Circolare numero 3 del 8-1-2002
Premessa. Disposizioni operative per gli operai agricoli e le aziende agricole tenute alla presentazione dei DMAG. Disposizioni operative per il conguaglio degli incentivi economici a favore dei datori di lavoro che stabilizzano lavoratori Lsu.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, per il settore agricolo, le modalità operative connesse alla facoltà dei lavoratori dipendenti privati di rinunciare all'accredito contributivo ai fini pensionistici, prevista dall'art. 75 della legge n. 388/2000 e dal decreto 23 marzo 2001. Vengono chiarite le condizioni per esercitare la facoltà, gli effetti sulla decorrenza e sul calcolo della pensione, gli adempimenti per operai agricoli e datori di lavoro che presentano i DMAG, nonché la gestione del codice contratto "61". La seconda parte tratta il conguaglio degli incentivi economici per i datori di lavoro agricolo che stabilizzano operai agricoli LSU, indicando le modalità di rimborso/compensazione e i riferimenti alle precedenti circolari applicabili.
Disposizioni operative per la rinuncia all'accredito contributivo e per il conguaglio incentivi in agricoltura
Rinuncia all'accredito contributivo e disposizioni operative per il settore agricolo
La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 75 della legge n. 388/2000 e del decreto 23 marzo 2001 nel settore agricolo, con particolare riguardo ai lavoratori che rinunciano all'accredito contributivo e ai datori di lavoro tenuti alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali. Nella seconda parte disciplina inoltre il conguaglio degli incentivi economici per le aziende agricole che stabilizzano operai agricoli LSU.
Quadro normativo e finalità della disciplina
L'art. 75, commi da 1 a 4 e 6, della legge finanziaria 2001 e il decreto 23 marzo 2001 consentono, dal 1° aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità di rinunciare all'accredito contributivo relativo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La rinuncia determina il mancato versamento della relativa contribuzione, sia a carico del datore di lavoro sia a carico del lavoratore.
La circolare richiama la precedente n. 118 del 30 maggio 2001 per il quadro normativo generale e reca le istruzioni applicative per i datori di lavoro del settore agricolo tenuti alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali.
Condizioni per la facoltà di rinuncia
La facoltà può essere esercitata dai lavoratori del settore privato che abbiano maturato il diritto alla pensione di anzianità, anche se non occupati al momento dell'esercizio, purché abbiano comunque perfezionato il requisito nel regime generale dei lavoratori dipendenti o in forme sostitutive.
Al momento dell'esercizio della facoltà, il lavoratore deve impegnarsi a posticipare il pensionamento per almeno due anni rispetto alla prima finestra utile successiva alla scelta. Se, prima della scadenza del biennio, sopraggiunge l'età pensionabile di vecchiaia, il pensionamento decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento di tale età.
Il decreto prevede, inoltre, che il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al periodo di posticipo. I datori di lavoro ammessi sono esclusivamente quelli del settore privato. La facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni, comunque non oltre il compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.
Effetti contributivi
In conseguenza della rinuncia viene meno l'obbligo di versamento contributivo all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive, in relazione alla retribuzione corrisposta in forza del contratto a termine. Restano invece confermati gli obblighi contributivi verso le altre forme previdenziali.
Decorrenza e determinazione della pensione
Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di rinuncia, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, o dell'ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte. La pensione va liquidata con tale decorrenza anche se la domanda è presentata successivamente.
L'importo della pensione è pari a quello che sarebbe spettato all'inizio del periodo di posticipo, calcolato secondo i criteri vigenti a quella data e maggiorato degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo. Il calcolo deve essere effettuato tenendo conto:
- dell'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l'inizio del periodo lavorativo a termine;
- delle retribuzioni percepite fino a tale data, nei limiti dei periodi di riferimento utili al calcolo della retribuzione pensionabile;
- della rivalutazione mediante i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell'anno di inizio del periodo di posticipo.
Se il contratto si estingue anticipatamente per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'estinzione.
Adempimenti degli operai agricoli
I lavoratori agricoli che intendono avvalersi della disciplina devono presentare all'INPS la dichiarazione sul modello Anz./Agr. e il relativo contratto, sottoscritto dalle parti. Il contratto deve avere una durata non inferiore a due anni, salvo l'ipotesi prevista dalla disciplina per la prosecuzione o per la diversa durata consentita nei casi richiamati dalla circolare.
Copia della dichiarazione di rinuncia deve essere consegnata contestualmente al datore di lavoro.
Adempimenti dei datori di lavoro agricolo
I datori di lavoro agricolo che assumono lavoratori interessati dalla disciplina devono comunque trasmettere, nei termini di legge, le copie del modello del registro d'impresa all'INPS e alla Sezione circoscrizionale competente.
Su base trimestrale devono inoltre dichiarare i dati dei lavoratori occupati tramite i modelli DMAG, esclusivamente nelle denunce relative agli operai agricoli a tempo determinato. Per la gestione del calcolo contributivo è istituito il codice contratto "61", compatibile dal II trimestre 2001 con il tipo denuncia "1" relativo agli operai a tempo determinato.
