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Legge

L.R. Abruzzo 27/2015

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 27/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina abruzzese su raccolta, commercio e tutela dei tartufi: ridefinisce i periodi di raccolta di varie specie, introduce il logo “Tartufo d’Abruzzo”, modifica regole sugli attrezzi e sulle comunicazioni, interviene su sanzioni e tartufaie controllate, e abroga la L.R. 22/1988. In vigore dal 15 ottobre 2015.

Modifiche alla disciplina regionale abruzzese sui tartufi e abrogazione della previgente legge del 1988

Modifiche alla disciplina regionale sui tartufi in Abruzzo

La legge regionale interviene sulla L.R. 66/2012 per aggiornare la disciplina della raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo. Contestualmente abroga la precedente L.R. 22/1988, rendendo il nuovo testo il riferimento regionale per il settore.

Specie ammesse e calendari di raccolta

La disciplina conferma che i tartufi freschi destinati al consumo e al commercio riguardano esclusivamente alcune specie del genere Tuber, per le quali stabilisce i periodi di raccolta consentita. I termini indicati sono quelli applicabili nel territorio regionale, con alcune variazioni per determinati comuni della Provincia dell’Aquila e per i comuni richiamati dall’art. 17, comma 3.

Sono previsti i seguenti periodi:

  • tartufo bianco (Tuber magnatum Pico): dal 1° ottobre al 15 gennaio;
  • tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.): dal 15 novembre al 15 marzo, salvo quanto previsto per specifici comuni;
  • tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.): dal 15 ottobre al 31 dicembre;
  • tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.): dal 15 gennaio al 15 aprile; nei comuni indicati dall’art. 17, comma 3, la chiusura è anticipata al 15 marzo, con possibile eccezione per i comuni individuati da apposita deliberazione di Giunta su richiesta delle associazioni riconosciute competenti per territorio;
  • tartufo nero d’inverno o trifola nera (Tuber brumale Vitt.): dal 15 novembre al 15 marzo;
  • tartufo moscato (Tuber brumale var. moschatum De Ferry): dal 15 novembre al 15 marzo;
  • tartufo d’estate o scorzone (Tuber aestivum Vitt.): dal 15 maggio al 15 settembre e dal 15 ottobre al 31 dicembre; nei comuni indicati all’art. 17, comma 3, l’apertura è posticipata al 1° giugno e la chiusura al 15 settembre;
  • tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin): dal 1° ottobre al 15 marzo;
  • tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.): dal 1° ottobre al 31 gennaio.

Regole operative per la ricerca e gli attrezzi

La legge modifica la disciplina sugli strumenti utilizzabili durante la ricerca dei tartufi nei comuni della Provincia dell’Aquila. In alternativa al vanghetto o vanghella, è consentito l’uso di uno zappetto rotondeggiante con precise caratteristiche dimensionali: lunghezza non superiore a 15 cm, diametro massimo di 1,5 cm e manico inamovibile non superiore a 50 cm.

È inoltre vietato aggiungere agli attrezzi consentiti staffe o altre appendici.

La norma precisa anche che, durante l’attività di ricerca, nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia, deve essere indossato un corpetto o gilet con o senza maniche, di tessuto fluorescente con bande riflettenti.

Comunicazioni e controlli amministrativi

La comunicazione prevista dalla disciplina regionale non va più inviata ai Comandi provinciali del Corpo Forestale dello Stato, ma al competente ufficio del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo.

Logo distintivo “Tartufo d’Abruzzo”

Viene istituito il logo distintivo “Tartufo d’Abruzzo” per valorizzare e promuovere la qualità del tartufo abruzzese. Le caratteristiche del simbolo grafico, le regole di utilizzo, i requisiti del prodotto e le modalità di assegnazione dell’attestazione devono essere definiti con atto della Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Quantità dichiarate da acquirenti professionali

La disciplina sulle quantità di tartufo fresco detenibili o commercializzabili è integrata con una deroga: restano salve le quantità di tartufo fresco debitamente dichiarate da acquirenti professionali al Servizio competente della Regione Abruzzo entro 48 ore, festivi compresi, successive alla chiusura prevista dalla legge.

Tartufaie controllate e regime transitorio

Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 7, comma 9, non sono consentite le autorizzazioni per la realizzazione di tartufaie controllate. Si tratta quindi di un divieto temporaneo legato all’adozione del regolamento attuativo.

Regime sanzionatorio

L’allegato sanzionatorio è modificato per introdurre una sanzione da 60 a 180 euro per chi, durante l’attività di ricerca nel periodo, nei giorni e nei luoghi di apertura della caccia, non indossi il prescritto corpetto o gilet fluorescente con bande riflettenti.

È inoltre abrogata un’ulteriore previsione sanzionatoria contenuta nell’allegato, mentre viene eliminata la relativa disposizione richiamata nel testo consolidato.

Abrogazioni e oneri finanziari

La legge abroga espressamente la L.R. 22/1988, che disciplinava raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

Sul piano finanziario, viene stabilito che l’attuazione della legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT in versione telematica; nel testo fornito risulta in vigore dal 15 ottobre 2015.

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