Corte di giustizia, Sentenza C-356/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023. — J.K. contro TP S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c) – Condizioni di accesso al lavoro autonomo – Condizioni di occupazione e di lavoro – Divieto di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale – Lavoratore autonomo che opera sulla base di un contratto d’opera – Risoluzione e mancato rinnovo di un contratto – Libertà di scegliere un contraente. — Causa C-356/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 2000/78 protegge anche l’accesso e la cessazione di rapporti professionali autonomi, quando il rapporto è reale, effettivo e sufficientemente stabile. Il rifiuto di concludere o rinnovare un contratto di prestazione autonoma per ragioni legate all’orientamento sessuale rientra nel suo ambito di applicazione. Non è invece ammissibile che una normativa nazionale faccia prevalere in modo generalizzato la libertà di scegliere il contraente, perché ciò svuoterebbe di effetto utile il divieto di discriminazione.
La direttiva 2000/78/CE osta a una normativa nazionale che, invocando la libera scelta del contraente, consenta di escludere la tutela antidiscriminatoria nel rifiuto di concludere o rinnovare un contratto di prestazione autonoma fondato sull’orientamento sessuale.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in nome della libera scelta della controparte contrattuale, esclude dalla tutela contro le discriminazioni il rifiuto di concludere o rinnovare un contratto di diritto privato per prestazioni svolte da un lavoratore autonomo, quando il rifiuto è fondato sull’orientamento sessuale del contraente; in via collegata, se l’articolo 2, paragrafo 5, possa giustificare tale esclusione.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE tutela anche il lavoratore autonomo che fornisce prestazioni sulla base di un contratto di diritto privato e osta a una normativa nazionale che, facendo leva sulla libera scelta della controparte contrattuale, escluda la tutela antidiscriminatoria nel caso di rifiuto di concludere o rinnovare il contratto fondato sull’orientamento sessuale del contraente. La libertà contrattuale non può essere invocata per neutralizzare il divieto di discriminazione, salvo una limitazione necessaria, in una società democratica, alla tutela dei diritti e delle libertà altrui ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, che qui non ricorre.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 17 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 19, paragrafo 1, TFUE
Discriminazione nell’accesso e nella cessazione di un contratto di prestazione autonoma
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie in una controversia tra un lavoratore autonomo e la società TP S.A., relativa al mancato rinnovo di contratti d’opera dopo la pubblicazione di un video a favore della tolleranza verso le coppie dello stesso sesso. Il giudice polacco chiedeva se la direttiva 2000/78/CE impedisca una normativa nazionale che, in nome della libera scelta del contraente, escluda la tutela antidiscriminatoria nel caso di rifiuto di contrarre fondato sull’orientamento sessuale.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva svolto, tra il 2010 e il 2017, attività professionale indipendente per TP S.A. in base a contratti d’opera consecutivi di breve durata. Nel dicembre 2017 i turni già programmati furono cancellati e non fu concluso alcun nuovo contratto, dopo la pubblicazione di un video musicale con il partner del ricorrente. Egli agiva per il risarcimento del danno patrimoniale e morale, deducendo una discriminazione diretta basata sull’orientamento sessuale nelle condizioni di accesso ed esercizio di un’attività economica svolta tramite contratto di diritto privato.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, specie l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), e l’articolo 17;
- l’articolo 19, paragrafo 1, TFUE, come base della competenza dell’Unione in materia di discriminazioni fondate, tra l’altro, sull’orientamento sessuale;
- l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, invocato nel ragionamento sulla libertà d’impresa e contrattuale;
- l’articolo 267 TFUE per il rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
La Corte ha affermato che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata autonomamente e in senso ampio. La nozione di "condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo" copre tutte le attività professionali reali ed effettive, esercitate personalmente e con una certa stabilità, non soltanto i rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell’articolo 45 TFUE.
Nel caso di specie, il fatto che il ricorrente operasse come autonomo non impediva l’applicazione della direttiva, poiché egli svolgeva prestazioni personali e regolari per un unico destinatario, con turni assegnati dal responsabile interno. La conclusione di un contratto d’opera è stata qualificata come una possibile "condizione di accesso" al lavoro autonomo; pertanto, il rifiuto di stipularlo per motivi legati all’orientamento sessuale rientra nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
Ragionamento della Corte: ambito dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c)
La Corte ha poi precisato che, anche se la lettera c) non menziona espressamente il lavoro autonomo, la tutela antidiscriminatoria riguarda le condizioni di occupazione e di lavoro in senso ampio, indipendentemente dalla forma giuridica del rapporto. La direttiva mira infatti a rimuovere ostacoli discriminatori all’accesso ai mezzi di sostentamento e alla partecipazione sociale attraverso il lavoro, non solo a proteggere il lavoratore subordinato come parte debole del rapporto.
In questa prospettiva, la mancata esecuzione dei turni e il mancato rinnovo del contratto, successivi alla pubblicazione del video, possono costituire una cessazione involontaria dell’attività autonoma assimilabile a un licenziamento. Di conseguenza, la decisione di non rinnovare il contratto per ragioni connesse all’orientamento sessuale rientra anche nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
Libertà contrattuale e articolo 2, paragrafo 5
La Corte ha esaminato la possibilità di giustificare l’esclusione della tutela antidiscriminatoria richiamando la libertà di scegliere il contraente. Ha riconosciuto che la libertà d’impresa comprende la libertà contrattuale, ma ha ribadito che non si tratta di una prerogativa assoluta e che deve essere bilanciata con gli obiettivi della direttiva.
L’articolo 2, paragrafo 5, costituisce una deroga di stretta interpretazione e consente limitazioni solo se necessarie, in una società democratica, per la tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della prevenzione dei reati, della salute e dei diritti e delle libertà altrui. La Corte ha osservato che la normativa polacca già prevede eccezioni alla libertà di scegliere il contraente, segno che il legislatore nazionale non considera necessaria una discriminazione per tutelare la libertà contrattuale. In ogni caso, consentire il rifiuto di contrarre in base all’orientamento sessuale svuoterebbe di effetto utile il divieto sancito dalla direttiva 2000/78.
Decisione
La Corte ha quindi risposto che l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE osta a una normativa nazionale che, in virtù della libera scelta della controparte contrattuale, escluda dalla tutela contro le discriminazioni il rifiuto, fondato sull’orientamento sessuale, di concludere o rinnovare un contratto avente ad oggetto prestazioni nell’ambito di un’attività autonoma. Le spese restano rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.
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