Cassazione Civile, Sentenza n. 16051/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di una fornitura di lampade (fattura 30/10/2000). Le lampade, consegnate a cliente finale in Francia, furono sequestrate per presunte violazioni della normativa comunitaria di sicurezza elettrica. Minigioc chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, il risarcimento del danno e la restituzione di quanto versato a titolo di provvisoria esecutorietà, deducendo trattarsi di consegna di "aliud pro alio" o comunque di vizi tali da giustificare la responsabilità del fornitore; la Corte d'appello aveva invece ritenuto infondate le eccezioni, qualificando i problemi come vizi (alcuni palesi) la cui denuncia sarebbe stata tardiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Minigioc. Ha confermato che i difetti delle lampade (mancanza marcatura CE, cavo non fissato, assenza di doppio isolamento e di condutture di terra) non trasformavano il bene in "aliud pro alio" ma costituivano mancanza di qualità essenziali o vizi denunciabili ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c.; tali vizi erano in parte palesi (la ricorrente aveva imballato la merce) e la denuncia del dicembre 2000 è stata ritenuta tardiva/insufficiente. Tutti e tre i motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite (e liquidazione di compensi ed esborsi come da dispositivo) e richiesta di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1453 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla risoluzione/effetti contrattuali; valutato in connessione con la qualificazione del vizio ma non ritenuto idoneo a trasformare la controversia in caso di "aliud pro alio".
art. 1490 cod. civ.
Principio che disciplina i vizi della cosa venduta (vizio redibitorio) come inerenti a difetti di produzione, fabbricazione o conservazione; distinto dalla mancanza di qualità essenziali e dalla consegna di aliud pro alio.
art. 1495 cod. civ.
Regola i termini e le modalità della denuncia dei vizi: la denuncia può essere anche generica purché renda il venditore edotto della doglianza e gli consenta una tempestiva verifica; la corte ha ritenuto la denuncia nel caso di specie insufficiente e tardiva.
art. 1497 cod. civ.
Disciplina la mancanza delle qualità promesse o essenziali; la Corte ha ritenuto che i difetti denunciati incidessero su qualità essenziali ma rientrassero nella disciplina dei vizi e quindi soggetti a denuncia tempestiva, non nella fattispecie di aliud pro alio.
art. 1492 cod. civ.
Riferimento alla disciplina complessiva dei rimedi per i vizi della cosa venduta; in particolare il principio che la denuncia non necessita di una esposizione minuziosa purché idonea a mettere il venditore in grado di verificare.
art. 115 cod. proc. civ.
Invocato in relazione alla valutazione probatoria: la corte territoriale ha effettuato una valutazione di fatto sulla palese conoscibilità dei vizi che la Cassazione non ha ritenuto censurabile.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Fondamento giuridico del ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto infondati i motivi di violazione ed errore di diritto prospettati.
d.p.r. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Norme procedurali che consentono di richiedere un ulteriore contributo unificato per il ricorso se ricorrono i presupposti; la Corte ne prende atto nel dispositivo.
Massime di principio
- Differenziare sempre "aliud pro alio" da vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali: "aliud pro alio" ricorre quando la cosa appartiene a un genere diverso o è totalmente inidonea alla funzione; vizi e mancanze di qualità vanno trattati secondo gli artt. 1490, 1495, 1497 c.c.
- La mancanza di marcatura CE o difetti di sicurezza non determinano automaticamente "aliud pro alio": occorre valutare se la cosa sia di genere diverso o sia del tutto inidonea all'uso; spesso rientrano nelle mancanze di qualità esigibili e sono soggette a denuncia.
- La denuncia dei vizi non richiede una descrizione tecnica dettagliata, ma deve comunque mettere il venditore in condizione di verificare la doglianza; inoltre la tempestività è essenziale: vizi palesi devono essere denunciati rapidamente.
- La corte del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e delle prove (es. imballaggio, conoscibilità dei difetti); la Cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di fatto a meno che non vi sia violazione di norme di diritto.
- Quando si accettano e si manipolano/confezionano i beni (imballaggio, installazione, consegna al cliente), si assume il rischio che eventuali vizi palesi siano considerati conosciuti: tale condotta può indebolire posizioni difensive dell'acquirente.
- In controversie sulla sicurezza di prodotti destinati a mercati esteri è importante documentare immediatamente i sequestri/accertamenti ufficiali e inviare comunicazioni dettagliate al fornitore per preservare i rimedi contractual e processuali.
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