Sentenza n. 3973/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 7730/2024 pubbl. il 15/11/2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 7603/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di 500 euro della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per un anno scolastico. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 dicembre 2024; il Ministero non l'aveva impugnata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Non risultando adempiuto il giudicato, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione, il pagamento del controvalore economico con accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza e verificando la rituale notificazione del titolo, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Qualora sia ormai decorso il termine previsto dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, il Ministero dovrà erogare il controvalore pecuniario di 500 euro, con interessi legali fino al soddisfo, poiché si tratta di un'obbligazione fungibile e l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, incaricato, se necessario, di stanziare le somme e svolgere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative alla trattazione camerale del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione esatta e integrale del titolo entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per fatto imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, trattandosi di obbligazione fungibile, con gli interessi legali fino al soddisfo.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di astreintes, la cui imposizione richiede una valutazione di equità e adeguatezza rispetto alle concrete circostanze dell'inadempimento.
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