Sentenza del 22/05/2015 n. 10603 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l'anno 1982. L'accertamento aveva rideterminato il reddito della cooperativa da una perdita dichiarata di 7.482.000 lire a un reddito imponibile di 191.408.000 lire, ricostruendo ricavi non dichiarati derivanti dalla cessione di unità abitative. Il primo motivo riguardava l'asserita introduzione, da parte della Commissione, di una causa di illegittimità dell'avviso non dedotta dalla contribuente. Il secondo motivo contestava invece che fosse necessario il previo parere del Ministero del Lavoro per consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare, sulla base di elementi concreti, se la cooperativa svolgesse effettivamente attività mutualistica o se esercitasse una normale attività commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il parere preventivo degli organi di vigilanza previsto dal D.P.R. n. 601 del 1973 riguardi esclusivamente i requisiti soggettivi della cooperativa e non la natura e le modalità concrete della sua attività produttiva. L'Amministrazione finanziaria può quindi autonomamente disconoscere le agevolazioni fiscali quando accerti, per uno specifico periodo d'imposta e sulla base di dati concreti, che la veste mutualistica sia soltanto formale e nasconda un'attività commerciale ordinaria. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14
L'obbligo di acquisire il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa.
Il parere ministeriale è necessario per la verifica dei requisiti soggettivi dell'ente cooperativo, ma non limita il potere ordinario dell'Amministrazione finanziaria di accertare la concreta natura commerciale o mutualistica dell'attività svolta.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 10 e 14, comma 3
La conformità dello statuto ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una mera presunzione di spettanza delle agevolazioni.
La previsione statutaria della mutualità non è sufficiente in modo definitivo: l'Amministrazione può superare la presunzione dimostrando, con elementi concreti, che l'attività effettiva è commerciale e non mutualistica.
D.Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26
Requisiti di mutualità della cooperativa.
La verifica dei requisiti legali di mutualità attiene alla posizione soggettiva dell'ente e rientra nell'ambito per il quale può essere richiesto il parere degli organi di vigilanza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40
Le disposizioni costituiscono la base del potere di accertamento e di ricostruzione induttiva o analitica dei ricavi e del reddito non dichiarati.
Massime di principio
- Il parere preventivo dell'organo di vigilanza è richiesto per contestare i requisiti soggettivi della cooperativa, ma non è necessario quando l'Ufficio accerta direttamente le modalità concrete dell'attività svolta.
- Una cooperativa non può invocare automaticamente le agevolazioni fiscali sulla base della sola forma societaria o dello statuto: la mutualità deve risultare anche dall'attività effettivamente esercitata.
- L'Amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni per il singolo periodo d'imposta se dispone di elementi concreti che dimostrino una prevalente o effettiva attività commerciale ordinaria.
- La verifica della natura dell'attività produttiva e quella dei requisiti soggettivi dell'ente sono piani distinti: solo il secondo è condizionato al previo parere degli organi di vigilanza.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito dovrà riesaminare l'accertamento alla luce dei fatti concreti sull'attività svolta, senza considerare decisiva l'assenza del parere ministeriale.
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