consulenze tecniche necessarie, può effettuare sopralluoghi e richiede al datore di lavoro ulteriori documenti, come lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi. Il Progetto deve preferibilmente mantenere la stessa mansione svolta prima dell’evento lesivo; il passaggio ad altra mansione è ammesso se coerente con il giudizio di idoneità.
Il Progetto può contenere anche misure non rimborsabili da Inail ma comunque utili al reinserimento, da realizzarsi eventualmente a cura del datore di lavoro. Deve individuare con precisione gli interventi, le loro caratteristiche, gli obiettivi, i tempi massimi di realizzazione e le condizioni necessarie per la redazione del Piano esecutivo.
La sintesi del Progetto viene trasmessa al datore di lavoro e al lavoratore per la condivisione; in mancanza di riscontro entro cinque giorni, deve essere sollecitata. Con la condivisione, le parti si impegnano a segnalare tempestivamente ogni circostanza utile che possa incidere sul reinserimento.
Piano esecutivo del datore di lavoro
Il Piano esecutivo è predisposto dal datore di lavoro responsabile dell’unità produttiva e deve tradurre in termini operativi quanto previsto nel Progetto. Per ogni intervento il datore di lavoro deve acquisire tre preventivi da operatori economici diversi, la documentazione tecnica e le autorizzazioni necessarie, oltre alle autocertificazioni dei requisiti degli operatori consultati.
Il datore di lavoro sceglie il preventivo prescelto e allega comunque anche gli altri due. Il piano deve indicare, per ciascun intervento, descrizione, esecutore/fornitore, consulenti tecnici, modalità di realizzazione, costo previsto, compresi oneri e imposte, e tempi di realizzazione. Le spese per consulenze tecniche non possono superare il 10% del costo dell’intervento e non richiedono tre preventivi.
Il Piano include anche un prospetto riepilogativo generale dei costi e dei tempi dell’intero Progetto, a decorrere dalla ricezione del provvedimento autorizzativo Inail. Se gli immobili non sono di proprietà del datore di lavoro, occorre l’autorizzazione del proprietario e, se necessario, quella condominiale. Devono inoltre essere già stati acquisiti, ove richiesti, titoli autorizzativi, nulla osta, concessioni o aver decorso i termini del silenzio assenso.
Verifica, approvazione e provvedimento autorizzativo
La Direzione territoriale, ricevuti Progetto, Piano esecutivo e parere dell’équipe, effettua una verifica amministrativa entro cinque giorni, limitata alla rispondenza alle disposizioni regolamentari. Non valuta le scelte progettuali o esecutive di merito. Se l’esito è positivo, trasmette la documentazione alla Direzione regionale o provinciale o alla Sede regionale competente per l’approvazione.
La Direzione regionale/provinciale o la Sede regionale verifica preliminarmente le autocertificazioni sui requisiti del datore di lavoro/titolare e degli operatori economici. In assenza di tali requisiti è adottato un provvedimento negativo. L’ufficio competente valuta poi la congruità dei costi, la completezza documentale e la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo di bilancio.
In caso di carenze o incongruenze possono essere richieste integrazioni o rettifiche al datore di lavoro, da inviare entro 10 giorni. In caso di mancato riscontro o documentazione non conforme viene adottato provvedimento negativo, comunicato anche al lavoratore e, tramite la Direzione territoriale, all’équipe. Se tutto è regolare, il Progetto e il Piano vengono approvati e viene adottato il provvedimento di autorizzazione che indica costi, termini di completamento, data ultima di realizzazione dell’intero Progetto e termine massimo per la rendicontazione, maggiorato di 60 giorni rispetto alla conclusione del Progetto.
Il procedimento complessivo deve concludersi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione da parte della Direzione territoriale.
Anticipazione della spesa
Dopo l’approvazione del Progetto, il datore di lavoro può chiedere, entro 20 giorni dal provvedimento autorizzativo, un’anticipazione una sola volta e fino al 75% della spesa complessivamente rimborsabile. L’istanza deve essere corredata da fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta in favore dell’Inail.
