Risoluzione n. 14 del 3/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per la rivalutazione dei beni d’impresa, il prospetto di rivalutazione previsto dall’art. 15 della legge n. 342/2000 non deve più essere bollato e vidimato. Il chiarimento si fonda sulla soppressione dell’obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, rendendo tale adempimento non più compatibile con il sistema vigente anche per imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata.
Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione
Obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione
La risoluzione esamina se, in occasione della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dall’art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sia ancora necessario bollare e vidimare il prospetto di rivalutazione di cui all’art. 15 della legge 21 dicembre 2000, n. 342. Il documento conclude per la non necessità di tale formalità, aggiornando l’interpretazione della disciplina alla luce delle successive modifiche normative.
Quesito e posizione dell’istante
Il quesito è posto dal Consiglio nazionale, che chiede se per la rivalutazione dei beni d’impresa sia obbligatorio procedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione. L’istante sostiene che l’originaria previsione dell’art. 15 della legge n. 342/2000 non sia più compatibile con il nuovo contesto normativo, nel quale la bollatura e vidimazione non sono più richieste neppure per scritture contabili fondamentali come il libro giornale e il libro degli inventari.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la rivalutazione dei beni immobili d’impresa è stata riproposta dall’art. 2 della legge n. 350/2003, che rinvia alle disposizioni della precedente legge n. 342/2000. Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, l’art. 15 della legge n. 342/2000 prevede che la rivalutazione sia consentita solo a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato, esibibile su richiesta dell’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione effettuata.
Ragioni dell’interpretazione dell’Agenzia
La risoluzione evidenzia che l’onere della bollatura e vidimazione del prospetto era stato introdotto per assoggettare i soggetti in contabilità semplificata a un trattamento analogo a quello dei contribuenti in contabilità ordinaria, che allora assolvevano il medesimo obbligo sui libri contabili. Tale impostazione perde però coerenza dopo la soppressione dell’obbligo fiscale di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, disposta dall’art. 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Effetti pratici per i contribuenti
Alla luce del nuovo assetto normativo, l’Agenzia ritiene che l’obbligo di bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione previsto dall’art. 15 della legge n. 342/2000 non sia più compatibile con il sistema vigente. Di conseguenza:
- gli imprenditori individuali;
- le società di persone in contabilità semplificata;
possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.
Superamento dei precedenti orientamenti
La risoluzione precisa espressamente che devono intendersi superate le considerazioni formulate nei precedenti documenti di prassi sul punto. In tal modo viene consolidato l’orientamento secondo cui, in coerenza con quanto avviene per i soggetti in contabilità ordinaria, anche per la contabilità semplificata non è più richiesta la formalità della bollatura e vidimazione del prospetto.
Indicazioni finali agli uffici
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 2 mar 2010Risoluzione n. 13 del 2/03/2010
- Risoluzione · 5 mar 2010Risoluzione n. 16 del 5/03/2010
- Risoluzione · 5 mar 2010Risoluzione n. 15 del 5/03/2010
- Risoluzione · 8 mar 2010Risoluzione n. 17 del 8/03/2010
- Risoluzione · 9 mar 2010Risoluzione n. 19 del 9/03/2010
- Risoluzione · 9 mar 2010Risoluzione n. 18 del 9/03/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →