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Sentenza

Sentenza n. 9115/2026 - Roma, Sezione 3B

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Velletri n. 791/2024, depositata e resa pubblica il 07.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5860/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 22.05.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 01.10.2025

Giustizia amministrativa202512421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario in materia di lavoro e previdenza, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, notificata all'amministrazione e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato e ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione della pronuncia, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un commissario ad acta e applicazione di penalità di mora. Le amministrazioni intimate si sono costituite con atto di mero stile, senza contestare l'inadempimento, allegare l'avvenuta esecuzione o rappresentare elementi ostativi o sopravvenienze.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione, rilevando che quest'ultima non aveva contestato le deduzioni della ricorrente né dimostrato di avere eseguito o di essere in procinto di eseguire il titolo. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza, ordinando all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo che la sentenza da eseguire fosse risalente a meno di due anni e che tale tempistica fosse compatibile con la volontà dell'amministrazione di non sottrarsi all'ordine di esecuzione. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. L'accoglimento è stato pertanto parziale, limitatamente al rigetto della domanda di astreinte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ordinato all'amministrazione di conformarsi alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta; il testo richiama inoltre la possibilità di applicare penalità di mora, domanda poi respinta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente dimostra l'esistenza e il passaggio in giudicato del titolo e deduce la mancata esecuzione, l'amministrazione deve contestare specificamente l'inadempimento o provare l'avvenuta esecuzione; una costituzione meramente formale, priva di contestazioni e di allegazioni sull'adempimento, non impedisce l'accertamento dell'inerzia.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza: può essere negata quando, in relazione alla risalenza del giudicato e alle circostanze del caso concreto, il ritardo non sia ritenuto incompatibile con la volontà dell'amministrazione di adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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