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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00448/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di una società a un avviso bonario di recupero di un credito per addizionale CIG, con cui l’ente previdenziale richiedeva il pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015. In primo e secondo grado la domanda della società era stata respinta: il Tribunale aveva escluso che la società fosse esente dal contributo, e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, pur con diversa motivazione, ritenendo comunque dovuta la pretesa dell’INPS. In cassazione la società ha proposto tre motivi di violazione di legge, tutti centrati sull’interpretazione sistematica e intertemporale del d.lgs. n. 148/2015 e sulla tesi che la vicenda dovesse essere regolata dalla precedente disciplina del d.l. n. 86/1988, più favorevole quanto alle aliquote del contributo addizionale. Prima della decisione, la ricorrente ha però dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater) ai sensi dell’art. 1, commi 231-252, della l. n. 197/2022, avendo versato la prima rata e ulteriori sette rate, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, oltre alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’adesione della ricorrente alla definizione agevolata dei carichi e del conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata. Quanto alle spese, ha rilevato che, in base alla disciplina richiamata, restano a carico della parte che le ha anticipate, senza statuizione ulteriore. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura relativa al regime intertemporale del contributo addizionale CIG.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 148/2015

    è la norma che disciplina il contributo addizionale CIG oggetto della pretesa contributiva; la ricorrente sosteneva la sua inapplicabilità ratione temporis, ma la Corte non entra nel merito della questione per sopravvenuta estinzione del giudizio.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione sistematica e di diritto intertemporale tra vecchia e nuova disciplina.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 148/2015

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi che la vicenda dovesse restare regolata dalla precedente normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022

    costituisce la base normativa della definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater) cui la ricorrente ha aderito.

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    "le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"

    la Corte lo richiama per affermare che, in caso di definizione agevolata e cessazione della materia del contendere, non vi è pronuncia sulle spese diversa dalla regola per cui restano a carico di chi le ha anticipate.

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato come regola generale per cui, nel processo estinto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la declaratoria di estinzione esclude il raddoppio del contributo unificato, che opera solo per infondatezza nel merito o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato incidentalmente nel passaggio sulla definizione agevolata, per escludere che la specifica ipotesi di estinzione prevista dalla legge dipenda da tale norma.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025 conv. in l. n. 108/2025

    menzionato come norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata; il testo riportato la descrive come non preclusiva della statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente aderisce, nelle forme previste dalla legge, a una definizione agevolata dei carichi pendenti e versa le rate dovute, il giudizio relativo ai carichi definiti si estingue per cessazione della materia del contendere, con conseguente arresto dell’esame dei motivi di ricorso.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina speciale espressa.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude il raddoppio del contributo unificato, che presuppone invece una decisione di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
  • Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso volti a contestare il merito della pretesa, perché viene meno l’interesse alla decisione sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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