L.R. Abruzzo 29/2015
Provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema della costa abruzzese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese vieta, per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema costiero, prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi entro 12 miglia dalla costa regionale. Il divieto si estende ai procedimenti in corso, ma salva i titoli già rilasciati alla data di entrata in vigore. La norma è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39/2017.
Divieto di attività petrolifere entro 12 miglia dalla costa abruzzese
Divieto di attività petrolifere entro le 12 miglia dalla costa abruzzese
La legge della Regione Abruzzo introduceva un divieto finalizzato alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino-costiero. La disciplina riguardava l’intero perimetro costiero regionale e mirava a impedire nuove attività legate agli idrocarburi liquidi e gassosi in un tratto di mare particolarmente sensibile.
Ambito territoriale e contenuto del divieto
Il divieto operava nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dalle linee di costa lungo tutto il perimetro costiero della Regione Abruzzo. In tale area erano vietate:
- le attività di prospezione;
- le attività di ricerca;
- le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Incidenza sui procedimenti amministrativi
La legge estendeva espressamente il divieto anche ai procedimenti autorizzatori e concessori già in corso alla data di entrata in vigore, qualora finalizzati al rilascio di titoli abilitativi per le attività vietate. Il blocco si applicava inoltre ai procedimenti consequenziali e connessi.
Titoli già rilasciati
Restava salva l’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge. La previsione non colpiva quindi i titoli già perfezionati, ma solo i procedimenti pendenti o successivi.
Decorrenza e vicende successive
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT ed era quindi operativa dal 15 ottobre 2015. Tuttavia, il testo indica che la legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 39 del 2017 della Corte costituzionale; per questo, pur essendo stata formalmente in vigore, non è oggi una disciplina utilmente applicabile.
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