Circolare numero 6 del 8-1-2002
Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2001
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento, dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002, degli importi delle indennità antitubercolari in base agli aumenti previsti dal decreto ministeriale del 20 novembre 2001. Sono indicati i nuovi valori per l’indennità giornaliera, l’indennità post-sanatoriale e l’assegno di cura o sostentamento, distinti tra assistiti assicurati e familiari/aventi diritto. Le Sedi devono effettuare i conguagli per il 2001, corrispondere le prestazioni nella nuova misura per il 2002 e informare i datori di lavoro per l’adeguamento delle indennità giornaliere da essi liquidate, con eventuale successivo conguaglio. Viene inoltre precisato che l’adeguamento riguarda anche le indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2002 e che deve comunque essere garantita la misura fissa di Euro 10,29.
Aumento degli importi delle indennità antitubercolari per gli anni 2001 e 2002
Aggiornamento delle indennità antitubercolari per il 2001 e il 2002
La circolare disciplina la rideterminazione degli importi delle prestazioni antitubercolari a seguito degli aumenti stabiliti dal decreto ministeriale del 20 novembre 2001. L’aggiornamento opera con decorrenza 1° gennaio 2001 e 1° gennaio 2002 e riguarda sia le indennità giornaliere sia l’indennità post-sanatoriale e l’assegno di cura o sostentamento.
Quadro normativo e presupposto dell’adeguamento
L’adeguamento deriva dagli incrementi previsti dall’art. 1 e dall’art. 2 del D.M. 20 novembre 2001, che fissano gli aumenti nella misura del 2,6% dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del 2,4% già attribuito con il D.M. 20 novembre 2000, e del 2,7% in via provvisoria dal 1° gennaio 2002. Gli importi delle prestazioni antitubercolari risultano così correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Importi delle prestazioni dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002
La circolare riporta i nuovi valori delle prestazioni in euro e nelle corrispondenti lire:
- Indennità giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: Euro 10,02 dal 1° gennaio 2001; Euro 10,29 dal 1° gennaio 2002.
- Indennità giornaliera per assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché per pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: Euro 5,01 dal 1° gennaio 2001; Euro 5,14 dal 1° gennaio 2002.
- Indennità post-sanatoriale giornaliera per assistiti in qualità di assicurati: Euro 16,69 dal 1° gennaio 2001; Euro 17,14 dal 1° gennaio 2002.
- Indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari: Euro 8,35 dal 1° gennaio 2001; Euro 8,57 dal 1° gennaio 2002.
- Assegno di cura o di sostentamento mensile: Euro 67,33 dal 1° gennaio 2001; Euro 69,15 dal 1° gennaio 2002.
Adempimenti a carico delle Sedi
Le Sedi devono procedere, sulla base dei nuovi importi, a:
- effettuare i conguagli relativi all’anno 2001;
- corrispondere per l’anno 2002 le indennità antitubercolari nella misura aggiornata;
- comunicare ai datori di lavoro gli aumenti intervenuti, limitatamente alle indennità giornaliere da essi liquidate, affinché provvedano ai conguagli per il 2001 e all’adeguamento dei nuovi importi per il 2002.
Per il 2002 l’adeguamento rimane comunque soggetto a un eventuale successivo conguaglio qualora intervenga un nuovo decreto.
Indennità giornaliere in corso di godimento e garanzia della misura minima
L’adeguamento dal 1° gennaio 2002 deve essere applicato anche alle indennità giornaliere già in corso di godimento a quella data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi nella misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. La circolare sottolinea che, in ogni caso, deve essere garantita la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 10,29, pari a L. 19.920.
Aggiornamento della procedura di liquidazione
Infine, viene comunicato che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà adeguata per consentire alle Sedi di svolgere correttamente gli adempimenti richiesti dalla circolare.
Punti principali
Aggiornamento degli importi per il 2001 e il 2002
La circolare dispone l’adeguamento delle indennità antitubercolari in conseguenza degli aumenti stabiliti dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 20 novembre 2001. Gli aumenti sono pari al 2,6% dal 1° gennaio 2001, in sostituzione del 2,4% attribuito con il D.M. 20 novembre 2000, e al 2,7% in via provvisoria dal 1° gennaio 2002.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
Sono riportati i nuovi importi delle principali prestazioni. L’indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di assicurati passa a Euro 10,02 dal 1° gennaio 2001 e a Euro 10,29 dal 1° gennaio 2002; per i familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari, passa a Euro 5,01 e poi a Euro 5,14. L’indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assicurati passa a Euro 16,69 e poi a Euro 17,14; per i familiari e gli altri aventi diritto passa a Euro 8,35 e poi a Euro 8,57. L’assegno di cura o di sostentamento mensile passa a Euro 67,33 dal 1° gennaio 2001 e a Euro 69,15 dal 1° gennaio 2002.
Adempimenti delle Sedi e conguagli
Le Sedi devono, tenendo conto dei nuovi importi, effettuare i conguagli dovuti per l’anno 2001 e corrispondere le indennità antitubercolari nella misura aggiornata per l’anno 2002. Per le indennità giornaliere liquidate dai datori di lavoro, le Sedi devono comunicare gli aumenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 e dal 1° gennaio 2002, affinché i datori di lavoro provvedano al conguaglio per il 2001 e all’adeguamento dei nuovi importi per il 2002, salvo eventuale successivo conguaglio con il nuovo decreto.
Indennità giornaliere in corso di godimento al 1° gennaio 2002
L’adeguamento dal 1° gennaio 2002 deve essere applicato anche alle indennità giornaliere già in godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. La circolare precisa comunque che deve essere assicurata in ogni caso la corresponsione dell’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 10,29, pari a L. 19.920.
Adeguamento della procedura automatizzata
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari sarà aggiornata per consentire alle Sedi di effettuare correttamente gli adempimenti indicati nella circolare.
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