Ordinanza n. 7609/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione VII, n. 05771/2025, pubblicata il 30 luglio 2025 e resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5771/2025, che aveva accolto il ricorso contro il diniego comunale dell'autorizzazione unica per un impianto radioelettrico, respingendo la domanda di accertamento del silenzio-assenso
Esito
La controversia
I privati hanno appellato la sentenza limitatamente alla parte che aveva accolto l'impugnazione del diniego comunale all'installazione di una stazione radioelettrica a Mondragone, contestando la mancata conseguenza della ritenuta necessità di pubblicizzare l'istanza ai sensi dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003; hanno inoltre dedotto l'assenza di silenzio-assenso per omessa pubblicità, l'incompatibilità dell'impianto con la destinazione urbanistica dell'area a piazza di progetto e l'erroneità dell'accoglimento dei motivi aggiunti delle società. Le società hanno proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda di accertamento del titolo autorizzativo formatosi per silenzio, invocando l'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003. Il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello. In via preliminare è stata eccepita la nullità della notifica dell'appello al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza, eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di appello principale né quelli incidentali. Ha rilevato la nullità della notificazione dell'appello alle amministrazioni statali, perché effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato invece che presso l'Avvocatura generale dello Stato, e ha disposto la rinnovazione della notifica entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha fissato la trattazione al 4 marzo 2027 e riservato le spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice … fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza
Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce il maturare di decadenze.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d'appello, la notificazione alle amministrazioni statali effettuata presso un'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato è nulla; se il destinatario non si costituisce, il giudice assegna un termine perentorio per rinnovarla, e la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Come è indicizzato
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