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Sentenza

Sentenza n. 11394/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del D.M. n. 418/2025; - dei decreti ministeriali modificativi successivi; - del D.M. n. 1115/2025; - degli atti applicativi universitari; - dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale; - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale; - nonché, ove occorra, il D.M. n. 557 del 04/08/2025 e le Linee guida del 20/10/2025; - nonché ogni ulteriore atto attuativo richiamato su Universitaly e/o comunicato agli Atenei, connesso alla determinazione degli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, nonché per l’ammissione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Giustizia amministrativa202602597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali disciplinanti la procedura selettiva del semestre filtro, atti applicativi universitari, esclusione dalla graduatoria nazionale e atti relativi agli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere partecipato alla procedura selettiva disciplinata dal D.M. n. 418/2025 e sostenuto le prove del semestre filtro, impugnava i decreti ministeriali regolatori e modificativi, gli atti applicativi, la propria esclusione dalla graduatoria nazionale e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento e l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, al corso di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026. Il ricorso era notificato soltanto al Ministero dell'Università e della Ricerca e all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, senza notifica ad alcuno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale pubblicata l'8 gennaio 2026. La ricorrente sosteneva che fossero impugnati principalmente atti generali e regolatori, che l'ammissione in soprannumero non avrebbe inciso sulle posizioni dei candidati già ammessi e che non fossero individuabili i controinteressati, non essendo pubblicata la graduatoria integrale dei non ammessi. In via subordinata chiedeva l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e la rimessione in termini. Le amministrazioni eccepivano l'inammissibilità per violazione dell'art. 41, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale. Ha ritenuto che la domanda non riguardasse soltanto atti generali, ma anche l'esclusione della ricorrente, la graduatoria nazionale e l'ammissione al percorso formativo, con possibile incidenza sulle posizioni dei candidati utilmente collocati, titolari di un interesse qualificato alla conservazione degli esiti della selezione. Poiché l'impugnazione era successiva all'approvazione della graduatoria, almeno uno dei candidati nominativamente individuati nella graduatoria dell'8 gennaio 2026 doveva essere considerato controinteressato e il ricorso doveva essergli notificato. La mancata pubblicazione della graduatoria integrale dei non ammessi non rendeva impossibile l'individuazione dei controinteressati, essendo sufficiente scegliere uno qualsiasi dei candidati utilmente collocati. Il reperimento dell'indirizzo o degli altri dati necessari alla notifica costituiva attività preparatoria a carico della ricorrente, anche mediante accesso agli atti; tuttavia, non risultava presentata alcuna istanza di accesso né compiuto altro tentativo di acquisizione dei dati. La richiesta di notificazione per pubblici proclami, formulata soltanto nella memoria successiva al rilievo officioso del difetto di notifica e dopo la scadenza del termine decadenziale, è stata ritenuta tardiva e comunque inidonea a sanare la totale omissione della notifica originaria ad almeno un controinteressato. Il TAR ha escluso anche la rimessione in termini, non ravvisando errore scusabile: la regola processuale era consolidata e la novità o complessità della procedura selettiva non giustificava l'inerzia della parte. Sono rimaste assorbite la questione relativa alla mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026, i motivi di merito e le istanze istruttorie. Le spese sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione, la novità delle questioni e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge

    La notifica ad almeno un controinteressato individuato o individuabile nell'atto costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di annullamento e deve essere effettuata entro il termine decadenziale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    quando la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami

    La notificazione per pubblici proclami presuppone una richiesta tempestiva e la particolare difficoltà della notifica ordinaria; non sostituisce la necessaria notificazione tempestiva ad almeno un controinteressato.

  • art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.

    quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    L'integrazione del contraddittorio opera quando almeno uno dei controinteressati sia stato ritualmente evocato; non consente di sanare la totale omissione della notifica ad ogni controinteressato.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per l'impugnazione dell'atto deve essere rispettato anche quando sia richiesta la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede una causa non imputabile o un errore scusabile; non è giustificata dalla novità o complessità della procedura quando la parte avrebbe potuto individuare un controinteressato mediante accesso agli atti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio; nel caso concreto il rilievo officioso ha riguardato l'ammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e la procedibilità per mancata impugnazione della graduatoria del 28 gennaio 2026.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, quando il ricorso è proposto dopo l'approvazione della graduatoria e l'annullamento richiesto può incidere sull'assetto della selezione o sulle posizioni dei candidati utilmente collocati, tali candidati assumono la qualità di controinteressati e il ricorso deve essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • La circostanza che il ricorso censuri anche atti generali o regolatori non esclude la presenza di controinteressati quando siano contestualmente impugnate l'esclusione del ricorrente, la graduatoria finale o gli esiti concreti della procedura.
  • Per individuare almeno un controinteressato è sufficiente che l'atto impugnato contenga l'indicazione nominativa di un soggetto titolare di un interesse qualificato alla conservazione dell'atto; non è necessario conoscere previamente la posizione esatta del ricorrente nella graduatoria o il margine rispetto alla soglia di ammissione.
  • Il reperimento dell'indirizzo o degli altri dati necessari alla notificazione del ricorso costituisce attività preparatoria a carico del ricorrente, da svolgere prima della proposizione dell'azione, anche mediante istanza di accesso agli atti; la mera mancata conoscenza dei dati personali non integra, di per sé, un'impossibilità oggettiva non imputabile.
  • La notificazione per pubblici proclami è complementare e non alternativa alla notificazione ad almeno un controinteressato: la relativa autorizzazione deve essere richiesta tempestivamente e non può sanare la totale omissione della notificazione originaria oltre il termine decadenziale.
  • La rimessione in termini non è giustificata dalla novità o complessità della procedura selettiva quando l'omessa notifica ai controinteressati dipenda dall'inerzia della parte nell'individuare almeno un destinatario o nel chiedere tempestivamente la notificazione per pubblici proclami.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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