Cassazione Civile, Sentenza n. 30798/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sez. dist. di Brescia, n. 1512/16) che aveva accolto l'appello di Torrisi e annullato l'atto di contestazione con cui erano state irrogate sanzioni a lui notificate in qualità di amministratore di fatto della Sistema Lavoro Società Cooperativa. La questione centrale riguarda l'applicabilità del principio di personalità delle sanzioni (art. 7 d.l. 269/2003) rispetto alla possibilità che Torrisi fosse in realtà l'"interponente" o l'effettivo beneficiario delle violazioni (con conseguente ricorso alla presunzione di interposizione ex art. 37, co. 3, DPR 600/1973). Inoltre la ricorrente deduceva anche profili processuali relativi alla deducibilità di nuove eccezioni in sede di gravame.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia (rilevando che la Commissione regionale ha erroneamente escluso la responsabilità personale del controricorrente applicando automaticamente il principio di personalità delle sanzioni ex art. 7 d.l. 269/2003 senza valutare la contestazione di utilizzo strumentale della società e la possibile traslazione del reddito all'interponente ai sensi dell'art. 37 DPR 600/1973). Il primo motivo è stato respinto; il terzo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. dist. di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modif. nella L. 24 novembre 2003, n. 326)
«le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
La norma deroga al principio di responsabilità personale dell'autore imponendo che, quando la violazione è nell'interesse e a beneficio della società, le sanzioni siano esclusivamente a carico della persona giuridica. Non opera invece quando la persona fisica sia l'esclusivo beneficiario delle violazioni (ossia in presenza di interposizione/uti dominus), perchè in tale ipotesi l'autore è anche il reale contribuente.
art. 37, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente, in sede di rettifica o accertamento d'ufficio, di imputare i redditi formalmente intestati ad altri al reale possessore qualora sia dimostrato, anche con presunzioni gravi, precise e concordanti, che essi siano effettivamente di quest'ultimo. È lo strumento che permette di trasferire il reddito (e le relative imposte) dall'interposto all'interponente e di imputare ad questi le condotte evasive.
art. 37, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
Prevede il diritto al rimborso per l'interposto per le imposte pagate su redditi imputati all'interponente, confermando la possibilità di traslare i risultati reddituali e le conseguenti posizioni tributarie.
art. 9 e art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Art. 11 (richiamato) prevede, in linea generale, responsabilità solidale delle persone fisiche che agiscono nell'interesse della società; l'art. 7 del d.l. 269/2003 opera però una deroga per le sanzioni, quando ricorrono i presupposti (interesse e beneficio della società).
art. 3, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (richiamo alla Sesta direttiva, art. 6 par. 4)
Nel caso di gestione "uti dominus" riconducibile al mandato senza rappresentanza, il gestionario assume i diritti e gli obblighi in nome proprio e le operazioni possono essere considerate ai fini IVA come effettuate dal gestore in proprio, con conseguenze fiscali (due prestazioni consecutive, applicazione dell'IVA al rapporto tra gestore e mandante).
art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, il diritto alla detrazione dell'IVA per l'interposto che abbia pagato imposte riferibili all'interponente.
art. 57, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il divieto di dedurre in sede d'appello nuove eccezioni; la Corte però ricorda che il divieto non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese (contestazione dei fatti costitutivi del credito), che possono essere sempre dedotte anche con argomentazioni nuove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di mansione della cassazione per violazione di norme di diritto; richiamata in relazione ai motivi di doglianza sull'applicazione errata delle norme da parte della Commissione regionale.
Massime di principio
- L'art. 7 d.l. 269/2003 esclude la responsabilità personale solo quando il soggetto fisico ha agito nell'interesse e a beneficio effettivo della società; se emerge che la società è stata utilizzata strumentalmente e i redditi effettivi appartengono all'interponente, l'art. 7 non opera.
- La presunzione di interposizione ex art. 37, co. 3, DPR 600/1973 è lo strumento chiave per ricondurre a responsabilità personale e a tassazione l'effettivo beneficiario quando vi siano presunzioni gravi, precise e concordanti del controllo uti dominus e del possesso effettivo delle risorse.
- In tema di IVA, la gestione "uti dominus" può configurarsi come mandato senza rappresentanza: il soggetto che agisce in nome proprio può essere considerato il prestatore/committente e soggetto ad obblighi IVA personali.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'onere probatorio di dimostrare la relazione di fatto fra il presunto interponente e la fonte del reddito dell'interposto (controllo, uso delle risorse, benefici effettivi).
- Dal punto di vista processuale, argomentazioni nuove in appello non sono automaticamente inammissibili se riguardano fatti costitutivi o mere difese; la valutazione va fatta caso per caso.
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