Regolamento (UE) 2023/2457
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457 della Commissione, del 30 ottobre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli e di selvaggina da penna, alla luce della situazione epidemiologica di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Da un lato, introduce sospensioni o aggiornamenti per le nuove zone interessate da focolai recenti; dall’altro, prende atto delle garanzie fornite dai paesi terzi e reintroduce o mantiene l’autorizzazione per le aree non più soggette a rischio. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e hanno efficacia urgente.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano specificamente alcune zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica degli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di prodotti avicoli da Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2457 aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Commissione richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese o della zona negli appositi elenchi autorizzativi.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il principio secondo cui le partite provenienti da paesi terzi, territori, zone o compartimenti devono figurare negli elenchi previsti per poter entrare nell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplina tali elenchi, mentre gli allegati V e XIV individuano in particolare le zone autorizzate per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Situazione epidemiologica considerata dalla Commissione
La Commissione prende atto della comparsa di recenti focolai di HPAI nel pollame:
- in Canada, nella provincia di Alberta, con conferme di laboratorio del 10 e 11 ottobre 2023;
- nel Regno Unito, in Scozia, nelle aree di Aberdeenshire e dell’isola di Lewis, con conferme del 23 ottobre 2023 e del 27 settembre 2023;
- negli Stati Uniti, negli Stati del Minnesota e del South Dakota, con conferme del 18 e 19 ottobre 2023.
Le autorità dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno applicato una politica di abbattimento totale. Hanno inoltre fornito informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica e sulle misure di contenimento, incluse pulizia e disinfezione successive all’abbattimento.
Valutazione della Commissione e conseguenze sull’accesso al mercato UE
Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite provenienti dalle zone soggette a restrizione istituite a seguito dei nuovi focolai. Al tempo stesso, valuta che le garanzie fornite da Canada, Regno Unito e Stati Uniti mostrino che, per talune aree precedentemente sospese, la minaccia non sussiste più e che l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli da tali zone possa essere nuovamente autorizzato.
Modifiche all’allegato V: pollame, materiale germinale e carni fresche di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404 è aggiornato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle zone interessate di Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Per il Canada:
- la zona CA–2.191 è sostituita con indicazione di date di riferimento 11.9.2023 e 20.10.2023;
- sono aggiunte le zone CA–2.195 e CA–2.196, con date di riferimento 10.10.2023 e 11.10.2023.
Per il Regno Unito:
- la zona GB–2.319 è sostituita con date 8.9.2023 e 17.10.2023;
- sono aggiunte le zone GB–2.321 e GB–2.322, con date 27.9.2023 e 23.10.2023.
Per gli Stati Uniti:
- la zona US–2.459 è sostituita con date 15.9.2023 e 18.10.2023;
- sono aggiunte le zone US–2.469, US–2.470, US–2.471 e US–2.472, con date 18.10.2023 e 19.10.2023.
La parte 2 dell’allegato V contiene le descrizioni territoriali delle zone, con indicazione di aree delimitate da cerchi di 10 km o, per il Canada e gli Stati Uniti, di municipalità, con coordinate geografiche e riferimenti ai centri delle zone soggette a restrizione.
Modifiche all’allegato XIV: ulteriori categorie di prodotti avicoli
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato in modo analogo per le voci riferite a pollame e roditori/animali associati alle categorie indicate nelle tabelle:
- per il Canada, la zona CA–2.191 è sostituita e le zone CA–2.195 e CA–2.196 sono aggiunte, con codici sanitari N, P1 e GBM, P1;
- per il Regno Unito, la zona GB–2.319 è sostituita e le zone GB–2.321 e GB–2.322 sono aggiunte;
- per gli Stati Uniti, la zona US–2.459 è sostituita e le zone US–2.469 a US–2.472 sono aggiunte.
In questo allegato compaiono anche le indicazioni sanitarie corrispondenti, con le date di riferimento dei focolai e delle misure applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 30 ottobre 2023 e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è aggiornare gli elenchi delle zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di specifiche partite di origine avicola, in funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria nei paesi terzi interessati.
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto dettagliato nell’allegato al regolamento. Le modifiche riguardano le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate o soggette a restrizione.
Nuove restrizioni e aggiornamento delle zone per HPAI
L’allegato sostituisce o aggiunge le voci di diverse zone colpite da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità. Per il Canada sono interessate le zone CA–2.191, CA–2.195 e CA–2.196; per il Regno Unito le zone GB–2.319, GB–2.321 e GB–2.322; per gli Stati Uniti le zone US–2.459 e da US–2.469 a US–2.472. Le descrizioni includono riferimenti territoriali e, per alcune zone, coordinate geografiche e raggio di 10 km.
Specie e categorie di prodotti interessati
Le modifiche riguardano, nell’allegato V, partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna; nell’allegato XIV, partite di pollame e roditori/animali correlati alle voci elencate, con indicazione delle categorie POU e RAT e dei corrispondenti codici sanitari (ad esempio N, P1 e GBM, P1).
Motivazione sanitaria e valutazione della Commissione
La Commissione richiama le notifiche di focolai di HPAI ricevute da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, le zone di restrizione istituite dalle autorità veterinarie e le misure di abbattimento totale e pulizia/disinfezione adottate. Sulla base delle informazioni epidemiologiche ricevute, ritiene che talune zone non rappresentino più una minaccia e che l’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli da tali aree possa essere nuovamente autorizzato, mentre per le zone colpite più recentemente sia opportuno sospendere l’ingresso.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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