L.R. Abruzzo 24/2015
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina interventi per i soggetti con DSA, definendo obiettivi, percorso diagnostico, accreditamento di specialisti e strutture, attività scolastiche di individuazione precoce, monitoraggio e contributi per strumenti didattici. Prevede oneri finanziari iniziali per il 2015 e successive coperture nei limiti di bilancio. È in vigore dal 15 ottobre 2015 ed è tuttora riferita a una disciplina generale non limitata a un solo esercizio.
Disposizioni regionali abruzzesi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Disposizioni regionali abruzzesi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
La legge della Regione Abruzzo disciplina interventi e strumenti organizzativi per la diagnosi precoce, l’accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione e il supporto scolastico e formativo delle persone con DSA. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio regionale ed è costruito in coordinamento con la legge statale n. 170/2010.
Obiettivi, ambito e definizioni
La Regione Abruzzo riconosce come DSA la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza e tutela della salute. La legge mira a sostenere i soggetti con DSA nei percorsi scolastici, formativi, lavorativi e, più in generale, nei contesti di crescita personale. Le quattro condizioni sono definite in termini funzionali e possono presentarsi separatamente oppure congiuntamente.
Finalità dell’intervento regionale
La disciplina regionale persegue una serie di obiettivi operativi:
- uniformare sul territorio regionale le modalità per garantire l’avvio e il completamento del percorso diagnostico entro sei mesi;
- favorire il successo scolastico e formativo, riducendo i disagi emotivi e didattici;
- promuovere la diagnosi precoce;
- sensibilizzare insegnanti, formatori, operatori socio-sanitari e famiglie;
- promuovere riabilitazione, integrazione, apprendimento e pari opportunità, anche in ambito lavorativo.
Percorso diagnostico e tempi della diagnosi
La diagnosi in età evolutiva deve essere tempestiva e resa in tempo utile per attivare le misure didattiche e valutative previste. Di regola, per gli alunni che frequentano gli anni terminali dei cicli scolastici, la certificazione va prodotta non oltre il 31 marzo, salvo la prima certificazione diagnostica, che deve essere rilasciata al momento della formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno.
La diagnosi è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio sanitario nazionale e viene comunicata dalla famiglia alla scuola. Se i servizi pubblici o accreditati non riescono a garantire la certificazione in tempi utili o se l’iter supera sei mesi per gli alunni del primo ciclo, la Regione può attivare percorsi specifici di accreditamento di ulteriori specialisti o strutture, senza nuovi o maggiori oneri pubblici.
Per l’accreditamento sono richiesti esperienza diagnostica documentata, équipe multidisciplinare e impegno al rispetto delle raccomandazioni cliniche e della Consensus Conference ISS. Per il giovane adulto la diagnosi può essere effettuata da équipe composte da neurologo o psichiatra e psicologo, anche presso centri privati accreditati.
Accreditamento, linee guida e controlli
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve disciplinare le modalità di accreditamento delle strutture e degli specialisti, secondo l’accordo Stato-Regioni richiamato dalla legge. Le modalità devono tener conto dei requisiti previsti e della valutazione preliminare dei direttori generali delle ASL sulle esigenze del territorio e sull’impossibilità di rispettare i tempi ordinari.
Con il medesimo atto la Giunta stabilisce le linee guida per diagnosi e gestione dei DSA, al fine di garantire uniformità regionale, includendo un modello di profilo di funzionamento. Le strutture accreditate sono soggette a verifiche da parte delle ASL per il mantenimento dei requisiti.
Interventi nelle scuole e attività di screening
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono attivare interventi tempestivi per individuare alunni sospetti o a rischio DSA, anche con l’ausilio di un pedagogista clinico, informando tempestivamente le famiglie e collaborando alla diagnosi precoce. L’esito di tali attività non costituisce diagnosi.
Le attività di screening possono essere svolte nelle scuole solo da Università abruzzesi, ASL o soggetti accreditati dal Servizio sanitario nazionale, previa segnalazione all’Ufficio scolastico regionale. In presenza di difficoltà di apprendimento, la scuola deve predisporre interventi di recupero e individualizzazione; se le difficoltà persistono, deve seguire la segnalazione alle famiglie.
Commissione tecnica e tavolo di monitoraggio
Ai fini della verifica dei requisiti per l’accreditamento, è istituita una commissione tecnica presieduta da un rappresentante della commissione regionale per l’accreditamento e composta anche in considerazione delle figure professionali della équipe multidisciplinare.
È inoltre previsto un tavolo di monitoraggio regionale sull’applicazione della normativa e sulla sua efficacia, composto da rappresentanti delle associazioni di utenti, dei centri di ricerca e formazione universitaria, dei servizi di neuropsichiatria infantile, della pediatria di base, dei centri riabilitativi e da un referente scolastico per i DSA nominato dall’Ufficio scolastico regionale.
Contributi e sostegno alle scuole
La Regione promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale, specialisti, strutture sanitarie, enti e associazioni interessate, senza nuovi o maggiori oneri. Può inoltre concedere annualmente contributi alle scuole, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per l’acquisto di strumenti informatici e tecnologici utili ai percorsi didattici degli alunni con diagnosi accertata, come videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale e strumenti alternativi.
Regime finanziario
Per l’anno 2015 la legge prevede una copertura di 100.000 euro mediante le risorse iscritte nel bilancio regionale e l’istituzione di un apposito capitolo di spesa. Per le annualità successive, gli oneri sono autorizzati nei limiti dello stanziamento annualmente determinato in bilancio secondo la normativa contabile regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; nel testo fornito è indicata come vigente dal 15 ottobre 2015.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 ott 2015L.R. Abruzzo 28/2015
- Legge · 8 ott 2015L.R. Abruzzo 27/2015
- Legge · 8 ott 2015L.R. Abruzzo 26/2015
- Legge · 8 ott 2015L.R. Abruzzo 25/2015
- Legge · 14 ott 2015L.R. Abruzzo 29/2015
- Legge · 16 ott 2015L.R. Abruzzo 31/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →