Circolare numero 8 del 8-1-2002
Premessa. Determinazione delle quote forfetarie annue. Adempimenti delle Sedi. Modalità e termini di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ribadisce l’applicazione del regime contributivo forfetario previsto per alcuni amministratori locali non dipendenti, con particolare riferimento ai soggetti iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Indica chi sono i destinatari, come si determinano le quote dovute, quali adempimenti devono svolgere le sedi INPS tramite la procedura LACDCM e le modalità di compilazione del modello F24. Specifica inoltre termini di pagamento, decorrenza dal gennaio 2002, possibilità di versare in via provvisoria gli importi dell’anno precedente e regole per il recupero dei periodi pregressi, riportando infine le tabelle degli importi annuali e mensili per gli anni 1999, 2000 e 2001, differenziati per età e per territori agevolati o non agevolati.
Quote forfetarie contributive per amministratori locali iscritti a gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
Quote forfetarie contributive per amministratori locali iscritti alle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri
La circolare chiarisce l’applicazione del regime contributivo forfetario previsto per alcuni amministratori locali non dipendenti, con particolare riguardo ai soggetti iscritti o già iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, le categorie interessate, le istruzioni operative per le sedi INPS e le modalità di versamento tramite modello F24.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il fondamento della disciplina è individuato nell’art. 86 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attuativo della legge 3 agosto 1999, n. 265, che pone a carico delle amministrazioni locali il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, da versare in quote mensili alle gestioni pensionistiche di iscrizione del soggetto alla data del conferimento dell’incarico. La norma generale è espressamente estesa anche agli amministratori locali iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
La circolare richiama inoltre il decreto interministeriale 25 maggio 2001, adottato dal Ministero dell’Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro, che ha individuato per le diverse categorie di lavoratori non dipendenti le quote forfetarie dovute dagli enti locali. Viene altresì richiamata la circolare n. 205 del 21 novembre 2001, che aveva già fornito le istruzioni applicative e normative della materia.
Soggetti destinatari
L’art. 1 del decreto 25 maggio 2001 individua, come destinatari del nuovo regime contributivo, i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di:
- sindaci;
- presidenti di provincia;
- presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali;
- assessori provinciali;
- assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- presidenti dei consigli provinciali;
- presidenti dei consigli circoscrizionali, nei casi in cui il comune abbia effettuato un effettivo decentramento di funzioni;
- presidenti di aziende, anche consortili, fino all’approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali.
Determinazione delle quote forfetarie
Per i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo e dell’aliquota contributiva dovuta e versata all’Istituto, considerati ai fini previdenziali, assicurativi e assistenziali. La circolare non modifica i criteri di calcolo, ma li richiama per l’applicazione operativa da parte degli enti locali.
Adempimenti delle sedi INPS
Ricevuta dall’ente locale la comunicazione con i dati anagrafici, il codice fiscale del soggetto e la decorrenza della carica, le sedi devono verificare tramite procedura LACDCM lo status del soggetto rispetto alla titolarità o collaborazione in un nucleo diretto-coltivatore o mezzadrile.
Se l’esito è positivo, l’operatore deve:
- inserire preliminarmente nel campo "reddito agrario" della prima fascia l’importo convenzionale di 1 euro;
- utilizzare tale importo per qualificare il soggetto come coltivatore diretto o mezzadro ai fini della procedura;
- attivare successivamente la funzione di costruzione della code-line tramite l’opzione 22 della procedura, così da consentire la corretta segnalazione del versamento sul modello F24.
Compilazione del modello F24
Il modello F24 predisposto dalla sede deve riportare:
- codice sede;
- categoria LAA;
- code-line;
- periodo di riferimento;
- importo da versare arrotondato al centesimo di euro.
Per il periodo di riferimento, la circolare precisa che va indicato il mese di competenza. A titolo esemplificativo, per un versamento da effettuare entro il 16 gennaio 2002, deve essere riportato il periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 2002.
Modalità, termini di pagamento e regolarizzazione dei periodi pregressi
Gli enti locali devono effettuare il versamento della quota mensile mediante modello F24 rilasciato dalla sede competente, con cadenza mensile e scadenza entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2002.
In attesa della determinazione degli importi dovuti per l’anno 2002, gli enti locali sono autorizzati a corrispondere le quote nella misura prevista per l’anno precedente, con successivo conguaglio secondo modalità che saranno comunicate tempestivamente.
Entro la medesima scadenza del 16 gennaio 2002 devono essere versate, senza oneri accessori, anche le quote relative ai periodi pregressi, a partire dal mese di nomina dell’amministratore, ma comunque non prima della data di iscrizione alle gestioni e, in ogni caso, non prima del 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265/1999. Il pagamento da parte dell’ente locale per tali periodi legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente già versati dal soggetto interessato.
Importi delle quote forfetarie per il periodo 1999-2001
La circolare riporta le quote annuali e mensili, espresse in euro, distinte per fasce di età e per territori agevolati o non agevolati. Le tabelle riguardano il periodo dal 21 agosto 1999 al 31 dicembre 1999 e gli anni 2000 e 2001.
Per i soggetti maggiori di 21 anni:
- territori non agevolati: 558,10 euro annui e 111,62 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 1.749,22 euro annui e 145,77 euro mensili per il 2000; 1.883,20 euro annui e 156,93 euro mensili per il 2001;
- territori agevolati: 447,08 euro annui e 89,42 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 1.407,72 euro annui e 117,31 euro mensili per il 2000; 1.525,44 euro annui e 127,12 euro mensili per il 2001.
