Regolamento (UE) 2023/2441
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione precisa come devono essere predisposti i piani in materia di neutralità climatica previsti dalla direttiva 2003/87/CE per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita delle quote di emissione. Definisce alcune nozioni chiave, struttura il contenuto minimo del piano e impone l’uso di un formato elettronico messo a disposizione dalla Commissione, salvo eventuali modelli nazionali nei casi consentiti. L’atto mira a garantire coerenza con la normativa UE sul clima e con le regole ETS già vigenti, riducendo gli oneri amministrativi e assicurando comparabilità, trasparenza e verificabilità dei dati.
Stabilisce il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica richiesti per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai gestori di impianti soggetti al sistema ETS UE che, per accedere all’assegnazione gratuita, devono presentare un piano in materia di neutralità climatica; in particolare, riguarda gli impianti con livelli di emissione superiori all’80o percentile dei livelli di emissione dei pertinenti parametri di riferimento di prodotto. Si applica inoltre agli operatori del teleriscaldamento che richiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri. Il regolamento disciplina il contenuto e il formato dei piani a livello di impianto e, per il teleriscaldamento, anche a livello di impresa ove consentito dalla direttiva; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con possibilità per questi ultimi di imporre modelli elettronici o formati di file nazionali specifici.
Piano in materia di neutralità climatica per l’assegnazione gratuita delle quote ETS
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione specifica il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica richiesti dalla direttiva 2003/87/CE come condizione per beneficiare dell’assegnazione gratuita di quote di emissione. La finalità è assicurare omogeneità, comparabilità e verificabilità dei piani, in coerenza con la normativa UE sul clima e con le regole tecniche già vigenti in materia di monitoraggio, comunicazione e assegnazione gratuita.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel sistema ETS dell’Unione e risponde al mandato conferito alla Commissione dalla direttiva 2003/87/CE di precisare contenuto minimo e formato dei piani. I considerando evidenziano due esigenze principali: da un lato, collegare i piani agli obiettivi di neutralità climatica al 2050; dall’altro, ridurre gli oneri amministrativi, evitando duplicazioni con altri strumenti di pianificazione previsti dal diritto UE, in particolare quelli connessi alla direttiva 2010/75/UE.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’obbligo riguarda i gestori di impianti ETS che devono predisporre un piano in materia di neutralità climatica per accedere all’assegnazione gratuita, in particolare gli impianti con livelli di emissione superiori all’80o percentile dei pertinenti parametri di riferimento di prodotto. Il regolamento si applica anche agli operatori del teleriscaldamento che richiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative in determinati Stati membri. Per tali operatori, la pianificazione può essere effettuata a livello di impresa oppure di impianto, secondo la struttura prevista dalla direttiva.
Definizioni chiave
L’articolo 2 fornisce definizioni operative essenziali. La nozione di "società di teleriscaldamento" è collegata alle attività economiche classificate secondo i codici NACE pertinenti. I "traguardi" sono indicatori qualitativi dei progressi verso la neutralità climatica entro il 2050, mentre gli "obiettivi" sono indicatori quantitativi dei medesimi progressi. Gli "obiettivi e traguardi intermedi" sono fissati per il 31 dicembre 2025 e successivamente per il 31 dicembre di ogni quinto anno.
Contenuto del piano
L’articolo 3 stabilisce che il piano debba includere tutti gli elementi elencati nell’allegato e che debba essere adeguatamente motivato e giustificato. Il regolamento richiede inoltre che misure, traguardi e obiettivi siano formulati secondo criteri di specificità, misurabilità, attuabilità, pertinenza e definizione temporale. L’impostazione complessiva è quindi orientata a una pianificazione industriale verificabile e orientata ai risultati.
Informazioni generali e dati sulle emissioni
L’allegato richiede, in primo luogo, dati generali sull’impianto e sul gestore: nome e indirizzo, identificativi nel registro dell’Unione, riferimenti alle autorizzazioni ETS rilasciate ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE. Se il piano è presentato da una società di teleriscaldamento a livello di impresa, devono essere fornite le stesse informazioni per ciascun impianto collegato e una descrizione dei collegamenti con la società.
Sul piano emissivo, il documento deve riportare le emissioni storiche specifiche per ciascun anno del periodo di riferimento definito dal regolamento delegato (UE) 2019/331. Tali dati devono distinguere, per i sottoimpianti rilevanti, le emissioni legate ai livelli di attività e, ove applicabile, quelle riferite ai valori dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447. In via facoltativa, possono essere indicate anche le emissioni storiche assolute, espresse in tonnellate di CO2 equivalente.
Coerenza tecnica dei dati ed esclusione della compensazione
Il regolamento impone che i limiti del sistema e i tipi di gas considerati nel piano siano coerenti con l’autorizzazione ETS dell’impianto e con le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e del regolamento delegato (UE) 2019/331. Le emissioni incluse nel piano non possono comprendere assorbimenti di carbonio o riduzioni ottenute al di fuori dei limiti del sistema tramite crediti di compensazione. Le informazioni devono essere espresse in relazione ai livelli annuali di attività dei sottoimpianti o, se ciò non è praticabile, rispetto ad altri livelli di produzione dell’impianto.
Traguardi, obiettivi e periodicità
Il piano deve contenere traguardi descrittivi per il 2025 e per ogni quinquennio successivo, nonché obiettivi di emissione specifici per il 2025 e per ciascun periodo quinquennale successivo. Gli obiettivi relativi ai sottoimpianti soggetti a parametro di riferimento di prodotto o ai sottoimpianti alternativi vanno espressi in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente e in termini di riduzione percentuale; per alcuni sottoimpianti, possono essere indicati anche gli obiettivi relativi ai parametri di riferimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447. Facoltativamente, possono essere inseriti obiettivi assoluti, purché coerenti con le emissioni storiche e con i traguardi dichiarati.
Misure, investimenti e motivazione delle scelte
Il piano deve descrivere in modo dettagliato tutte le misure previste in ciascun quinquennio per conseguire i traguardi e gli obiettivi e, in ultima analisi, la neutralità climatica entro il 2050. Deve inoltre quantificare gli investimenti necessari, indicando sia l’importo investito in un determinato anno sia l’importo annualizzato per ciascun quinquennio, e specificare le condizioni abilitanti e le esigenze infrastrutturali correlate. In via facoltativa, il piano può includere misure e investimenti già attuati prima della presentazione.
Impatti stimati delle misure
L’allegato richiede una valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti stimati di ciascuna misura o investimento sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per ogni quinquennio. Dove possibile, tali impatti devono essere ripartiti tra: passaggio a tecnologie a basse o zero emissioni; efficienza energetica e risparmio energetico; sostituzione dei combustibili fossili con idrogeno, elettricità, biomassa sostenibile, combustibili alternativi da rifiuti o altre fonti rinnovabili; efficienza nell’uso delle risorse; cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio. Deve inoltre essere spiegato perché le misure selezionate siano preferite ad altre opzioni di decarbonizzazione, con riferimento ai relativi impatti attesi.
Formato elettronico e ruolo degli Stati membri
La Commissione deve mettere a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per la presentazione dei dati. I gestori sono tenuti a utilizzarlo per definire e presentare il piano. Gli Stati membri possono tuttavia imporre propri modelli o formati elettronici, purché ciò avvenga nel quadro degli atti delegati adottati ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, la "società di teleriscaldamento", i "traguardi" e gli "obiettivi" come indicatori qualitativi e quantitativi verso la neutralità climatica entro il 2050, nonché gli "obiettivi e traguardi intermedi", fissati al 31 dicembre 2025 e poi ogni cinque anni.
Contenuto minimo del piano
L’articolo 3 e l’allegato impongono che il piano contenga gli elementi elencati nell’allegato, sia adeguatamente motivato e giustificato, e che misure, traguardi e obiettivi siano specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti.
Formato elettronico e modelli
L’articolo 4 prevede che la Commissione renda disponibile un modello elettronico o un formato di file specifico; i gestori devono usarlo per definire e presentare il piano. In deroga, gli Stati membri possono imporre modelli o formati elettronici nazionali, purché conformi agli atti delegati adottati ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.
Struttura dell’allegato: dati generali e emissioni storiche
L’allegato richiede informazioni generali sull’impianto e sul gestore, inclusi identificativi nel registro dell’Unione e autorizzazioni ETS. Prevede inoltre la comunicazione delle emissioni storiche per ciascun anno del periodo di riferimento definito dal regolamento delegato (UE) 2019/331, distinguendo tra emissioni per livelli di attività dei sottoimpianti e, facoltativamente, emissioni assolute.
Coerenza dei dati emissivi e esclusione dei crediti di compensazione
Il piano deve basarsi su limiti di sistema e tipi di gas coerenti con l’autorizzazione ETS dell’impianto e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e il regolamento delegato (UE) 2019/331. Non possono essere inclusi assorbimenti di carbonio o riduzioni ottenute fuori dai limiti del sistema mediante crediti di compensazione.
Traguardi, obiettivi e cadenza quinquennale
L’allegato richiede traguardi per il 2025 e per ogni quinquennio successivo, con obiettivi di emissione specifici espressi, a seconda dei casi, in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente, in riduzione percentuale e, facoltativamente, in termini assoluti. Gli obiettivi e traguardi devono essere coerenti con la neutralità climatica al 2050 e con le regole ETS applicabili.
Misure, investimenti e impatti stimati
Il piano deve descrivere nel dettaglio le misure previste in ciascun quinquennio per raggiungere gli obiettivi, quantificare gli investimenti in euro per anno e per quinquennio, e indicare condizioni abilitanti ed esigenze infrastrutturali. Deve inoltre stimare gli impatti sulla riduzione delle emissioni per ciascuna misura, distinguendo tra tecnologie low/zero carbon, efficienza energetica, combustibili alternativi, efficienza nell’uso delle risorse e cattura/stoccaggio/utilizzo del carbonio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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