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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Responsabilità liquidatore - Comportamento colposo liquidatore - Mancato versamento iva nella liquidazione - Chiusura liquidazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la responsabilità personale del liquidatore per il mancato versamento dell'IVA durante la fase di liquidazione e dopo la chiusura della società. Il punto centrale era stabilire se il liquidatore avesse tenuto una condotta colposa, ad esempio distribuendo somme ai soci o effettuando pagamenti preferenziali, impedendo così il soddisfacimento del credito erariale. Dal verbale di approvazione del bilancio finale di liquidazione risultava, invece, l'assenza di attivo destinabile al pagamento delle passività sociali.

La decisione

La responsabilità del liquidatore è stata esclusa. Dopo la cancellazione della società, i creditori possono agire nei confronti del liquidatore soltanto se dimostrano che il mancato pagamento dipende da una sua condotta colposa, quale la distribuzione di attività ai soci o l'esecuzione di pagamenti preferenziali. La mera esistenza di un debito IVA non è sufficiente quando il patrimonio sociale era già incapiente e non risultano atti pregiudizievoli compiuti dal liquidatore.

Norme richiamate

  • Art. 36 del D.P.R. 602/1973

    I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

    La responsabilità personale del liquidatore presuppone una condotta colposa collegata alla destinazione dell'attivo, come l'assegnazione di beni ai soci o il pagamento preferenziale di crediti di rango superiore. Non deriva automaticamente dal semplice mancato pagamento dell'imposta.

  • Principio sulla responsabilità del liquidatore dopo la cancellazione della società

    I creditori sociali possono rivalersi sul liquidatore solo se dimostrano che il mancato soddisfacimento del credito è dipeso da una sua condotta pregiudizievole. Se il bilancio finale evidenzia l'assenza di attivo e non risultano distribuzioni o pagamenti preferenziali, manca il nesso causale tra comportamento del liquidatore e mancato pagamento.

Massime di principio

  • La cancellazione della società non rende automaticamente il liquidatore responsabile dei debiti tributari rimasti insoluti.
  • Per ottenere la condanna del liquidatore, il creditore deve provare sia l'esistenza di attività distribuibili sia una condotta colposa del liquidatore nella loro destinazione.
  • La responsabilità può sussistere se il liquidatore distribuisce somme ai soci o soddisfa creditori con grado inferiore o comunque preferenziale rispetto all'Erario.
  • Se il bilancio finale di liquidazione documenta l'assenza di attivo e non emergono atti distrattivi o pagamenti preferenziali, il mancato versamento dell'IVA non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità personale del liquidatore.
  • La valutazione deve concentrarsi sul patrimonio effettivamente disponibile durante la liquidazione e sul comportamento concretamente tenuto dal liquidatore, non sul solo risultato finale dell'insolvenza.

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