Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 18 del 9/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione istituisce il codice tributo "1049" per versare con modello F24 la ritenuta a titolo di acconto IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio sulle somme liquidate tramite pignoramento presso terzi. Indica inoltre come compilare il modello F24 e richiama la disciplina normativa e le modalità operative fissate da un provvedimento del 3 marzo 2010.

Istituzione del codice tributo 1049 per ritenute su pignoramento presso terzi

Istituzione del codice tributo per le ritenute su somme da pignoramento presso terzi

La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24, delle ritenute alla fonte applicabili alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi. Il documento dà attuazione alla normativa di riferimento e individua il codice tributo da utilizzare per il pagamento della ritenuta dovuta dal creditore pignoratizio.

Quadro normativo di riferimento

L’intervento si fonda sull’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 15, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

La disposizione richiamata prevede che:

  • le norme sulle ritenute alla fonte del titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano anche ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, quando il credito riguarda somme soggette a ritenuta;
  • in tale ipotesi, se i terzi pignorati rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del DPR n. 600 del 1973, essi devono operare all’atto del pagamento una ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Modalità operative richiamate

La risoluzione segnala che, in attuazione della norma, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010 ha definito:

  • le modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte;
  • gli adempimenti del sostituto d’imposta, del terzo erogatore, del creditore pignoratizio e del debitore.

Codice tributo istituito

Per consentire il versamento della ritenuta tramite modello F24 viene istituito il codice tributo:

  • 1049: "Ritenuta operata a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - art. 21, c. 15, legge n. 449/97, come modificato dall’art. 15, c. 2, decreto legge n. 78/09".

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1049 deve essere indicato:

  • nella sezione Erario;
  • in corrispondenza degli importi nella colonna "Importi a debito versati";
  • con indicazione, nei campi "Rateazione/regione/prov/mese rif." e "Anno di riferimento", del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, nel formato "00MM" e "AAAA".

Finalità pratica della risoluzione

Il documento ha finalità esclusivamente operative: rende disponibile il codice necessario per il versamento della ritenuta dovuta nelle procedure di pignoramento presso terzi e chiarisce come riportarlo correttamente nel modello F24.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.