La fideiussione deve coprire l’importo dell’anticipazione maggiorato del 10%, prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 c.c., e restare efficace fino alla data massima per la rendicontazione. La garanzia può essere rilasciata da banche, imprese assicurative autorizzate o intermediari finanziari iscritti all’albo ex articolo 106 del d.lgs. n. 385/1993. La sua mancata presentazione impedisce di dare seguito alla richiesta di anticipazione.
Esecuzione degli interventi e modifiche in corso d’opera
Gli interventi possono iniziare solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione, anche se la domanda di anticipazione è pendente. L’esecuzione deve rispettare integralmente Progetto, Piano esecutivo, modalità e termini fissati nell’autorizzazione.
Se emergono esigenze impreviste che non alterano la tipologia degli interventi, il datore di lavoro deve comunicarle tempestivamente alla Direzione competente, che valuta necessità, costi e impatto temporale. Se la modifica non è ritenuta necessaria, viene adottato un preavviso di diniego con possibilità di osservazioni entro 10 giorni; se è necessaria, viene emesso il relativo provvedimento autorizzativo. Se l’intervento comporta un allungamento dei tempi e vi è stata anticipazione, può essere richiesta l’integrazione della garanzia fideiussoria.
Se sopravvengono circostanze oggettive che rendono necessario realizzare solo una parte degli interventi già autorizzati, datore di lavoro e lavoratore devono informare tempestivamente l’Inail. La Direzione competente effettua le verifiche, coinvolge l’équipe di I livello e può autorizzare la riduzione degli interventi oppure adottare un preavviso di diniego, con possibilità di osservazioni entro 10 giorni.
Rendicontazione, rimborso e recupero somme
Il datore di lavoro deve chiedere il rimborso delle spese entro la data massima indicata nel provvedimento di autorizzazione. Può farlo al completamento di ciascun intervento o al termine di tutti; se ha ricevuto l’anticipazione, il saldo è possibile solo dopo la realizzazione di tutti gli interventi previsti. Non sono rimborsabili costi già coperti da finanziamenti pubblici nazionali o comunitari.
Alla richiesta di rimborso vanno allegati:
- fatture quietanzate originali;
- estratti conto bancari o postali attestanti i pagamenti;
- documentazione tecnica e certificazioni previste;
- dichiarazione del lavoratore sull’effettiva fruizione degli interventi.
L’omessa rendicontazione entro il termine equivale a presunzione di mancata realizzazione del Progetto. La Direzione regionale/provinciale o la Sede regionale verifica completezza, regolarità, congruità dei costi e rispetto dei tempi, anche mediante sopralluoghi. In esito alle verifiche può accogliere la domanda e disporre il pagamento, sospendere il rimborso di alcuni interventi in attesa di integrazioni, chiedere rettifiche o rigettare la richiesta. In caso di mancata rendicontazione totale, l’Inail richiede la restituzione delle somme già rimborsate o escute la fideiussione se era stata concessa l’anticipazione.
Verifica degli effetti del progetto e monitoraggio
Una volta conclusa positivamente la fase di verifica della rendicontazione, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale comunica all’équipe il completamento del Progetto. L’équipe, insieme a lavoratore e datore di lavoro, verifica gli effetti concretamente prodotti in termini di raggiungimento delle finalità di reinserimento e integrazione lavorativa.
La Direzione regionale o la Sede regionale di Aosta, o la Direzione provinciale di Trento/Bolzano, assicura l’attuazione del regolamento con funzioni di coordinamento, supporto normativo e operativo. La Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie garantisce indirizzo, coordinamento e monitoraggio nazionale con il supporto delle strutture tecniche centrali.
