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Messaggio

Messaggio numero 3247 del 06-09-2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento proroga al 15 ottobre 2019 la ripresa dei versamenti e degli adempimenti contributivi sospesi nei territori colpiti dai sismi del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Indica le modalità di pagamento per le diverse gestioni INPS, chiarisce il regime di rateizzazione fino a 120 rate mensili e richiama gli adempimenti ancora da presentare, come Uniemens e DMAG, entro la stessa data.

ripresa versamenti contributivi sospesi per eventi sismici 2016-2017

Ripresa dei versamenti contributivi sospesi per gli eventi sismici 2016-2017

Il documento disciplina la proroga della ripresa dei versamenti e degli adempimenti contributivi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Vengono definite la nuova scadenza del 15 ottobre 2019, le modalità di pagamento in unica soluzione o in forma rateale e le istruzioni operative per le principali gestioni previdenziali.

Quadro normativo e proroga dei termini

La sospensione originaria dei termini, disposta dall’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, riguardava gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori con scadenza dal verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Successivamente, l’articolo 23, comma 1, lettera e-ter), del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, ha previsto che gli adempimenti e i versamenti sospesi siano effettuati:

  • in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza sanzioni e interessi;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi, con versamento, entro il 15 ottobre 2019, di un importo pari alle prime cinque rate.

La norma ha quindi prorogato la ripresa dei versamenti, che era stata in precedenza fissata al 1° giugno 2019, anche per le rateizzazioni già avviate.

Ambito oggettivo della sospensione

Sono ricompresi nella sospensione i contributi previdenziali e assistenziali con scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017. Per le aziende DM, il periodo arriva fino al periodo di paga di agosto 2017.

Sono inoltre inclusi i versamenti relativi a piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa già in corso alla data del sisma, concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989 e successive modifiche. Per tali posizioni, le rate sospese devono essere versate in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019.

Modalità generali di ripresa del versamento

La ripresa può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019;
  • oppure in forma rateale, fino a 120 rate mensili di pari importo.

Per la rateizzazione è richiesta la comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa da presentare entro il 15 ottobre 2019, insieme al versamento contestuale delle prime cinque rate. Il documento rinvia a un successivo messaggio per le istruzioni operative.

Se la domanda di rateazione era già stata presentata entro il 1° giugno 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lettera b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intende modificare il piano, non è necessaria una nuova domanda. In tal caso:

  • la scadenza delle rate dalla seconda alla quinta risulta prorogata;
  • entro il 15 ottobre 2019 deve essere effettuato un versamento complessivo pari all’importo delle prime cinque rate;
  • tale importo comprende anche l’eventuale prima rata già pagata nel mese di maggio 2019.

Aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti, il pagamento deve essere effettuato con modello F24, compilando la Sezione INPS e utilizzando il codice contributo “DSOS”, con esposizione della matricola aziendale seguita dal codice N964.

Se non è stata assolta la trasmissione della denuncia Uniemens, gli adempimenti devono essere completati entro il 15 ottobre 2019.

Per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico fino ad agosto 2017, nel flusso Uniemens va indicato il valore “N964” e le relative informazioni contributive sospese. Il risultato può determinare:

  • un credito a favore dell’INPS da versare con F24;
  • un credito a favore dell’azienda;
  • oppure un saldo pari a zero.

Per quanto non specificato nel documento, si rinvia alla circolare n. 204/2016, in particolare al paragrafo 3.1.

Artigiani e commercianti

Per artigiani e commercianti, la ripresa dei versamenti entro il 15 ottobre 2019, in unica soluzione o con le prime cinque rate in caso di rateizzazione, avviene tramite modello F24 utilizzando la codeline indicata nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale a decorrere dal 9 settembre 2019, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” con tipo atto “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”.

In caso di pagamento rateale:

  • la rata già versata alla scadenza del 1° giugno 2019 vale come una delle cinque rate richieste entro il 15 ottobre 2019;
  • dopo la comunicazione di pagamento rateale e le verifiche, l’operatore acquisisce la domanda e genera le codelines per le rate successive alla prima;
  • le codelines vengono rese disponibili nel Cassetto previdenziale, nelle comunicazioni bidirezionali, con tipo atto “Esito Domanda di Rateizzazione”;
  • le codelines possono anche essere richieste presso le Strutture territoriali.

Il documento precisa inoltre che, per artigiani e commercianti, i contributi sospesi non sono utilizzabili fino al loro completo versamento, poiché non opera il principio dell’automaticità delle prestazioni.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il saldo 2016 e il primo acconto 2017 devono essere versati entro il 15 ottobre 2019 tramite modello F24, compilando la Sezione INPS con causale contributo “PXX/P10”.

Per i committenti tenuti al versamento nella Gestione separata, la contribuzione dovuta sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione deve essere versata entro il 15 ottobre 2019 con modello F24 e causale contributo “CXX/C10”.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera, il pagamento avviene tramite modello F24 sulla base dei dati riportati nella lettera già inviata in sede di tariffazione, contenente gli estremi per il versamento dei contributi.

Il prospetto dei contributi dovuti, con la relativa codeline, è consultabile nel Cassetto previdenziale aziende agricole, nella sezione “News individuale”. Devono essere versati entro il 15 ottobre 2019 anche:

  • i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016;
  • i contributi relativi ai trimestri oggetto di sospensione.

Se non sono state trasmesse le denunce trimestrali di manodopera (DMAG) del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, l’invio deve essere effettuato entro e non oltre il 15 ottobre 2019.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di calcolo contributivo e di valorizzazione con la lavorazione delle denunce del 3° trimestre 2019; la relativa contribuzione avrà scadenza di pagamento il 16 marzo 2020.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per i lavoratori agricoli autonomi e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, il versamento avviene tramite modello F24 utilizzando i dati indicati nella lettera di tariffazione già inviata.

Il prospetto dei contributi dovuti, con la relativa codeline, sarà inserito nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli, nella sezione “News individuale”. I contributi sospesi devono essere versati entro il 15 ottobre 2019.

Datori di lavoro domestico

Per i datori di lavoro domestico, i contributi riferiti ai singoli periodi devono essere versati entro il 15 ottobre 2019 con le modalità ordinarie:

  • mediante bollettini MAV ricevuti o avvisi di pagamento PagoPA generati dal sito INPS, nel percorso “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”;
  • tramite i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  • online sul sito INPS con pagamento immediato/online pagoPA tramite carta di credito, debito, prepagata o addebito in conto.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende di natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, beneficiarie della sospensione, devono indicare il contributo dovuto nell’elemento della ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con il codice 33, corrispondente a “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”.

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, Sezione altri enti previdenziali e assistenziali, utilizzando nel campo causale contributo il codice PX33.

Istruzioni contabili

Per la contabilizzazione dei contributi sospesi relativi agli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, con ripresa dei versamenti entro il 15 ottobre 2019, il documento rinvia alle istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 204/2016 e con il messaggio n. 3124/2017.

Fa eccezione il paragrafo 2.3 del messaggio n. 3124/2017, perché, essendo cambiati i codici tributo da utilizzare, il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla gestione dei parasubordinati deve essere imputato al conto PAR52010.

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