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Circolare

Circolare Inail n. 48 del 14 dicembre 2016

Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dal decreto ministeriale 23 febbraio 2016 al disciplinare del DURC on line. In particolare, chiarisce l’ambito soggettivo della verifica per le imprese edili che applicano il relativo CCNL anche se classificate in altro settore, e aggiorna le regole di regolarità contributiva per imprese soggette a procedure concorsuali, eliminando alcune condizioni precedenti. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste nuove e a quelle già in istruttoria alla data della circolare.

Semplificazioni in materia di DURC e modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

Semplificazioni in materia di DURC e modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

La circolare illustra le conseguenze del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 ottobre 2016, che ha modificato il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 in materia di DURC on line. Le modifiche riguardano, in particolare, l’ambito soggettivo della verifica della regolarità contributiva e la disciplina delle imprese assoggettate a procedure concorsuali.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la normativa e gli atti applicativi che compongono il sistema del DURC on line, tra cui:

  • decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, art. 4;
  • decreto interministeriale 30 gennaio 2015;
  • circolare ministeriale 8 giugno 2015, n. 19;
  • circolari INAIL 26 giugno 2015, n. 61, e INPS 26 giugno 2015, n. 126;
  • decreto ministeriale 23 febbraio 2016;
  • circolare ministeriale 2 novembre 2016, n. 33.

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore edilizia

La modifica dell’articolo 2 del decreto del 30 gennaio 2015 chiarisce che la verifica in tempo reale della regolarità contributiva verso INPS e INAIL si estende anche alle imprese che, pur essendo classificate o classificabili ai fini previdenziali in un settore diverso dall’edilizia, applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile.

La circolare evidenzia che la finalità della modifica è evitare che il controllo sui versamenti alle Casse edili venga omesso nei casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione previdenziale dell’azienda, determinata dall’INPS ai sensi della legge n. 88/1989 indipendentemente dal contratto applicato, e l’effettiva applicazione del CCNL edilizia. Viene quindi chiarito l’ambito di intervento delle Casse edili anche in tali ipotesi.

In concreto, il sistema INPS effettuerà l’interrogazione negli archivi delle Casse edili secondo le modalità operative concordate tra gli Enti anche se, per il codice fiscale del soggetto, non risulti presente il codice statistico contributivo edile.

Regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali

La circolare illustra anche la nuova formulazione dell’articolo 5 del decreto del 30 gennaio 2015, che riguarda:

  • il fallimento con esercizio provvisorio;
  • la liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio;
  • l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.

Per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa è considerata regolare rispetto agli obblighi contributivi verso INPS, INAIL e Casse edili scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio. Per l’amministrazione straordinaria, la regolarità riguarda i debiti contributivi scaduti prima della data del decreto di apertura della procedura.

La novità sostanziale è che non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali per i crediti contributivi anteriori alla data rilevante. La regolarità è riconosciuta per il solo fatto che tali obblighi siano scaduti prima dell’autorizzazione o dell’apertura della procedura, con l’obiettivo di non compromettere la prosecuzione dell’attività d’impresa e la possibilità di un successivo ritorno in bonis.

Condizioni che restano ferme

Resta comunque fermo che l’impresa deve essere regolare per gli obblighi contributivi relativi ai periodi successivi:

  • dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
  • dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Decorrenza

La disciplina aggiornata si applica sia alle nuove richieste di regolarità contributiva sia a quelle già in istruttoria alla data della circolare.

Punti principali

Oggetto e quadro normativo

La circolare riguarda le semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) e le modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Richiama il quadro normativo di riferimento, includendo il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, il decreto interministeriale 30 gennaio 2015, le circolari applicative di ministero del lavoro, INAIL e INPS, nonché il decreto ministeriale 23 febbraio 2016 e la circolare ministeriale 2 novembre 2016, n. 33.

Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore edilizia

La modifica dell’articolo 2 del decreto del 30 gennaio 2015 chiarisce che la verifica della regolarità contributiva riguarda anche le imprese che, pur classificate ai fini previdenziali in settori diversi dall’edilizia, applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente rappresentative e, ai soli fini DURC, le imprese che applicano il relativo contratto collettivo sottoscritto dalle Casse edili. L’obiettivo è evitare che non vengano controllati i versamenti dovuti alle Casse edili in presenza di disallineamento tra classificazione previdenziale e contratto effettivamente applicato.

Interrogazione delle Casse edili da parte dell’INPS

La circolare precisa che il sistema INPS effettuerà l’interrogazione degli archivi delle Casse edili secondo le modalità operative concordate tra gli Enti anche quando, per il codice fiscale del soggetto, non risulti presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.

Regolarità contributiva nelle procedure concorsuali

L’articolo 5, commi 2 e 3, viene modificato per disciplinare la regolarità contributiva in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività. Per tali fattispecie, l’impresa è considerata regolare per i debiti contributivi scaduti prima della data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o della data di apertura della procedura, senza più richiedere l’insinuazione al passivo da parte degli enti previdenziali.

Effetti e condizioni residue

Resta fermo che l’impresa deve essere regolare per gli obblighi contributivi maturati dopo la data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dopo la data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. La disciplina è giustificata dall’esigenza di favorire la prosecuzione dell’attività imprenditoriale e l’eventuale ritorno in bonis dell’impresa.

Decorrenza dell’applicazione

Le nuove regole si applicano alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle che risultavano già in istruttoria alla data della circolare.

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