In attesa della procedura informatica dedicata, le strutture territoriali devono mantenere un costante monitoraggio dei progetti avviati e trasmettere alla Direzione centrale un prospetto elettronico di monitoraggio, aggiornandolo nelle successive fasi di realizzazione. La circolare rinvia a successiva nota le istruzioni sugli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si colloca nel quadro della tutela Inail del danno biologico e dei principi europei e nazionali sugli accomodamenti ragionevoli per le persone con disabilità. L’art. 1, comma 166, della legge n. 190/2014 attribuisce all’Inail competenze specifiche in materia di reinserimento e integrazione lavorativa, da attuare con progetti personalizzati per la conservazione del posto di lavoro, la formazione, l’abbattimento delle barriere e l’adeguamento delle postazioni. L’intervento è finanziato a carico del bilancio Inail, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Ambito di applicazione e destinatari
Nella fase iniziale il regolamento disciplina soprattutto gli interventi finalizzati alla conservazione del posto di lavoro presso il datore di lavoro originario, mentre la componente relativa alla ricerca di nuova occupazione sarà regolamentata successivamente, in coerenza con il riordino delle politiche attive del lavoro. I destinatari sono tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale o del loro aggravamento, presentino limitazioni funzionali e necessitino di interventi per la prosecuzione dell’attività lavorativa, anche se non in condizioni di particolare gravità. Restano esclusi, tra gli altri, i dipendenti delle amministrazioni statali assicurati in gestione per conto dello Stato, nonché soggetti tutelati ma non qualificabili come lavoratori, come studenti e casalinghe.
Interventi finanziabili
Il regolamento prevede tre categorie di intervento: superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro; formazione, addestramento, tutoraggio e riqualificazione professionale. Per le barriere architettoniche sono indicati esempi quali rampe, servoscala, adeguamento percorsi, servizi igienici accessibili, porte automatizzate e interventi domotici. Per le postazioni di lavoro rientrano arredi, ausili, dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, comandi speciali e adattamenti di veicoli strumentali. Gli interventi formativi includono sia l’addestramento all’uso delle nuove soluzioni sia la formazione per il mantenimento della mansione o per la riqualificazione.
Limiti di spesa e percentuali di rimborso
Per ciascun progetto sono previsti tetti massimi di spesa rimborsabile, comprensivi di oneri e imposte: 95.000 euro per le barriere architettoniche, 40.000 euro per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e 15.000 euro per la formazione. Per gli interventi di barriere e postazioni l’Inail rimborsa il 100% dei costi ammissibili; per la formazione il rimborso è pari al 60% del costo, nel limite massimo previsto. Le spese rientrano negli articoli 31 e 34 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non nel regime de minimis.
Progetto personalizzato, piano esecutivo e iter approvativo
Gli interventi sono individuati in un Progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello della Sede competente per domicilio del lavoratore, con il contributo delle consulenze tecniche Inail. Il Progetto deve essere condiviso da datore di lavoro e lavoratore e poi tradotto dal datore di lavoro in un Piano esecutivo corredato da tre preventivi per ciascun intervento, documentazione tecnica, autorizzazioni e autocertificazioni. La Direzione territoriale verifica la coerenza amministrativa, mentre la Direzione regionale/provinciale o la Sede regionale approva il progetto, verifica i requisiti soggettivi e la congruità dei costi, e adotta il provvedimento autorizzativo, fissando costi, tempi di realizzazione e termine per la rendicontazione.
Anticipazione, realizzazione e rendicontazione
Il datore di lavoro può chiedere, entro 20 giorni dall’autorizzazione, un’anticipazione fino al 75% della spesa rimborsabile, una sola volta, presentando fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del 10%. I lavori possono iniziare solo dopo il provvedimento di autorizzazione e devono essere eseguiti secondo progetto e piano approvati. La rendicontazione deve essere presentata entro il termine fissato nel provvedimento, con fatture quietanzate, prove dei pagamenti, documentazione tecnica e dichiarazione del lavoratore. In caso di mancata rendicontazione o di esiti negativi, l’Inail può negare il rimborso o richiedere la restituzione delle somme, escutendo la fideiussione se necessario.
Ruolo delle strutture territoriali e monitoraggio
Le sedi territoriali devono promuovere la conoscenza del regolamento presso i datori di lavoro, anche attraverso informative standardizzate e comunicazioni mirate in presenza di eventi lesivi con astensione superiore a 60 giorni o di situazioni che facciano emergere difficoltà di reinserimento. Le Direzioni regionali e provinciali, con il supporto delle équipe multidisciplinari di secondo livello, garantiscono indirizzo, coordinamento, supporto operativo e monitoraggio dei progetti. In attesa di una procedura informatica dedicata, devono essere compilati e trasmessi specifici prospetti di monitoraggio alla Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie.
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