Risoluzione n. 15 del 5/03/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la nozione di impresa costruttrice non può essere estesa a società del gruppo diverse dal costruttore del veicolo, ma afferma che il credito d’imposta maturato ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 296/2006 può essere ceduto secondo le regole civilistiche, con atto a data certa e notifica all’Agenzia delle entrate. La cessione è utilizzabile in compensazione e, se registrata, sconta imposta fissa.
Cessione del credito per incentivi auto ecologiche
Cessione del credito per incentivi all’acquisto di auto ecologiche
La risoluzione esamina il regime del credito d’imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici che anticipano agli acquirenti gli incentivi per la rottamazione previsti per i veicoli nuovi ecologici. Il documento affronta, in particolare, la possibilità di estendere la qualifica di impresa costruttrice a società appartenenti al medesimo gruppo e, in alternativa, la cedibilità del credito maturato.
Quesito presentato
ALFA Spa, che commercializza autoveicoli tramite la propria rete di concessionari, chiede se, nell’ambito degli incentivi alla rottamazione di cui all’art. 1 del decreto legge n. 5 del 2009, il credito d’imposta possa essere ripartito tra più società del gruppo BETA che partecipano alla produzione dei veicoli o di parti significative degli stessi. La società segnala di trovarsi con un ingente ammontare di crediti d’imposta, non completamente compensabili per la ridotta esposizione a IRES, IRAP e contributi.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, dovrebbero qualificarsi come imprese costruttrici non solo ALFA, ma anche le società GAMMA, DELTA ed EPSILON, in quanto coinvolte nella costruzione dei veicoli agevolati. Per gestire il beneficio, ALFA opererebbe anche per conto delle altre società del gruppo mediante un mandato; poi, una volta maturato il credito, le quote sarebbero ripartite internamente attraverso note di credito e compensazione tra le società.
Valutazione sull’impresa costruttrice
L’Agenzia osserva che l’art. 1 del decreto legge n. 5 del 2009 rinvia ai commi da 230 a 234 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006. In particolare, il comma 231 prevede che i centri autorizzati o le imprese costruttrici/importatrici rimborsino al venditore l’importo del contributo e lo recuperino come credito d’imposta compensabile.
La legge n. 296 del 2006 non definisce espressamente l’“impresa costruttrice”; tale nozione viene ricavata dalla disciplina tecnica e della circolazione stradale. In particolare:
- il costruttore è chi detiene l’omologazione del veicolo, ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003;
- il costruttore rilascia la dichiarazione di conformità per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, assumendosi la responsabilità di legge, ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Ne consegue che non è possibile estendere la nozione di impresa costruttrice a soggetti diversi dal costruttore del veicolo nel significato sopra delineato.
Natura del credito d’imposta
Pur escludendo un’interpretazione estensiva della qualifica di costruttore, l’Agenzia sottolinea che l’erogazione degli incentivi non deve tradursi in uno svantaggio per le imprese che anticipano il contributo e recuperano l’importo come credito d’imposta.
Il credito nasce come mera anticipazione finanziaria effettuata dall’impresa per conto dello Stato. Le imprese costruttrici o importatrici non sono destinatarie finali dell’agevolazione, ma soggetti intermediari tra Erario e acquirenti. Il credito:
- non è un credito per indebito versamento;
- non è un credito per ottenere una prestazione finanziaria dello Stato;
- costituisce un vero e proprio diritto di credito verso l’Erario.
Solo ai fini procedurali esso rientra tra i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU ed è compensabile ex art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. La risoluzione precisa che non si applicano i limiti ordinari di utilizzo previsti dall’art. 34 della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, in forza dell’art. 1, comma 10, del decreto legge n. 5 del 2009.
Cessione del credito
La soluzione alla difficoltà operativa evidenziata dall’istante viene individuata nella cedibilità del credito secondo le regole civilistiche. L’Agenzia richiama l’art. 1260 c.c., secondo cui il creditore può trasferire il credito, a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, salvo che il credito sia strettamente personale o la cessione sia vietata dalla legge.
La cessione comporta il subentro del cessionario nella stessa posizione del cedente; il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al creditore originario.
Requisiti formali della cessione
Per essere efficace, la cessione deve:
- risultare da un atto avente data certa;
- essere notificata all’Agenzia delle entrate, in quanto debitore ceduto.
Quanto alla data certa, la risoluzione richiama l’art. 2704 c.c. e precisa che non è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata: è sufficiente qualunque fatto idoneo a provare con obiettività l’anteriorità del documento.
Utilizzo del credito da parte del cessionario
Il cessionario può utilizzare il credito ceduto nel rispetto dell’art. 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006, cioè esclusivamente in compensazione dei propri debiti d’imposta o contributivi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Ai fini della compensazione tramite modello F24, il credito ceduto deve risultare anche dalla dichiarazione del soggetto cessionario.
La comunicazione e il contratto di cessione devono contenere gli elementi necessari al monitoraggio del corretto utilizzo del credito, e in particolare:
- il credito d’imposta ceduto con il relativo riferimento normativo;
- il codice tributo da utilizzare in compensazione;
- il periodo d’imposta in cui il credito viene ad esistenza.
Registrazione dell’atto di cessione
La risoluzione precisa che per gli atti di cessione di questi crediti non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, richiamando la precedente risoluzione n. 166/E del 12 luglio 2007.
Tale conclusione deriva dalla particolare natura del credito e dalla sua destinazione vincolata alla compensazione di debiti fiscali o contributivi. L’atto di cessione rientra quindi tra quelli formati per l’applicazione o la liquidazione delle imposte.
Resta fermo che, se le parti presentano comunque l’atto alla registrazione, ad esempio per attribuirgli data certa, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Esito finale
In sintesi, l’Agenzia:
- respinge la tesi secondo cui la nozione di impresa costruttrice possa essere estesa alle società del gruppo diverse dal costruttore del veicolo;
- ammette però che il credito d’imposta maturato dall’impresa costruttrice/importatrice possa essere ceduto secondo le ordinarie regole civilistiche;
- riconosce che il cessionario può utilizzarlo in compensazione, nel rispetto delle condizioni normative e degli adempimenti formali indicati.
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