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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16116/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Verona del 15/02/2024. La Corte di appello aveva ritenuto mancante la dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (e il relativo mandato ad impugnare successivo alla sentenza previsto dall'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.), richiamando la normativa e giurisprudenza che prevedono tali requisiti a pena di inammissibilità per le sentenze emesse dopo la riforma. Il ricorrente deduce: (i) violazione di legge e difetto di motivazione perché l'obbligo del mandato post-sentenza riguarda l'imputato assente mentre lui era presente in primo grado (anche sottoponendosi a esame il 3/05/2023); (ii) errore materiale nella data indicata nella nomina/elezione di domicilio (10/06/2023 anziché 2024) individuabile come mera svista, considerato che l'atto di appello è stato spedito l'11/06/2024 e la sentenza riporta numero 596/24; (iii) censura costituzionale contro la legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter) per mancata previsione di norme transitorie favorevoli e presunta lesione degli artt. 3 e 24 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di merito per il proseguimento del giudizio. Motivazione: l'appello era stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge che ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, quindi si applicava la disciplina previgente; le Sezioni Unite (sentenza 24/10/2024) hanno chiarito che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e la collocazione nel fascicolo della precedente dichiarazione/elezione di domicilio, idonea ad individuare inequivocabilmente il luogo della notificazione; il mandato post-sentenza previsto dall'art. 581, comma 1-quater, riguarda l'imputato assente e non operava nel caso in cui l'imputato è risultato presente; la indicazione dell'anno 2023 nella nomina è stata ritenuta mera svista agevolmente rilevabile alla luce della data di spedizione dell'appello e degli atti; applicazione di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Dispositivo originario che richiedeva dichiarazione/elezione di domicilio nelle impugnazioni; se l'impugnazione è proposta entro il periodo di vigenza della norma (fino al 24/08/2024 nella ricostruzione applicata), è sufficiente il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/election e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Prevede il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza; la norma è riferita all'imputato assente e il requisito del mandato post-sentenza non è richiesto quando l'imputato è risultato presente nel processo di primo grado.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, e modificato l'art. 581 comma 1-quater (inserendo la locuzione 'difensore di ufficio'). La Corte ha ritenuto che la disciplina abrogata continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024 (seguendo il principio delle Sezioni Unite).

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla possibilità di correggere errori materiali ed eventuali vizi formali manifeste come mera svista; invocato per sostenere che l'errore nella data è correggibile.

  • Sentenza Sezioni Unite, 24 ottobre 2024 (quesitone decisa n. 6578/2024)

    La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione

    Stabilisce l'applicazione transitoria della disciplina abrogata e chiarisce il criterio sostanziale di sufficienza del richiamo all'elezione/dichiarazione di domicilio nella impugnazione.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Predisposizione della procedura per l'adozione della motivazione semplificata della Corte di cassazione quando sussistono principi consolidati, applicata nel provvedimento di annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, continua ad applicarsi la disciplina previgente: il richiamo espresso e la collocazione nel fascicolo della dichiarazione/elezione di domicilio sono sufficienti per soddisfare il requisito formale.
  • L'obbligo del mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza (art. 581, comma 1-quater) è riferito all'imputato assente: quando l'imputato risulti presente nel processo di primo grado non è richiesto un mandato ex post.
  • Errori materiali o clericali (es. anno indicato in modo errato) possono essere considerati mere sviste e non determinare l'inammissibilità dell'impugnazione se la correttezza sostanziale dell'atto è desumibile dagli altri elementi (data di spedizione, contenuto, riferimenti al numero di sentenza, ecc.).
  • In presenza di un dubbio formale non sostanziale che consenta comunque l'identificazione immediata del luogo della notificazione, il principio è di favore per l'ammissibilità: il giudice dovrebbe privilegiare soluzioni che consentano la trattazione della impugnazione anziché l'estinzione per vizi formali correggibili.
  • Le modifiche legislative sopravvenute che abrogano o modificano requisiti di impugnazione trovano, di regola, applicazione secondo criteri temporali stabiliti dalla giurisprudenza e richiedono attenzione alla data di proposizione dell'impugnazione per determinare la norma applicabile.

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