Sentenza del 16/06/2015 n. 1117 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazioni - Appello non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario - Inammissibilità dell'appello se la copia non è stata depositata presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile. La mera prova della spedizione di una raccomandata alla Segreteria non è sufficiente, se non consente di identificare con certezza il contenuto trasmesso e di verificare che si trattasse della copia dell'atto di appello relativo alla sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello non era stato notificato tramite ufficiale giudiziario e l'appellante non aveva depositato presso la Segreteria della Commissione Tributaria che aveva pronunciato la sentenza impugnata una copia dell'atto di appello, come richiesto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. L'appellante aveva prodotto soltanto la fotocopia dell'avviso di ricevimento di una raccomandata, ma tale documento dimostrava esclusivamente l'avvenuta trasmissione di atti alla Segreteria, senza provare che la raccomandata contenesse proprio la copia dell'appello.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il mancato deposito da parte dell'appellante della copia dell'appello presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando l'atto di appello non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, rende inammissibile l'appello stesso.
Quando l'appello tributario non è notificato tramite ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare presso la Segreteria dell'organo che ha emesso la sentenza una copia dell'atto di appello. Si tratta di un adempimento essenziale, la cui omissione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli adempimenti formali relativi alla proposizione dell'appello devono essere eseguiti e documentati con precisione, perché la loro omissione può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se l'appello non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, occorre depositare presso la Segreteria della Commissione Tributaria che ha emesso la sentenza una copia dell'atto di appello.
- La ricevuta o l'avviso di ricevimento di una raccomandata prova soltanto l'invio e la ricezione della corrispondenza, non necessariamente il contenuto della busta.
- Per dimostrare il rispetto dell'obbligo di deposito è necessario fornire elementi idonei a identificare con certezza l'atto trasmesso, collegandolo alla specifica sentenza impugnata.
- In situazioni analoghe, è opportuno conservare e produrre documentazione completa della spedizione, del contenuto dell'invio e dell'avvenuta ricezione da parte della Segreteria.
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