L.R. Emilia-Romagna 11/2020
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge collega e coordina misure economiche, ambientali, tributarie, abitative e sociali con la manovra 2021-2023 della Regione Emilia-Romagna. Introduce modifiche puntuali a varie leggi regionali, proroghe e semplificazioni; contiene anche disposizioni transitorie per il 2021 e misure ormai esaurite relative al 2020, tra cui la sospensione delle vendite promozionali prima dei saldi invernali 2020-2021.
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2021 dell’Emilia-Romagna
Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2021
La legge, della Regione Emilia-Romagna, integra la manovra di bilancio 2021-2023 e detta anche misure per la chiusura dell’esercizio 2020. Interviene su sviluppo economico, territorio e ambiente, tributi, politiche abitative e sociali, oltre a disposizioni ulteriori e finali.
Finalità generali e inquadramento
Il provvedimento è adottato in coerenza con il d.lgs. 118/2011 e mira a rendere più efficace l’azione amministrativa rispetto agli obiettivi del DEFR 2021, in collegamento con la legge di stabilità regionale e con il bilancio di previsione 2021-2023. La legge contiene inoltre disposizioni necessarie alla conclusione dell’esercizio finanziario 2020.
Sviluppo economico: commercio equo, artigianato e digitalizzazione
In materia di commercio equo e solidale, viene ampliato da 40 a 70 il parametro previsto dalla legge regionale n. 26 del 2009.
Per l’artigianato, la disciplina regionale viene integrata per valorizzare formazione e qualificazione professionale. La Regione promuove iniziative di sostegno alla crescita delle competenze delle imprese artigiane nell’ambito dei programmi regionali sulla formazione e sull’occupazione. In particolare sostiene:
- lo sviluppo di competenze tecniche, scientifiche e professionali per l’inserimento qualificato nelle imprese artigiane;
- la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche, scientifiche, professionali, gestionali e manageriali di lavoratori e imprenditori, con attenzione al coinvolgimento delle donne.
Viene inoltre introdotta una disciplina specifica sugli interventi per la digitalizzazione delle imprese artigiane. La Regione favorisce:
- innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, con attenzione a digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi;
- produzione innovativa come incontro tra cultura digitale e manifattura;
- collaborazione stabile tra università, centri di ricerca, tecnopoli, fab lab, incubatori e imprese artigiane;
- attività dei manager di rete, con particolare attenzione alla formazione delle donne manager;
- rafforzamento dei Digital Innovation Hub come punti di accesso territoriali;
- internazionalizzazione, anche tramite canali commerciali digitali, marketing e comunicazione.
Misure eccezionali sul commercio e sul Covid-19
È sospesa, in via straordinaria, l’applicazione del divieto di vendite promozionali nel periodo antecedente i saldi invernali 2020-2021.
Nel quadro delle misure legate all’emergenza sanitaria, un termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 viene prorogato al 31 maggio 2021. La legge contiene quindi un effetto temporale limitato, riferito alla ripresa dell’attività economica e sociale post-Covid.
Territorio, montagna, aree protette e ambiente
Per la legge regionale sulla montagna, la Regione promuove l’integrazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e delle aree interne con strumenti, anche organizzativi, individuati dalla Giunta. L’assessore competente assicura coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni della governance territoriale.
In materia di aree protette e rete Natura 2000, la funzione di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 marini è attribuita all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po.
Per l’economia circolare e i rifiuti urbani, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il termine già previsto dalla legge regionale n. 16 del 2015.
Nella disciplina della valutazione di impatto ambientale sono ridotti alcuni termini procedimentali:
- da 15 a 10 giorni per una comunicazione/adempimento previsto dall’articolo 15;
- da 120 a 90 giorni per il termine previsto dall’articolo 19.
È inoltre aggiornato un riferimento dell’allegato B.2: per un impianto/opera rileva la “potenza nominale di concessione” superiore a 100 kW, in luogo della “potenza installata”.
Servizio di gestione dei rifiuti urbani
La legge disciplina in modo puntuale le utenze non domestiche che scelgono di conferire i rifiuti urbani al recupero al di fuori del servizio pubblico. La comunicazione deve essere presentata al comune e al gestore affidatario entro il 30 settembre di ogni anno, con effetto dall’anno successivo, indicando quantitativi stimati per codice EER, durata dell’opzione non inferiore a cinque anni e documentazione attestante l’accordo con il soggetto recuperatore. Tali utenze sono escluse dalla sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Se l’utenza intende rientrare nel servizio pubblico prima della scadenza dell’opzione, deve comunicarlo entro il 30 settembre, con effetti dall’anno successivo, purché ciò non crei disequilibri organizzativi.
