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Risoluzione

Risoluzione n. 16 del 5/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 16/E del 5 marzo 2010 chiarisce che i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali. Le strutture territoriali devono adeguarsi a questo orientamento nella gestione del contenzioso pendente e segnalare il difetto di giurisdizione quando le impugnazioni siano proposte davanti al giudice amministrativo o ordinario.

Giurisdizione tributaria sulle controversie relative a diniego o cancellazione dall’anagrafe ONLUS

Giurisdizione tributaria sui provvedimenti relativi alle ONLUS

La Risoluzione n. 16/E del 5 marzo 2010, emanata dalla Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, interviene sulla corretta individuazione del giudice competente nelle controversie concernenti il diniego di iscrizione e la cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS. Il documento recepisce l’orientamento espresso dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010.

Contenuto della pronuncia della Corte di cassazione

La Corte di cassazione ha affermato che le controversie relative al provvedimento di cancellazione, o al rifiuto di iscrizione, dall’anagrafe delle ONLUS di competenza dell’Agenzia delle Entrate devono essere attribuite al giudice tributario ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 2. La qualificazione deriva dal fatto che tali provvedimenti hanno natura di atti di revoca o diniego di agevolazioni, richiamando l’articolo 19, comma 1, lettera h), del medesimo decreto legislativo.

Conseguenze rispetto agli orientamenti precedenti

Con tale decisione viene superato l’orientamento giurisprudenziale che in passato attribuiva la giurisdizione al giudice amministrativo per le controversie sui provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS. La Risoluzione prende atto della conferma della correttezza della posizione già espressa dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 14/E del 26 febbraio 2003 e n. 22/E del 16 maggio 2005.

Indicazioni operative per il contenzioso pendente

Ai fini della gestione del contenzioso già in corso, le strutture territoriali devono attenersi al nuovo orientamento giurisprudenziale. In particolare, devono:

  • segnalare nella relazione all’Avvocatura dello Stato il difetto di giurisdizione;
  • farlo ogni volta che il contribuente impugni i provvedimenti di diniego o cancellazione davanti al giudice amministrativo o ordinario.

Inquadramento finale

Il documento conclude quindi che le controversie sui provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS appartengono definitivamente alla giurisdizione tributaria, in quanto riconducibili agli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 546 del 1992.

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