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Legge

L.R. Toscana 9/2014

Disposizioni in materia dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali).

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interviene sulla l.r. Toscana 46/2013: ridefinisce la composizione e le modalità di funzionamento dell’Autorità regionale per la partecipazione, disciplina il coinvolgimento del Garante regionale della comunicazione nei processi sul governo del territorio, amplia a tre i componenti eletti e aggiorna sede, dotazioni e compensi. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del 26 febbraio 2014.

Modifiche all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

Modifiche all’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

La legge regionale Toscana 19 febbraio 2014, n. 9 modifica la disciplina dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione contenuta nella l.r. 46/2013. L’intervento riguarda composizione, funzionamento interno, rapporti con il Garante regionale della comunicazione, sede, dotazioni e trattamento economico dei componenti.

Composizione dell’Autorità

La disciplina viene aggiornata per rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nella designazione dei componenti. In sede di prima applicazione della nuova regola, il Consiglio può utilizzare anche candidature già acquisite tramite avvisi pubblicati ai sensi della normativa regionale sulle nomine e designazioni.

Funzionamento interno e sedute

L’Autorità adotta un regolamento interno che disciplina:

  • le modalità di svolgimento delle sedute;
  • la possibilità di riunioni in videoconferenza;
  • il funzionamento e l’organizzazione dei lavori;
  • la comunicazione dei lavori al Garante regionale della comunicazione e agli altri soggetti interessati.

Partecipazione del Garante regionale della comunicazione

Nei processi partecipativi inerenti questioni di governo del territorio, il Garante regionale della comunicazione ha diritto di partecipare alle sedute dell’Autorità. In tale ambito esprime parere sugli atti adottati dall’Autorità ai sensi degli articoli 11 e 18 della l.r. 46/2013.

Elezione dei componenti

La legge porta a tre i candidati eletti nell’ambito della procedura prevista per l’Autorità e stabilisce che l’elezione avvenga nel rispetto della parità di genere, individuando i tre candidati più votati.

Sede, risorse e indennità

Consiglio regionale e Giunta regionale assicurano, previa intesa:

  • la sede dell’Autorità;
  • la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni.

Ai componenti spetta:

  • un gettone di presenza di 30 euro lordi per ogni seduta collegiale, compresa la videoconferenza;
  • il rimborso, secondo la misura prevista per i dirigenti regionali, delle spese di vitto, alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti connessi alle attività istituzionali.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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