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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2458

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2458 della Commissione, del 31 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica originarie del Regno Unito e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione

Normativa europea32023R2458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento, adottato sulla base della valutazione EFSA e del fascicolo tecnico presentato dal Regno Unito, aggiorna il trattamento fitosanitario delle piante da impianto di Fagus sylvatica originarie del Regno Unito. Tali piante, entro i limiti di età e diametro indicati, non sono più considerate piante ad alto rischio e sono quindi escluse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019. Contestualmente, il regolamento introduce nel regolamento (UE) 2020/1213 specifiche prescrizioni di importazione, concentrate sulla prevenzione di Phytophthora kernoviae, mentre per Meloidogyne mali non sono richieste prescrizioni specifiche.

Modifica le liste e le misure fitosanitarie UE per alcune piante da impianto di Fagus sylvatica originarie del Regno Unito, escludendole dall’elenco delle piante ad alto rischio e fissando condizioni di importazione specifiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto appartenenti alla specie Fagus sylvatica originarie del Regno Unito, limitatamente alle piante di massimo quindici anni con diametro massimo di 80 mm alla base del fusto. Interviene sul regime UE di protezione fitosanitaria per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. In base al richiamo all’accordo di recesso, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini dell’atto.

Modifica del trattamento fitosanitario per Fagus sylvatica originario del Regno Unito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2458 interviene sul regime fitosanitario dell’Unione per alcune piante da impianto di Fagus sylvatica provenienti dal Regno Unito. L’intervento si fonda sull’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 e sui risultati della valutazione scientifica EFSA del 27 giugno 2023, che ha ritenuto il rischio fitosanitario gestibile a condizione di misure di attenuazione adeguate.

Contesto normativo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio sulla base di una valutazione preliminare. Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 disciplina invece le misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante rimosse dall’allegato del regolamento (UE) 2018/2019, ma non ancora oggetto di piena valutazione del rischio. Il presente atto aggiorna entrambi gli strumenti alla luce della domanda presentata dal Regno Unito il 16 giugno 2022 e del successivo parere scientifico dell’EFSA.

Valutazione dei rischi e organismi nocivi rilevanti

L’EFSA ha individuato come organismi nocivi pertinenti Phytophthora ramorum (isolati non UE), Thaumetopoea processionea, Meloidogyne mali e Phytophthora kernoviae. La Commissione osserva che Phytophthora ramorum e Thaumetopoea processionea sono già disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre Phytophthora kernoviae non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e richiede un’ulteriore valutazione completa. Per Meloidogyne mali, invece, non si ritiene necessaria alcuna prescrizione di importazione, sulla base dell’analisi del rischio EPPO del 2017.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 viene modificato per escludere dalla voce "Fagus L." le piante da impianto di massimo quindici anni di Fagus sylvatica, con diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. In pratica, tali piante non sono più considerate piante ad alto rischio ai fini del sistema di controllo preventivo dell’Unione.

Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

Parallelamente, il regolamento modifica il regolamento (UE) 2020/1213 inserendo una nuova voce per Fagus sylvatica, piante da impianto di massimo quindici anni e diametro massimo di 80 mm, originarie del Regno Unito, con specifici codici NC. L’importazione è subordinata a una dichiarazione ufficiale che attesti l’assenza di Phytophthora kernoviae, la negatività del sito di produzione alle ispezioni ufficiali, l’esistenza di un sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine, nonché l’ispezione ufficiale delle partite prima dell’esportazione.

Certificazione fitosanitaria e tracciabilità

Sul certificato fitosanitario deve figurare, nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la frase che attesta la conformità alla disciplina del regolamento (UE) 2020/1213. È inoltre necessario indicare i siti di produzione registrati, così da consentire il controllo ufficiale e la tracciabilità delle partite importate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo specifica anche che, ai fini dell’atto, il riferimento al Regno Unito non comprende l’Irlanda del Nord, in coerenza con il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

Disposizioni principali

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato in modo che la voce "Fagus L." non si applichi alle piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie Fagus sylvatica, con diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito. La conseguenza è che tali piante non sono più trattate come piante ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031.

Nuove misure fitosanitarie di importazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato per includere Fagus sylvatica, piante da impianto di massimo quindici anni e diametro massimo di 80 mm, originarie del Regno Unito, con codice NC ex 0602 10 90, ex 0602 90 41, ex 0602 90 45 ed ex 0602 90 46. Per queste partite sono richieste dichiarazioni ufficiali e condizioni sui certificati fitosanitari, incentrate sull’assenza di Phytophthora kernoviae e sui controlli ufficiali nei siti di produzione.

Contenuto della dichiarazione ufficiale

La dichiarazione ufficiale deve attestare che: le piante sono indenni da Phytophthora kernoviae; il sito di produzione è risultato indenne durante ispezioni ufficiali, incluse prove di laboratorio dopo eventuali sintomi sospetti, effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; esiste un sistema che assicura pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine prima dell’ingresso in ciascun sito di produzione; immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state ispezionate ufficialmente per rilevare Phytophthora kernoviae, con eventuali prove di laboratorio.

Dichiarazione supplementare sul certificato fitosanitario

Nella rubrica "Dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario deve comparire la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione". Deve inoltre essere indicata l’identificazione dei siti di produzione registrati.

Motivazione scientifica e valutazione dei rischi

La Commissione fonda la modifica sul parere EFSA del 27 giugno 2023, che ha individuato come organismi nocivi pertinenti Phytophthora ramorum (isolati non UE), Thaumetopoea processionea, Meloidogyne mali e Phytophthora kernoviae. Per Phytophthora ramorum e Thaumetopoea processionea il quadro è già presente nel regolamento (UE) 2019/2072; Phytophthora kernoviae richiede ancora una valutazione completa aggiornata; per Meloidogyne mali, invece, non sono necessarie prescrizioni di importazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioimportazione di vegetaliagricolturacommercio esterocontrolli ufficiali

Testo integrale

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