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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 26455/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della qualifica corrispondente alle superiori mansioni (Operatore Professionale livello B2, ex V qualifica funzionale) e le relative differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori. La Corte d'Appello di Napoli aveva ritenuto di avere giurisdizione anche per fatti anteriori al 30/06/1998 (fattispecie ritenuta unitaria) e, nel merito, aveva escluso l'onere probatorio assolto dal ricorrente circa l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori. In Cassazione il ricorrente ha denunciato omessa valutazione di prove documentali, insufficiente o contraddittoria motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e falsa applicazione della normativa sul pubblico impiego

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il terzo motivo (ultrapetizione) e ha qualificato gli altri motivi come mera richiesta di riesame del merito, cosa non consentita in Cassazione: la Corte territoriale aveva infatti valutato correttamente il materiale probatorio con il tipico procedimento valutativo trifasico e aveva trovato mancato l'onere probatorio circa l'esercizio prevalente e continuativo delle mansioni superiori. Per il controricorso delle Amministrazioni è stata disposta la mancata motivazione delle spese per tardività; la Corte ha altresì dato atto degli obblighi di versamento del contributo unificato previsti dall'art.13 d.P.R. n.115/2002 se dovuti

Norme richiamate

  • artt. 2699-2720 c.c.

    Riferito al regime della prova: la sentenza valorizza il principio secondo cui l'attore deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa (onere della prova) e che, in assenza di prova sufficiente, la domanda non può essere accolta

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle regole probatorie e istruttorie: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata omissione valutativa idonea a travolgere la decisione di merito

  • D.M. 31.3.1982

    Norma richiamata con riferimento alla disciplina delle mansioni e classificazione del personale; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione potesse comportare diversa valutazione probatoria in assenza di prove

  • CCNL per il Comparto Aziende 24.5.2000

    Richiamato in relazione alla classificazione e alla spettanza di trattamento economico per mansioni superiori; la Corte ha valutato che la pretesa economica non risultava provata secondo i criteri contrattuali e giurisprudenziali

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto il motivo relativo all'ultrapetizione non decisivo perché la presunta discrepanza non ha impedito la valutazione del merito della domanda effettivamente proposta

  • art. 52 d.lgs. n.165/2001

    Norma del pubblico impiego richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la presunta violazione non fosse idonea a sovvertire la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito

  • art. 13 d.P.R. n.115/2002 (co.1 quater e co.1 bis)

    Norme procedurali sul contributo unificato: la Corte dà atto degli obblighi del ricorrente in ordine al versamento di un ulteriore importo se dovuto

  • art. 23, comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.131 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Richiamato per spiegare la modalità di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero (conclusioni scritte depositate dal P.M.)

Massime di principio

  • Il ricorrente che chiede il riconoscimento di mansioni superiori deve provare in modo chiaro e prevalente l'effettivo esercizio delle mansioni superiori: senza prova sufficiente la domanda è destinata a essere respinta
  • I giudici di merito esaminano la questione con un procedimento valutativo articolato (procedimento trifasico): verifica dell'effettivo svolgimento delle mansioni, valutazione della durata e della prevalenza rispetto alle mansioni inquadrate, determinazione dell'eventuale diritto economico; la Cassazione non riesamina il merito se non sono denunciati specifici profili di diritto
  • La Cassazione è incompetente a trasformarsi in un nuovo giudice del merito: i motivi che si limitano a chiedere una rivalutazione delle stesse prove senza denunce di violazioni di diritto sono generalmente inammissibili
  • È importante formulare con precisione la domanda in primo grado (se si chiede qualifica o solo differenze economiche) per evitare contestazioni di ultravpetizione o di difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
  • Anche fatti anteriori al 30/06/1998 possono essere giudicati se la vicenda è considerata come un fatto unitario; tuttavia resta fermo l'onere probatorio a carico del ricorrente
  • Assicurare tempestività e correttezza procedurale (es. termini per il controricorso) perché la tardività può influire sulle spese e sulla posizione processuale

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