L.R. Abruzzo 26/2015
Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce la Banca della Terra d'Abruzzo per recuperare terreni e fabbricati rurali incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati, favorendo attività agricole, riordino fondiario e tutela ambientale. Disciplina censimento, pubblicità, assegnazione tramite procedure pubbliche o su domanda, criteri di priorità, canoni e controllo. Non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica.
Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo e disciplina del censimento e dell'assegnazione di terreni e fabbricati rurali incolti o abbandonati
Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo
La legge regionale istituisce la Banca della Terra d'Abruzzo come strumento di valorizzazione dei terreni agricoli incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati presenti nel territorio abruzzese. Il provvedimento è finalizzato al recupero produttivo dei beni, alla tutela ambientale e paesaggistica e al sostegno dello sviluppo agricolo e rurale nella Regione Abruzzo.
Finalità e obiettivi
La disciplina si ispira ai principi della legge n. 440/1978 sulle terre incolte e mira a:
- recuperare aree abbandonate e fabbricati rurali inutilizzati;
- contenere degrado ambientale e incendi boschivi;
- salvaguardare suolo ed equilibri idrogeologici;
- favorire l’assetto ottimale del territorio tramite attività agro-forestali;
- tutelare ambiente, paesaggio e biodiversità;
- promuovere il ricambio generazionale, l’occupazione nelle aree rurali e il contrasto al consumo di suolo;
- contrastare l’abbandono del patrimonio agro-forestale anche tramite modelli di agricoltura sociale e sostenibile.
Contenuto della Banca della Terra
La Banca della Terra è configurata come un elenco completo e aggiornato di terreni e fabbricati disponibili per affitto o concessione. Vi confluiscono beni pubblici e privati, compresi:
- terreni di proprietà regionale, comunale e di altri enti pubblici, anche se affidati in gestione;
- fabbricati rurali e terreni privati dichiarati temporaneamente disponibili;
- terreni privati abbandonati o incolti ai sensi della legge statale di riferimento.
L’elenco è tenuto presso il competente Dipartimento regionale per le Politiche Agricole.
Definizioni dei beni abbandonati, incolti o insufficientemente coltivati
Sono considerati abbandonati o incolti:
- i terreni coltivabili e i fabbricati rurali non destinati a uso produttivo da almeno due annate agrarie, esclusi i terreni soggetti a impegni derivanti dalla normativa europea;
- i terreni già destinati a colture agrarie o pascolo sui quali si siano insediate formazioni arbustive.
Sono considerati insufficientemente coltivati i terreni le cui produzioni ordinarie unitarie medie dell’ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40% di quelle ottenute, per le medesime colture e nello stesso periodo, in terreni della medesima zona; nelle aree servite da irrigazione il confronto avviene con i terreni irrigui.
Utilizzo dei beni iscritti e destinazione funzionale
I beni inseriti nella Banca della Terra sono destinati esclusivamente alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e l’assegnazione è orientata allo sviluppo della filiera agricola abruzzese. Durante l’iscrizione nell’elenco i beni non possono essere destinati ad altro uso, salvo che per opere di pubblica utilità.
Gli atti di assegnazione devono indicare:
- il bene e la sua destinazione d’uso;
- la durata dell’assegnazione;
- il canone dovuto dall’assegnatario;
- le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale.
Regolamento attuativo e disciplina applicativa
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale deve predisporre il regolamento attuativo, previa acquisizione del parere e valutazione delle osservazioni delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative. Il regolamento, poi effettivamente emanato nel 2017, disciplina in modo analitico:
- censimento dei beni e modalità di richiesta di inserimento da parte dei privati;
- pubblicità degli elenchi;
- notifica ai proprietari e termini per osservazioni, cancellazioni o inserimenti;
- criteri per i piani di coltivazione;
- requisiti per l’ammissibilità delle domande;
- controlli, riassegnazioni e revoche;
- recupero delle spese sostenute dai Comuni;
- privacy e ulteriori disposizioni attuative;
- eventuali interventi e migliorie sui beni.
Censimento dei beni e formazione dell’elenco
I Comuni o le loro Unioni devono censire, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento, i terreni abbandonati o incolti e i fabbricati rurali presenti nel proprio territorio, trasmettendo i dati al Dipartimento Politiche Agricole. Se il termine decorre inutilmente, il censimento è effettuato direttamente dall’ufficio competente del Dipartimento, previa comunicazione agli enti interessati.
I beni censiti, compresi quelli privati segnalati dai titolari, devono essere comunicati al Dipartimento con i dati catastali e ogni altra utile caratterizzazione. L’elenco dei beni privati è comunicato ai proprietari e alle organizzazioni professionali agricole e cooperative in via telematica o a mezzo raccomandata; i proprietari o titolari di altri diritti reali possono chiedere la cancellazione entro trenta giorni, con successiva decisione entro ulteriori trenta giorni. Gli enti aggiornano annualmente i dati entro il 30 ottobre.
Assegnazione dei beni
La domanda di assegnazione va presentata al Dipartimento tramite PEC o raccomandata A/R e deve essere corredata da un piano di coltivazione con descrizione del lotto, obiettivi produttivi, opere e lavori previsti e periodo richiesto. Il Dipartimento verifica la documentazione, può chiedere integrazioni e, conclusa l’istruttoria, comunica l’assegnazione al richiedente e al proprietario con indicazione del canone.
Per i beni pubblici di cui alle lettere relative a beni regionali, comunali e di enti pubblici, il Dipartimento predispone bandi o avvisi con termini, modalità, criteri di selezione e importo del canone; l’assegnazione avviene con procedure ad evidenza pubblica.
Per i beni privati inseriti su domanda del titolare, il canone è stabilito secondo i criteri del regolamento, ma può anche essere concordato tra proprietario e assegnatario nel rispetto della normativa vigente. I proprietari e gli aventi diritto possono inoltre chiedere, nei termini regolamentari, di utilizzare o coltivare direttamente i beni censiti.
Criteri di priorità e favori specifici
In caso di più domande per il medesimo bene, sono preferiti, nell’ordine:
- i residenti nel Comune in cui si trova il bene;
- i lavoratori svantaggiati;
- i residenti nei Comuni limitrofi;
- i disoccupati da almeno sei mesi;
- il richiedente anagraficamente più giovane.
Per i terreni privati inseriti nella Banca della Terra, gli assegnatari possono ottenere premialità nei bandi del PSR a favore dei giovani imprenditori e priorità per impianti arborei su terreni precedentemente incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati.
Intervento sostitutivo del Comune e recupero spese
Se i beni abbandonati o incolti inseriti nella Banca non sono richiesti per uso o coltivazione, il Comune può intervenire direttamente per gli interventi necessari alla tutela degli interessi pubblici indicati dalla legge. In tal caso, il recupero delle spese avviene secondo i criteri stabiliti dal regolamento.
Monitoraggio e clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti nel recupero produttivo dei terreni, con relazione biennale dalla data di entrata in vigore. La relazione deve riguardare, in particolare:
- stato del censimento svolto dai Comuni;
- implementazione della Banca della Terra, con provenienza, estensione e distribuzione territoriale dei terreni;
- andamento delle procedure di evidenza pubblica, domande, graduatorie e assegnazioni;
- criticità applicative e soluzioni adottate. La relazione è resa pubblica sul sito del Consiglio regionale.
Abrogazione, oneri finanziari ed entrata in vigore
È abrogata la legge regionale 16 settembre 1982, n. 73, relativa alla utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve essere svolta con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.
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