Entro il 28 febbraio di ogni anno l’utenza comunica i quantitativi avviati a recupero nell’anno precedente, con evidenza di quelli riciclati; il comune o il gestore rendiconta poi a Regione e ATERSIR entro il 30 aprile.
Per il solo anno 2021, la comunicazione iniziale è spostata al 31 marzo.
Disposizioni tributarie regionali
Per i tributi regionali, non si procede ad accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione quando il credito, alla data di entrata in vigore della legge, non supera 30 euro per ciascun credito e per ogni periodo d’imposta, anche se composto solo da sanzioni o interessi. Se il credito supera la soglia, l’attività riguarda l’intero importo. La regola non si applica ai casi di violazioni ripetute per almeno un biennio sugli obblighi di versamento del medesimo tributo.
In materia di tassa automobilistica, la determinazione dirigenziale che avvia le attività di accertamento e recupero deve essere pubblicata sul BURERT e sul portale istituzionale Finanze.
Dal 1° gennaio 2021, per le imprese autorizzate al commercio di veicoli, la trascrizione al PRA del titolo di proprietà, se effettuata nei termini previsti, assolve anche gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa statale e sostituisce l’invio degli elenchi. Resta dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita; la Regione comunica l’importo dovuto per ciascun quadrimestre e il pagamento va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo. Il mancato pagamento comporta il ripristino dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. Inoltre, l’acquisto di un veicolo senza le modalità previste non interrompe l’obbligo di pagamento della tassa.
La tassa automobilistica viene estesa anche ai veicoli intestati all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Politiche abitative e sociali
Le disponibilità del fondo regionale per l’intervento pubblico nel settore abitativo possono essere utilizzate anche per finanziare i comuni sia per la redazione dei PEBA sia per la realizzazione degli interventi in essi previsti. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di concessione dei finanziamenti.
Per il microcredito di emergenza, la disciplina viene rafforzata prevedendo la garanzia dell’intero credito erogato, in luogo dell’80 per cento.
Disposizioni ulteriori: cooperazione, simboli istituzionali, società in house e vitalizi
Nell’ambito della cooperazione internazionale e della promozione della pace, è rafforzata la priorità per università, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che prevedano anche attività di pace, nonviolenza, intercultura, diritti umani, dialogo interreligioso e cittadinanza globale.
La legge regionale sui simboli istituzionali viene ampliata: il titolo include anche la fascia istituzionale e viene previsto che essa sia segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente dell’Assemblea legislativa, utilizzabile in occasioni ufficiali. Caratteristiche grafiche e modalità d’uso sono demandate a Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e Giunta.
Per una disposizione finanziaria collegata a una precedente legge regionale, la durata di un intervento viene portata da sei a undici anni e il periodo di riferimento è esteso dal 2012-2020 al 2012-2023, con incremento dell’importo da 22,5 a 23,5 milioni di euro.
La disciplina sul sostegno all’editoria locale è ampliata: i contributi possono essere di parte corrente o in conto capitale. Inoltre, per far fronte alla crisi dovuta al Covid-19, la Giunta può concedere contributi straordinari anche al di fuori della programmazione ordinaria e ulteriori contributi per campagne di comunicazione istituzionale, a condizione della messa a disposizione gratuita di spazi sui media. Possono accedervi anche cooperative di giornalisti ed enti senza fini di lucro operanti in Emilia-Romagna, purché in possesso dei requisiti previsti.
In materia di imprenditoria femminile, la Regione istituisce un fondo specifico denominato “Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e Women New Deal”.
Per le società in house, in deroga al regime ordinario, la Giunta può autorizzare convenzioni singole per attività connesse a lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per la ricerca e l’innovazione, previa comunicazione alla commissione assembleare competente.
La Regione contribuisce per il 2020 al finanziamento della quota spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province nel processo di riordino territoriale delle aree naturali protette; l’onere è coperto con risorse già stanziate nel bilancio 2020-2022.
Infine, sulla disciplina dei vitalizi, la restituzione dei contributi avviene in un’unica soluzione entro sei mesi dalla domanda. Se la Regione vanta crediti verso il consigliere richiedente, trattiene cautelativamente una somma pari alle spettanze dell’Ente maggiorata del 50% fino alla definizione dei rapporti patrimoniali.
Entrata in vigore e attualità della legge
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT. Alcune disposizioni hanno effetto circoscritto al 2020 o al 2021, oppure sono collegate a termini già scaduti; nel complesso, il provvedimento resta utile soprattutto come testo di modifica e coordinamento di discipline regionali ancora vigenti.
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