L.R. Abruzzo 25/2015
Disciplina delle Cooperative di Comunita'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 25/2015 riconosce e disciplina le cooperative di comunità, fissandone requisiti, composizione dei soci, ambito territoriale, rapporti con gli enti pubblici e possibili misure di sostegno. È vigente, con modifiche al 2023; opera nel territorio regionale e non contiene limiti temporali specifici di applicazione, salvo le regole sui soci che devono essere mantenute nel tempo.
Disciplina delle cooperative di comunità in Abruzzo
Disciplina delle cooperative di comunità in Abruzzo
La legge definisce i criteri per il riconoscimento delle cooperative di comunità nella Regione Abruzzo e ne valorizza la funzione economica e sociale nei territori locali, in particolare nelle aree a rischio di impoverimento sociale o demografico. La disciplina si applica solo nel territorio regionale.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione Abruzzo riconosce alle società cooperative la possibilità di assumere la qualifica di “Cooperative di Comunità” quando operano per soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità della vita sociale ed economica. L’obiettivo è sostenere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, valorizzando risorse territoriali, tradizioni culturali e competenze della popolazione residente.
Requisiti soggettivi e scopo mutualistico
Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite secondo il codice civile e iscritte all’Albo delle cooperative. Devono perseguire uno scopo mutualistico orientato a:
- sviluppo di attività economiche eco-sostenibili;
- produzione di beni e servizi;
- recupero di beni ambientali e monumentali;
- creazione di opportunità di lavoro.
La legge ricomprende tra le possibili forme quelle di produzione e lavoro, utenza, supporto, sociali o miste.
Soci e composizione della base sociale
Possono essere soci:
- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni e fondazioni senza scopo di lucro con residenza o sede legale nella comunità di riferimento.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è richiesto che abbiano sede legale nella comunità interessata e che svolgano prevalentemente attività nei confronti di quella comunità. Non possono essere soci gli enti locali in cui opera la cooperativa.
Comunità di riferimento e requisiti numerici
Per “comunità” si intendono i comuni, le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti comunali e le associazioni di comuni.
La cooperativa deve mantenere un numero di soci rapportato alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ufficiale, secondo queste soglie:
- fino a 5.000 abitanti: almeno l’1% della popolazione e comunque non meno di 12 soci;
- da 5.000 a 15.000 abitanti: almeno lo 0,8% e comunque non meno di 25 soci;
- da 15.000 a 50.000 abitanti: almeno lo 0,5% e comunque non meno di 50 soci;
- oltre 50.000 abitanti: almeno lo 0,1% e comunque non meno di 100 soci.
Se il numero dei soci scende sotto i parametri previsti, deve essere reintegrato entro un anno.
Interventi regionali di sostegno
La Regione può sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità tramite:
- finanziamenti agevolati;
- contributi in conto capitale.
Gli interventi sono disciplinati con direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Rimane fermo il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e la salvezza degli altri aiuti previsti per la cooperazione.
Rapporti con pubbliche amministrazioni ed enti locali
La Regione disciplina il raccordo tra cooperative di comunità e pubbliche amministrazioni mediante schemi di convenzione tipo. Favorisce inoltre, d’intesa con gli enti locali, la partecipazione delle cooperative all’esercizio di funzioni pubbliche e alla produzione di beni e servizi, riconoscendole come soggetti attivi per politiche del lavoro e nuova occupazione.
Può anche individuare, con i comuni singoli o associati, criteri e modalità di affidamento, convenzionamento e conferimento di lavori o servizi, previo parere della Commissione consiliare competente. Inoltre può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate delle amministrazioni pubbliche, secondo la normativa statale e regionale.
Incompatibilità e obblighi di trasparenza
Le cooperative di comunità non possono intrattenere rapporti con gli enti locali previsti dalla legge quando un componente del consiglio di amministrazione, o il suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:
- sia amministratore dell’ente locale;
- abbia incarichi di qualsiasi tipo con l’ente locale.
Se ricevono servizi o attività conferiti dagli enti pubblici, devono rendicontare in sede di approvazione del bilancio le risorse pubbliche ricevute. I rendiconti devono essere pubblicati sul sito della cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell’ente locale interessato.
Regime finanziario
L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti devono essere svolti con risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, nel rispetto dell’invarianza della spesa per la Regione Abruzzo e per le altre amministrazioni coinvolte.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Non emergono termini finali di applicazione, ma alcune prescrizioni operative richiedono il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti.
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