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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16051/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo di una fornitura di lampade (fattura 30/10/2000). Le lampade, consegnate a cliente finale in Francia, furono sequestrate per presunte violazioni della normativa comunitaria di sicurezza elettrica. Minigioc chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, il risarcimento del danno e la restituzione di quanto versato a titolo di provvisoria esecutorietà, deducendo trattarsi di consegna di "aliud pro alio" o comunque di vizi tali da giustificare la responsabilità del fornitore; la Corte d'appello aveva invece ritenuto infondate le eccezioni, qualificando i problemi come vizi (alcuni palesi) la cui denuncia sarebbe stata tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Minigioc. Ha confermato che i difetti delle lampade (mancanza marcatura CE, cavo non fissato, assenza di doppio isolamento e di condutture di terra) non trasformavano il bene in "aliud pro alio" ma costituivano mancanza di qualità essenziali o vizi denunciabili ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c.; tali vizi erano in parte palesi (la ricorrente aveva imballato la merce) e la denuncia del dicembre 2000 è stata ritenuta tardiva/insufficiente. Tutti e tre i motivi di ricorso sono stati dichiarati infondati. Condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite (e liquidazione di compensi ed esborsi come da dispositivo) e richiesta di eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1453 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla risoluzione/effetti contrattuali; valutato in connessione con la qualificazione del vizio ma non ritenuto idoneo a trasformare la controversia in caso di "aliud pro alio".

  • art. 1490 cod. civ.

    Principio che disciplina i vizi della cosa venduta (vizio redibitorio) come inerenti a difetti di produzione, fabbricazione o conservazione; distinto dalla mancanza di qualità essenziali e dalla consegna di aliud pro alio.

  • art. 1495 cod. civ.

    Regola i termini e le modalità della denuncia dei vizi: la denuncia può essere anche generica purché renda il venditore edotto della doglianza e gli consenta una tempestiva verifica; la corte ha ritenuto la denuncia nel caso di specie insufficiente e tardiva.

  • art. 1497 cod. civ.

    Disciplina la mancanza delle qualità promesse o essenziali; la Corte ha ritenuto che i difetti denunciati incidessero su qualità essenziali ma rientrassero nella disciplina dei vizi e quindi soggetti a denuncia tempestiva, non nella fattispecie di aliud pro alio.

  • art. 1492 cod. civ.

    Riferimento alla disciplina complessiva dei rimedi per i vizi della cosa venduta; in particolare il principio che la denuncia non necessita di una esposizione minuziosa purché idonea a mettere il venditore in grado di verificare.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Invocato in relazione alla valutazione probatoria: la corte territoriale ha effettuato una valutazione di fatto sulla palese conoscibilità dei vizi che la Cassazione non ha ritenuto censurabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Fondamento giuridico del ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto infondati i motivi di violazione ed errore di diritto prospettati.

  • d.p.r. 115/2002 art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Norme procedurali che consentono di richiedere un ulteriore contributo unificato per il ricorso se ricorrono i presupposti; la Corte ne prende atto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Differenziare sempre "aliud pro alio" da vizi redibitori o mancanza di qualità essenziali: "aliud pro alio" ricorre quando la cosa appartiene a un genere diverso o è totalmente inidonea alla funzione; vizi e mancanze di qualità vanno trattati secondo gli artt. 1490, 1495, 1497 c.c.
  • La mancanza di marcatura CE o difetti di sicurezza non determinano automaticamente "aliud pro alio": occorre valutare se la cosa sia di genere diverso o sia del tutto inidonea all'uso; spesso rientrano nelle mancanze di qualità esigibili e sono soggette a denuncia.
  • La denuncia dei vizi non richiede una descrizione tecnica dettagliata, ma deve comunque mettere il venditore in condizione di verificare la doglianza; inoltre la tempestività è essenziale: vizi palesi devono essere denunciati rapidamente.
  • La corte del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e delle prove (es. imballaggio, conoscibilità dei difetti); la Cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di fatto a meno che non vi sia violazione di norme di diritto.
  • Quando si accettano e si manipolano/confezionano i beni (imballaggio, installazione, consegna al cliente), si assume il rischio che eventuali vizi palesi siano considerati conosciuti: tale condotta può indebolire posizioni difensive dell'acquirente.
  • In controversie sulla sicurezza di prodotti destinati a mercati esteri è importante documentare immediatamente i sequestri/accertamenti ufficiali e inviare comunicazioni dettagliate al fornitore per preservare i rimedi contractual e processuali.

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