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Sentenza

Sentenza n. 1377/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Padova relativa all’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. chiedendo l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata il 4 dicembre 2024. In corso di causa, il Ministero si è costituito deducendo che la pronuncia era stata già eseguita il 23 dicembre 2025 mediante erogazione della Carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente, con memoria del 28 maggio 2026, aveva invece insistito per l’accoglimento del ricorso, senza rappresentare l’intervenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha dimostrato di avere integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante l’esecuzione della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate. Il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse l’onere di comunicare tempestivamente l’intervenuto adempimento, in applicazione del principio di leale cooperazione processuale di cui all’art. 88 c.p.c.; tale comunicazione è stata effettuata soltanto con la memoria di costituzione. La ricorrente, non essendo stata informata dell’adempimento, aveva continuato a chiedere l’accoglimento dell’ottemperanza. La condotta processuale delle parti ha costituito giusto motivo per la compensazione delle spese: in mancanza dell’allegazione dell’Amministrazione, il ricorso sarebbe stato definito con pronuncia di accoglimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 88 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del principio di leale cooperazione processuale e del dovere delle parti di rappresentare tempestivamente le circostanze sopravvenute rilevanti per la decisione, compreso l’adempimento della pretesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato come presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione dimostra l’integrale esecuzione della pronuncia azionata e il soddisfacimento della pretesa sostanziale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Il principio di leale cooperazione processuale impone alla parte che abbia adempiuto la pretesa avversaria di comunicare tempestivamente al giudice l’intervenuto adempimento, affinché il giudizio sia definito in coerenza con la situazione sostanziale sopravvenuta.
  • La mancata comunicazione tempestiva dell’adempimento può giustificare la compensazione integrale delle spese, soprattutto quando la parte ricorrente, non informata dell’avvenuto soddisfacimento, abbia continuato a chiedere l’accoglimento della domanda di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PA

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