Regolamento (UE) 2024/297
Regolamento delegato (UE) 2024/297 della Commissione, del 31 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio della salute
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato n. 2024/297 integra il regolamento (UE) 2019/1700 fissando, per l’EHIS, il numero e i titoli delle variabili del dominio della salute. L’allegato elenca in modo dettagliato le variabili tecniche, anagrafiche, socio-demografiche, lavorative e sanitarie da rilevare. L’atto è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato che specifica, per il dominio della salute dell’EHIS, il numero e i titoli delle variabili del set di dati previsto dal regolamento (UE) 2019/1700.
Ambito di applicazione
Si applica alla produzione di statistiche europee nel dominio della salute, in particolare al set di dati dell’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS), nell’ambito del quadro comune istituito dal regolamento (UE) 2019/1700. Vincola la Commissione e gli Stati membri per la raccolta e la trasmissione delle variabili elencate nell’allegato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Il regolamento richiama il limite quantitativo dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700, secondo cui il numero delle variabili non deve superare di oltre il 5 % il numero di variabili già obbligatoriamente richieste per il dominio della salute alla data del 3 novembre 2019.
Regolamento delegato (UE) 2024/297: numero e titoli delle variabili per il dominio della salute
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/1700 per il dominio della salute, con riferimento all’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS). La finalità è precisare, in modo uniforme a livello UE, quali variabili devono comporre il set di dati statistici nel settore sanitario, così da supportare confrontabilità e armonizzazione delle statistiche europee.
Contesto normativo e finalità
La base giuridica è l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. Nei considerando si evidenzia che l’EHIS è una fonte di riferimento per le politiche sanitarie dell’Unione, anche in materia di inclusione e protezione sociale, stili di vita sani, invecchiamento in buona salute, disuguaglianze sanitarie, accesso alle cure e qualità dei servizi sanitari. La Commissione giustifica quindi la necessità di specificare numero e titoli delle variabili richieste per soddisfare le esigenze conoscitive delle tematiche dettagliate.
Limite quantitativo delle variabili
Il regolamento richiama espressamente il vincolo posto dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700: il numero delle variabili introdotte non può superare di oltre il 5 % il numero delle variabili già obbligatoriamente richieste per il dominio della salute dalla Commissione (Eurostat) al 3 novembre 2019. Il testo non sviluppa ulteriori criteri di calcolo, ma vincola la progettazione del set informativo a un limite quantitativo predeterminato.
Contenuto dell’allegato: struttura delle variabili
L’allegato costituisce il cuore operativo del regolamento e elenca le variabili richieste per il dominio della salute. La struttura è articolata in grandi aree tematiche:
- aspetti tecnici della rilevazione: stratificazione, unità primaria di campionamento, identificativi di famiglia e rispondente, peso finale dell’individuo, natura della partecipazione, data di riferimento, metodo e lingua dell’intervista, localizzazione territoriale;
- caratteristiche della persona e della famiglia: sesso, età, anno di nascita, cittadinanza, paese di nascita, provenienza dei genitori, composizione del nucleo familiare, numero di componenti, presenza di partner e tipologia familiare;
- partecipazione al mercato del lavoro: condizione lavorativa principale, professione, attività economica, tempo pieno/part time e posizione nella professione;
- istruzione e reddito: titolo di studio più elevato conseguito e reddito mensile netto corrente della famiglia.
Dominio salute: principali sotto-aree informative
Il blocco più ampio riguarda lo stato di salute e la disabilità, l’accesso all’assistenza sanitaria e i determinanti della salute. Le variabili coprono:
- salute percepita, malattie croniche e condizioni di lunga durata;
- infortuni, dolore fisico e salute mentale;
- limitazioni funzionali, difficoltà nelle attività di cura della persona e nelle attività domestiche;
- limitazioni temporanee dell’attività per motivi di salute;
- ostacoli alla partecipazione alla vita quotidiana e sociale;
- utilizzo dell’assistenza sanitaria, dei servizi a lunga durata, dei farmaci e delle cure preventive;
- accesso all’assistenza sanitaria e bisogni insoddisfatti;
- misure antropometriche, attività fisica, abitudini alimentari, fumo, consumo di alcol, fattori sociali e ambientali.
Variabili facoltative e sezioni sensibili
Il testo prevede alcune variabili facoltative, segnalate espressamente nell’allegato, tra cui i motivi principali che contribuiscono a determinate difficoltà (BA4 e BA6) e il modulo sul suicidio (SU1 e SU2). Sono inoltre indicate 4 variabili facoltative rilevate nel blocco principale del dominio salute. Per gli operatori del settore statistico ciò segnala una parte del set informativo lasciata alla discrezionalità programmatoria secondo le esigenze dell’indagine.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Determinazione del set di variabili EHIS
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la definizione del numero e dei titoli delle variabili del set di dati del dominio della salute. Il regolamento dà attuazione all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1700, specificando il contenuto informativo richiesto per l’indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS).
Vincolo quantitativo sulle variabili
Il considerando 3 richiama il limite dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1700: il numero delle variabili previste dal presente regolamento delegato non deve superare di oltre il 5 % il numero di variabili già obbligatoriamente richieste per il dominio della salute dalla Commissione (Eurostat) al 3 novembre 2019.
Ambito tematico delle variabili nell’allegato
L’allegato organizza le variabili in blocchi tematici: aspetti tecnici della rilevazione, identificazione e pesi; caratteristiche della persona e della famiglia; partecipazione al mercato del lavoro; istruzione; reddito della famiglia; stato di salute e disabilità, accesso e uso dell’assistenza sanitaria, determinanti della salute; uso di farmaci; cure preventive; accesso all’assistenza sanitaria; misure antropometriche; attività fisica; abitudini alimentari; fumo; consumo di alcool; fattori sociali e ambientali; suicidio (facoltativa).
Variabili facoltative
Nel dominio dello stato di salute e disabilità, nonché in quello degli ostacoli alla partecipazione e del suicidio, l’allegato indica alcune variabili facoltative, tra cui BA4, BA6, SU1 e SU2, oltre a 4 variabili facoltative rilevate nel blocco principale del dominio salute.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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