Messaggio numero 3119 del 26-08-2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, a seguito del rinvio dell'obbligo di compilazione della nuova sezione UniEmens previsto per gli assegni al nucleo familiare, fino alla denuncia di competenza 09/2019 le aziende devono continuare a inviare i flussi di regolarizzazione per arretrati superiori a 3.000 euro secondo le regole già vigenti.
Rinvio dell'obbligatorietà della nuova sezione UniEmens per gli assegni al nucleo familiare
Rinvio dell'obbligatorietà della nuova sezione UniEmens per gli assegni al nucleo familiare
Il documento interviene sulle modalità di gestione degli assegni per il nucleo familiare nel flusso UniEmens, precisando gli effetti del rinvio dell'obbligatorietà della nuova sezione introdotta con precedenti istruzioni INPS. In particolare, chiarisce cosa devono fare le aziende fino al momento in cui la compilazione del nuovo elemento diventerà effettivamente obbligatoria.
Contesto normativo e istruzioni precedenti
Il testo richiama una sequenza di interventi già emanati in materia:
- circolare n. 45 del 22/03/2019, con cui sono state fornite le indicazioni sulle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo;
- messaggio n. 1777 del 08/05/2019, con cui sono state date istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens, in particolare per la valorizzazione dei campi del nuovo elemento;
- messaggio n. 2815 del 24/07/2019, che ha rinviato l'introduzione delle novità previste dal messaggio n. 1777 alla denuncia contributiva di competenza del mese 09/2019.
Effetti del rinvio sulla compilazione UniEmens
Il messaggio evidenzia che, in base a quanto previsto nel paragrafo 4.3 del messaggio n. 1777, l'introduzione e la compilazione del nuovo elemento consentono all'Istituto un controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, compresi quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. Viene inoltre ricordato che, a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, non sarebbe più stato necessario trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
Tuttavia, poiché il messaggio n. 2815 ha rinviato l'obbligatorietà della nuova sezione alla denuncia di competenza 09/2019, la compilazione del nuovo elemento resta facoltativa fino a tale denuncia.
Obblighi delle aziende fino all'entrata in vigore dell'obbligo
Il documento precisa l'adempimento operativo conseguente al rinvio:
- fino a quando non sarà resa obbligatoria la compilazione del nuovo elemento, le aziende devono continuare a trasmettere i flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro;
- tali flussi devono essere inviati secondo le disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017.
Precisazione conclusiva
Il messaggio ha quindi funzione di coordinamento tra le precedenti istruzioni e il rinvio dell'operatività obbligatoria della nuova sezione UniEmens, mantenendo temporaneamente in vigore la modalità tradizionale di regolarizzazione degli arretrati oltre la soglia di 3.000 euro fino all'effettiva decorrenza dell'obbligo previsto per il mese 09/2019.
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