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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2469

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2469 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32023R2469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la geografia delle restrizioni sanitarie applicabili nell'Unione per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l'evoluzione della situazione epidemiologica in vari Stati membri, con particolare attenzione alla Croazia, dove sono ridefinite le zone soggette a restrizioni, e all'Italia, oltre ad altri Paesi interessati. L'atto opera in continuità con la normativa UE sulla sanità animale e con i criteri scientifici e internazionali richiamati dalla Commissione. Ha applicazione immediata, dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le zone infette relative alla peste suina africana nell'Unione europea, con particolare riferimento a diversi Stati membri e, in particolare, alla Croazia e all'Italia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, in concreto, alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto. Le misure riguardano la prevenzione e il controllo della peste suina africana in suini detenuti e selvatici, incidendo sui movimenti di animali, prodotti di origine animale e sulla delimitazione di zone soggette a restrizioni I, II e III, nonché di zone infette o di protezione/sorveglianza istituite a seguito di focolai. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento aggiorna la disciplina unionale delle restrizioni territoriali connesse alla peste suina africana, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La Commissione richiama il quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/687, e motiva l'intervento con l'evoluzione della situazione epidemiologica in diversi Stati membri.

Finalità e contesto normativo

La peste suina africana è descritta come una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici e che può produrre gravi effetti sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti animali nel mercato interno e verso i paesi terzi. La Commissione evidenzia che le zone soggette a restrizioni devono essere adattate alla situazione epidemiologica concreta, tenendo conto anche di criteri scientifici, orientamenti UE e norme WOAH/OIE.

Base giuridica

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3, e dell'articolo 259, paragrafo 1. Tali disposizioni consentono l'adozione di misure esecutive in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Ne consegue un aggiornamento completo della mappatura delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette o soggette a misure di protezione e sorveglianza. Le modifiche incidono su numerosi Stati membri, tra cui Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Bulgaria, Romania, Grecia e altri territori elencati negli allegati.

Focus sulla Croazia

Dai considerando emerge che la situazione epidemiologica in Croazia non è migliorata e che si sono verificati ulteriori focolai, in particolare nella regione di Karlovac. Per tale motivo alcune aree croate vengono ricollocate nelle zone soggette a restrizioni I e II, mentre altre vengono soppresse dall'elenco delle aree infette precedentemente istituite. Nell'allegato II sono inoltre riportate specifiche zone infette o zone di protezione/sorveglianza connesse a focolai ADIS, ciascuna con il relativo termine ultimo di applicazione.

Focus sull'Italia

Per l'Italia l'allegato I contiene una ridefinizione molto estesa delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerose regioni, con elenchi puntuali di comuni, parti di comuni, province e, in alcuni casi, aree delimitate da strade, corsi d'acqua o coordinate geografiche. L'allegato II indica inoltre aree italiane istituite come zone infette o come zone di protezione e sorveglianza, tra cui zone in provincia di Pavia, Milano e Sardegna, con termini di applicazione espressamente indicati.

Ambito temporale e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sulle delimitazioni territoriali aggiornate dagli allegati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L'articolo 1 dispone che gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 siano sostituiti dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. La sostituzione aggiorna l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o come zone con protezione e sorveglianza.

Criteri epidemiologici e scientifici per la delimitazione delle zone

I considerando chiariscono che la delimitazione e la modifica delle zone si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e negli Stati membri coinvolti, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente validi e sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, nonché sulle norme WOAH/OIE e sulle giustificazioni fornite dalle autorità competenti.

Aggiornamenti specifici per la Croazia

Per la Croazia vengono riesaminate e aggiornate le zone soggette a restrizioni I e II, tenendo conto dei nuovi focolai nella regione di Karlovac e della necessità di ampliare e ridefinire le aree interessate. L'allegato II riporta inoltre aree croate istituite come zona infetta o come zona di protezione/sorveglianza in relazione a specifici focolai ADIS, con termini di applicazione indicati per ciascun caso.

Aggiornamenti specifici per l'Italia

L'allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in Italia per numerose regioni e province, tra cui Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna e altre aree. L'allegato II include aree italiane istituite come zone infette o zone di protezione/sorveglianza a seguito di focolai di peste suina africana, con riferimento a specifici codici ADIS e termini di applicazione.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamovimentazione di animali e prodotti animalimisure di controllo e regionalizzazionemercato interno agricolo

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