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Circolare

Circolare numero 2 del 8-1-2002

Dal 1° gennaio 2002 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2002, i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali. Indica inoltre i limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari per il 2002, in base al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fissato a euro 392,69. Sono richiamate le categorie di soggetti interessati, le tabelle di reddito applicabili e le equiparazioni rilevanti ai fini del computo del nucleo familiare.

Aggiornamento 2002 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

Aggiornamento 2002 dei limiti di reddito per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare disciplina l’adeguamento, dal 1° gennaio 2002, dei limiti di reddito familiare rilevanti ai fini della cessazione o della riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per i lavoratori autonomi e i pensionati delle gestioni speciali. Vengono inoltre fissati i limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2002, sulla base del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ossia:

  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari;
  • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione.

La circolare precisa che, per tali soggetti, la perdita del diritto ai trattamenti di famiglia in conseguenza delle regole sul reddito familiare non comporta automaticamente la cessazione di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico.

Rivalutazione annuale dei limiti di reddito

Per la cessazione o riduzione della prestazione, i limiti di reddito familiare sono rivalutati ogni anno in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2001, il tasso di inflazione programmato è indicato nella misura del 2,3 per cento.

Sulla base di tale aggiornamento, le tabelle contenute negli allegati da 1 a 4, espresse in euro, si applicano dal 1° gennaio 2002.

Aggiornamento delle procedure

La circolare segnala che le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti mensili per gli assegni familiari nel 2002

In attuazione delle norme sulla perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato dal 1° gennaio 2002 e per tutto l’anno in euro 392,69 mensili. In relazione a tale importo, i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico familiare e quindi per il riconoscimento degli assegni familiari sono stabiliti come segue:

  • euro 553,04 per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato;
  • euro 967,82 per due genitori.

I nuovi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo le regole già vigenti sull’indice unitario di mantenimento.

Tabelle annuali di reddito e maggiorazioni previste

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 riportano le soglie di reddito familiare annuo oltre le quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, differenziate per composizione del nucleo e per condizioni soggettive particolari.

In sintesi:

  • l’allegato 1 riguarda la generalità dei soggetti interessati;
  • l’allegato 2 si applica a vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, con maggiorazione del 10 per cento;
  • l’allegato 3 riguarda i nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili, con maggiorazione del 50 per cento;
  • l’allegato 4 combina le condizioni di cui agli allegati 2 e 3, con maggiorazione del 60 per cento.

Per ciascuna tabella sono indicati i redditi annuali oltre i quali cessa la corresponsione del trattamento per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati, nonché i redditi oltre i quali cessano tutti gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare.

Equiparazioni e criteri di computo

Ai fini dell’applicazione delle tabelle, sono precisate le categorie equiparate:

  • ai figli sono equiparati gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti e i minori viventi a carico del nonno o della nonna;
  • restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti;
  • ai genitori sono equiparati gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato;
  • restano esclusi nonni e bisnonni.

La nota alle tabelle precisa inoltre il significato di alcune ipotesi particolari, come quella del titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare e quella del titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo.

Diffusione del contenuto

Le sedi sono invitate a diffondere la circolare presso le associazioni di categoria dei lavoratori interessati, i consulenti del lavoro, gli enti di patronato e le organizzazioni sindacali.

Punti principali

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni si applicano ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, cioè coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. Per i primi continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, mentre per i pensionati continua ad applicarsi quella delle quote di maggiorazione di pensione. La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto delle norme sul reddito familiare non fa venir meno altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare per il 2002

Ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, i limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, con arrotondamento ai centesimi di euro. Per il 2001 il tasso di inflazione programmato è indicato nel 2,3 per cento. Le tabelle aggiornate in euro, contenute negli allegati da 1 a 4, si applicano dal 1° gennaio 2002.

Adeguamento delle procedure

Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.

Limiti mensili per il riconoscimento degli assegni familiari

Per il 2002, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato in euro 392,69 mensili dal 1° gennaio e per tutto l’anno. In relazione a tale importo, i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico familiare e del diritto agli assegni familiari sono pari a euro 553,04 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio od equiparato, e a euro 967,82 per due genitori. I nuovi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo l’indice unitario di mantenimento.

Contenuto delle tabelle allegate

Gli allegati 1-4 riportano le soglie annue di reddito oltre le quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione, differenziate per composizione del nucleo familiare e per particolari condizioni del beneficiario o dei componenti del nucleo. Le tabelle distinguono tra generalità dei soggetti, vedovi/divorziati/separati legalmente/abbandonati/celibi o nubili, nuclei con persone totalmente inabili e combinazioni di tali condizioni, applicando maggiorazioni del 10, 50 o 60 per cento rispetto ai limiti base. Sono inoltre precisate le equiparazioni ai figli e ai genitori ai fini del calcolo.

Equiparazioni ai fini delle tabelle

Ai figli sono equiparati gli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti e i minori viventi a carico del nonno o della nonna; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Ai genitori sono equiparati gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone alle quali l’interessato fu affidato; sono esclusi nonni e bisnonni.

Diffusione della circolare

Le sedi sono invitate a portare il contenuto della circolare a conoscenza delle associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro, degli enti di patronato e delle organizzazioni sindacali interessate.

Testo integrale

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