L.R. Toscana 6/2014
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina toscana sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale, prevedendo la pubblicazione degli atti di Giunta e Consiglio in banche dati sui rispettivi siti web, collegate tra loro, nel rispetto dei limiti di trasparenza fissati dalla normativa statale. Affida inoltre a Giunta e Ufficio di presidenza la regolazione delle modalità di pubblicazione e accesso.
Modifiche al regime di pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Toscana
Modifiche alla pubblicazione degli atti amministrativi in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina del Bollettino ufficiale della Regione Toscana per aggiornare le regole di pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta e del Consiglio regionale. Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Toscana e riorganizza l’uso delle banche dati istituzionali per la consultazione degli atti.
Banche dati e pubblicazione degli atti
Gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale devono essere pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti web. La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei limiti alla trasparenza previsti dalla normativa statale, quindi senza eccedere le restrizioni eventualmente imposte da norme nazionali in materia di accesso e diffusione dei dati.
Le due banche dati devono essere collegate tra loro in modo da garantire all’utente una consultazione e una ricerca agevoli. La norma valorizza quindi l’integrazione tra i sistemi informativi dei due organi regionali, con finalità di accessibilità e fruibilità.
Modalità di pubblicazione e accesso
La disciplina operativa della pubblicazione è rimessa:
- alla Giunta regionale, per gli atti di propria competenza;
- all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per gli atti di competenza del Consiglio.
Tali soggetti devono stabilire sia le modalità di pubblicazione nella rispettiva banca dati, sia le modalità di accesso degli utenti, sempre nel rispetto dei limiti di trasparenza richiamati dalla disciplina statale. La legge, quindi, non dettaglia procedure tecniche o termini specifici, ma attribuisce il relativo potere regolatorio agli organi interni competenti.
Ambito applicativo e contenuto effettivo
La legge ha natura modificativa e non introduce una disciplina autonoma completa: sostituisce e adegua alcuni passaggi della legge regionale n. 23 del 2007. Il contenuto sostanziale risultante è quello di un sistema di pubblicazione digitale degli atti regionali, organizzato tramite banche dati ufficiali collegate fra loro.
Decorrenza e attualità
Il testo non contiene una disciplina transitoria o un termine finale di efficacia. Si tratta di una modifica ordinamentale ancora utile in via applicativa, in quanto riguarda l’organizzazione della pubblicazione degli atti regionali e l’accesso alle relative banche dati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 5 feb 2014L.R. Toscana 7/2014
- Legge · 14 feb 2014L.R. Toscana 8/2014
- Legge · 22 gen 2014L.R. Toscana 5/2014
- Legge · 19 feb 2014L.R. Toscana 9/2014
- Legge · 21 gen 2014L.R. Toscana 4/2014
- Legge · 28 feb 2014L.R. Toscana 10/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →