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Legge

L.R. Toscana 6/2014

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).

Normativa regionaleL.R. Toscana 6/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina toscana sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale, prevedendo la pubblicazione degli atti di Giunta e Consiglio in banche dati sui rispettivi siti web, collegate tra loro, nel rispetto dei limiti di trasparenza fissati dalla normativa statale. Affida inoltre a Giunta e Ufficio di presidenza la regolazione delle modalità di pubblicazione e accesso.

Modifiche al regime di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Toscana

Modifiche alla pubblicazione degli atti amministrativi in Toscana

La legge regionale interviene sulla disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Toscana per aggiornare le regole di pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale. Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e riorganizza l’uso delle banche dati istituzionali per la consultazione degli atti.

Banche dati e pubblicazione degli atti

Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale devono essere pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza previsti dalla normativa statale, quindi senza eccedere le restrizioni eventualmente imposte da norme nazionali in materia di accesso e diffusione dei dati.

Le due banche dati devono essere collegate tra loro in modo da garantire all’utente una consultazione e una ricerca agevoli. La norma valorizza quindi l’integrazione tra i sistemi informativi dei due organi regionali, con finalità di accessibilità e fruibilità.

Modalità di pubblicazione e accesso

La disciplina operativa della pubblicazione è rimessa:

  • alla Giunta regionale, per gli atti di propria competenza;
  • all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per gli atti di competenza del Consiglio.

Tali soggetti devono stabilire sia le modalità di pubblicazione nella rispettiva banca dati, sia le modalità di accesso degli utenti, sempre nel rispetto dei limiti di trasparenza richiamati dalla disciplina statale. La legge, quindi, non dettaglia procedure tecniche o termini specifici, ma attribuisce il relativo potere regolatorio agli organi interni competenti.

Ambito applicativo e contenuto effettivo

La legge ha natura modificativa e non introduce una disciplina autonoma completa: sostituisce e adegua alcuni passaggi della legge regionale n. 23 del 2007. Il contenuto sostanziale risultante è quello di un sistema di pubblicazione digitale degli atti regionali, organizzato tramite banche dati ufficiali collegate fra loro.

Decorrenza e attualità

Il testo non contiene una disciplina transitoria o un termine finale di efficacia. Si tratta di una modifica ordinamentale ancora utile in via applicativa, in quanto riguarda l’organizzazione della pubblicazione degli atti regionali e l’accesso alle relative banche dati.

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