Sentenza del 26/07/2016 n. 4940 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Sottoscrizione - Delega interorganica e delega di firma - Distinzione - Effetti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la mera delega di firma non trasferisce la titolarità del potere né modifica la competenza dell'organo emanante: l'atto sottoscritto dal delegato resta formalmente imputabile al delegante. Il testo non indica gli estremi della specifica controversia, né una decisione concreta di accoglimento o rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità e gli effetti della sottoscrizione degli atti nell'ambito dell'accertamento, della liquidazione e dei controlli, con particolare riferimento alla distinzione tra delega interorganica e mera delega di firma. La delega di firma ricorre quando l'organo competente conserva integralmente la titolarità del potere e incarica un altro organo o anche un funzionario privo della titolarità di un organo di sottoscrivere l'atto. In tal caso, il delegato firma materialmente l'atto per conto del delegante, ma la paternità giuridica dell'atto resta imputata all'organo delegante e non si modifica l'ordine delle competenze.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza n. 6113/2015
È richiamata come precedente conforme sulla distinzione tra delega interorganica e delega di firma e sugli effetti dell'imputazione dell'atto al soggetto delegante.
Massime di principio
- Per verificare la validità della sottoscrizione, occorre distinguere se il delegato abbia ricevuto il potere di adottare l'atto oppure soltanto quello di firmarlo.
- Nella delega di firma, la competenza e la responsabilità dell'atto restano in capo all'organo delegante; la firma del delegato è una modalità materiale di sottoscrizione.
- La firma di un funzionario diverso dal titolare dell'organo non comporta automaticamente l'incompetenza dell'atto, se risulta una valida delega di firma.
- La delega interorganica, diversamente dalla delega di firma, incide sull'esercizio della competenza e può trasferire al delegato il potere di adottare l'atto nei limiti previsti dalla delega.
- In una situazione analoga è quindi necessario esaminare il contenuto concreto della delega, la posizione del delegato e se l'atto sia stato adottato dal delegato oppure soltanto sottoscritto per conto dell'organo competente.
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