Conguaglio degli incentivi per la stabilizzazione degli LSU agricoli
La circolare affronta anche il recupero degli incentivi economici previsti per le aziende agricole che stabilizzano operai agricoli LSU, richiamando l'art. 7, comma 1, del D.lgs. 81/2000 e la circolare n. 188 del 15 novembre 2000.
Le aziende agricole che già denunciano i contributi mediante modello DM10/2, riferito al personale impiegatizio e ai dirigenti in agricoltura nonché agli operai agricoli a tempo indeterminato alle dipendenze di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, possono conguagliare gli incentivi secondo le modalità della circolare n. 13 del 27 gennaio 1999.
Anche i soggetti utilizzatori privi di posizione aperta nel sistema DM possono ottenere l'apertura di una posizione contributiva ai soli fini del conguaglio delle indennità, con codice autorizzazione "9M".
Modalità di rimborso, compensazione e termini
Per il modello DM10/2 il termine di presentazione è qualificato come ordinatorio e non perentorio; pertanto non sono applicate sanzioni in caso di tardiva presentazione.
Per la compensazione in F24 delle somme erogate o per la richiesta di rimborso si applicano le disposizioni della circolare n. 103 del 12 maggio 1999.
Modello allegato
In allegato è riportato il modello Anz./Agr. per l'esercizio della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo, nel quale il lavoratore dichiara di rinunciare alla copertura contributiva IVS per il periodo corrispondente alla durata del contratto e si impegna a posticipare l'accesso al pensionamento di anzianità per il medesimo periodo, allegando copia del contratto.
Punti principali
Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo
Dal 1° aprile 2001 i lavoratori del settore privato possono rinunciare all'accredito contributivo IVS e alle forme sostitutive. La rinuncia comporta il mancato versamento dei contributi sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore. Per esercitare la facoltà il lavoratore deve impegnarsi a posticipare il pensionamento di anzianità di almeno due anni rispetto alla prima finestra utile successiva alla scelta, salvo il caso in cui prima scada il biennio sopraggiunga l'età pensionabile di vecchiaia, nel qual caso la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo. La facoltà è ammessa solo nei rapporti con datori di lavoro privati e richiede, in base al decreto 23 marzo 2001, la stipula di un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento; può essere esercitata anche da soggetti non occupati che abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità. È inoltre possibile esercitarla più volte, anche per periodi inferiori ai due anni dopo il primo utilizzo, comunque non oltre il compimento dell'età per la vecchiaia. Restano dovuti gli altri contributi diversi da quelli IVS.
Decorrenza e calcolo della pensione
Per chi ha maturato il diritto alla pensione di anzianità e ha esercitato la rinuncia, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a termine, o dell'ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte. La pensione va liquidata anche se la domanda è presentata successivamente. L'importo corrisponde a quello che sarebbe spettato all'inizio del periodo di posticipo, secondo le regole di calcolo vigenti a quella data, aumentato degli adeguamenti perequativi intervenuti. Il calcolo deve considerare l'anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l'inizio del rapporto a termine e le retribuzioni percepite fino a tale data, nei limiti dei periodi di riferimento utili per la retribuzione pensionabile, rivalutate con i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell'anno di inizio del periodo di posticipo.
Estinzione anticipata del contratto
Se il contratto a tempo determinato si estingue anticipatamente per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'estinzione del rapporto.
Adempimenti per gli operai agricoli
I lavoratori agricoli che intendono avvalersi della facoltà devono presentare all'INPS la dichiarazione sul modello Anz./Agr. e il relativo contratto, sottoscritto da entrambe le parti e valido per una durata non inferiore a due anni, salvo i casi in cui sia consentita una durata diversa secondo quanto indicato dalla circolare. Copia della dichiarazione di rinuncia deve essere consegnata contestualmente al datore di lavoro.
Adempimenti dei datori di lavoro agricolo e gestione DMAG
I datori di lavoro agricolo che sottoscrivono il contratto a termine devono comunque trasmettere nei termini di legge le copie del modello del registro d'impresa all'INPS e alla Sezione Circoscrizionale competente. Trimestralmente devono dichiarare i lavoratori occupati tramite i modelli DMAG, limitatamente alle denunce degli operai agricoli a tempo determinato. Ai fini del calcolo contributivo è istituito il codice contratto "61", compatibile dal II trimestre 2001 con il tipo denuncia "1" relativo agli operai a tempo determinato.
Conguaglio incentivi per la stabilizzazione degli LSU agricoli
Poiché il beneficio dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. 81/2000 si applica anche alle aziende che occupano manodopera agricola, le aziende possono richiedere il rimborso o compensare le somme anticipate a titolo di incentivo per le assunzioni effettuate dal 22 aprile 2000. Le aziende che già denunciano contributi con modello DM10/2 possono conguagliare gli incentivi secondo le modalità della circolare n. 13 del 27 gennaio 1999. Anche i soggetti utilizzatori privi di posizione aperta nel sistema DM possono ottenere l'apertura di una posizione contributiva ai soli fini del conguaglio, da contrassegnare con il codice autorizzazione "9M". Il termine di presentazione del DM10/2 è considerato ordinatorio e non perentorio, per cui non si applicano sanzioni per tardiva presentazione. Per la compensazione in F24 o la richiesta di rimborso valgono le istruzioni della circolare n. 103 del 12 maggio 1999.
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