Per i soggetti minori di 21 anni:
- territori non agevolati: 508,50 euro annui e 101,70 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 1.595,92 euro annui e 132,99 euro mensili per il 2000; 1.725,01 euro annui e 143,75 euro mensili per il 2001;
- territori agevolati: 357,80 euro annui e 71,56 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 1.131,76 euro annui e 94,31 euro mensili per il 2000; 1.231,41 euro annui e 102,62 euro mensili per il 2001.
Per gli ultrasessantacinquenni:
- territori non agevolati: 364,31 euro annui e 72,86 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 1.134,52 euro annui e 94,54 euro mensili per il 2000; 1.233,53 euro annui e 102,79 euro mensili per il 2001;
- territori agevolati: 283,05 euro annui e 56,61 euro mensili dal 21/8/1999 al 31/12/1999; 884,99 euro annui e 73,75 euro mensili per il 2000; 961,38 euro annui e 80,12 euro mensili per il 2001.
Effetti del versamento degli enti locali sui contributi già pagati dai soggetti interessati
La circolare precisa che, per i periodi anteriori al 2002, il versamento delle quote forfetarie da parte degli enti locali consente agli amministratori interessati di chiedere il rimborso dei contributi eventualmente già versati personalmente.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 86 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attuativo della legge 3 agosto 1999, n. 265, che pone a carico delle amministrazioni locali il versamento di una quota forfetaria annua, suddivisa in rate mensili, a titolo di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi. La disciplina si applica anche agli amministratori locali iscritti o già iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, come disciplinato dal decreto interministeriale 25 maggio 2001 e dalle istruzioni già fornite con circolare n. 205 del 21 novembre 2001.
Destinatari del regime contributivo
Sono destinatari delle disposizioni i lavoratori non dipendenti che rivestono cariche di amministratori locali individuate dal decreto ministeriale, e in particolare sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali, assessori provinciali e assessori di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi di effettivo decentramento di funzioni, e presidenti di aziende, anche consortili, fino alla riforma dei servizi pubblici locali.
Determinazione delle quote forfetarie
Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, la quota forfetaria annuale è determinata sulla base del reddito minimo e dell’aliquota contributiva dovuta e versata all’Istituto, considerati dall’INPS ai fini previdenziali, assicurativi e assistenziali. La circolare non introduce nuovi criteri, ma richiama quelli fissati dall’art. 2 del decreto ministeriale 25 maggio 2001.
Adempimenti delle sedi INPS e procedura LACDCM
Ricevuti dall’ente locale i dati anagrafici, il codice fiscale dell’amministratore e la decorrenza della carica, le sedi devono verificare con la procedura LACDCM se il soggetto è titolare o collaboratore di un nucleo diretto-coltivatore o mezzadrile. In caso positivo, l’operatore inserisce nel campo "reddito agrario" della prima fascia l’importo convenzionale di 1 euro, così da qualificare il soggetto come coltivatore diretto o mezzadro ai fini della procedura. Successivamente si attiva la funzione di calcolo della code-line con l’opzione 22, per consentire la corretta segnalazione del versamento nel modello F24.
Compilazione del modello F24
Il modello F24 predisposto dalla sede deve riportare codice sede, categoria LAA, code-line, periodo di riferimento e importo da versare arrotondato al centesimo di euro. Per il periodo di riferimento va indicato il mese di competenza; a titolo esemplificativo, per un versamento con scadenza 16 gennaio 2002 deve essere riportato il periodo 1 gennaio 2002 - 31 gennaio 2002.
Modalità e termini di pagamento
Gli enti locali devono versare la quota mensile con modello F24 rilasciato dalla sede competente entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2002. In attesa della determinazione degli importi dovuti per il 2002, è consentito versare provvisoriamente le quote nella misura prevista per l’anno precedente, con successivo conguaglio secondo modalità che saranno comunicate.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Entro il 16 gennaio 2002 devono essere corrisposte, senza oneri accessori, anche le quote dovute per i periodi pregressi, a partire dal mese di nomina dell’amministratore e comunque non prima della data di iscrizione alle gestioni o del 21 agosto 1999, data di entrata in vigore della legge n. 265/1999. Il versamento da parte dell’ente locale per tali periodi legittima la richiesta di rimborso dei contributi eventualmente già versati dal soggetto interessato.
Importi delle quote per gli anni 1999, 2000 e 2001
La circolare riporta tabelle distinte per maggiori e minori di 21 anni e per ultrasessantacinquenni, ciascuna suddivisa tra territori agevolati e non agevolati, con importi annuali e mensili espressi in euro. Le tabelle coprono il periodo dal 21 agosto 1999 al 31 dicembre 1999, nonché gli anni 2000 e 2001. Gli importi variano, ad esempio, per i maggiori di 21 anni nei territori non agevolati da 558,10 euro annui e 111,62 euro mensili nel 1999 a 1.883,20 euro annui e 156,93 euro mensili nel 2001; per gli ultrasessantacinquenni nei territori agevolati da 283,05 euro annui e 56,61 euro mensili nel 1999 a 961,38 euro annui e 80,12 euro mensili nel 2001.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 1 del 8-1-2002
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 2 del 8-1-2002
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 3 del 8-1-2002
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 4 del 8-1-2002
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 5 del 8-1-2002
- Circolare · 8 gen 2002Circolare numero 6 del 8-1-2002
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →