L.R. Emilia-Romagna 5/2001
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Emilia-Romagna, il trasferimento del personale regionale e in comando presso le Province in conseguenza del conferimento di funzioni, definendo tutele giuridiche ed economiche, assegni ad personam, regole per il finanziamento degli enti di destinazione e alcune abrogazioni. È entrata in vigore il 23 febbraio 2001.
Trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni
Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni
La legge regionale dell’Emilia-Romagna regola i trasferimenti di personale conseguenti al conferimento di funzioni agli enti di destinazione, con l’obiettivo di mantenere la continuità del servizio pubblico e di omogeneizzare il trattamento giuridico ed economico del personale interessato.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda i trasferimenti di personale regionale disposti con decreto del Presidente della Regione ai sensi delle norme richiamate dalla legge, nonché i trasferimenti del personale regionale posto in comando presso le Province. Le disposizioni si collegano anche ai trasferimenti già previsti da precedenti leggi regionali in materia di riordino di funzioni.
Tutela economica e giuridica del personale non dirigenziale
Il personale non dirigenziale conserva la posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, inclusa l’anzianità di servizio. Rimangono inoltre applicabili, nei limiti previsti, gli effetti di:
- benefici economici del contratto collettivo decentrato integrativo regionale già maturati prima del trasferimento;
- eventuali procedure selettive avviate dalla Regione prima del trasferimento.
La Regione corrisponde una tantum:
- lo specifico compenso incentivante, secondo la contrattazione collettiva e nella misura definita dalla Giunta regionale;
- l’importo complessivo dell’integrazione regionale all’indennità di fine servizio maturato al momento del trasferimento.
In aggiunta, viene riconosciuto annualmente un compenso pari alla differenza tra la media dei compensi di produttività erogati ai dipendenti regionali e quella corrispondente dell’ente di destinazione, per la medesima categoria e nello stesso anno di riferimento. Tale compenso si somma a quanto derivante dagli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale richiamato dalla legge.
Sono poi mantenute, come assegni ad personam, alcune voci retributive già spettanti al momento del trasferimento, tra cui:
- indennità di maneggio valori;
- compensi per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate, comprensivi dell’eventuale indennità di rischio.
Per i titolari di posizione organizzativa è garantita la prosecuzione dell’erogazione mensile dell’importo relativo all’incarico in essere fino alla sua scadenza; se l’ente di destinazione conferisce un nuovo incarico, continua a essere corrisposta, come assegno ad personam, la differenza tra il compenso già percepito e quello del nuovo incarico, fino alla scadenza originaria.
Regole per il personale dirigenziale
Il personale dirigenziale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica maturata, con l’anzianità di servizio.
La Regione corrisponde una tantum gli emolumenti previsti anche per il personale non dirigenziale, con un criterio di quantificazione del compenso incentivante definito dalla Giunta regionale in analogia alla contrattazione nazionale.
È inoltre mantenuta, come assegno ad personam, la retribuzione di posizione già attribuita al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza. Se l’ente di destinazione conferisce un nuovo incarico dirigenziale, l’assegno continua per la sola differenza tra la vecchia e la nuova retribuzione di posizione, fino alla scadenza dell’incarico originariamente conferito dalla Regione.
Restano efficaci i contratti di risoluzione consensuale già stipulati con la Regione ai sensi del contratto collettivo della dirigenza: l’obbligo di corrispondere l’indennità supplementare resta in capo alla Regione, secondo i criteri concordati. Nell’indennità supplementare si considera la retribuzione di posizione regionale dell’incarico svolto al trasferimento, e tale indennità assorbe il compenso incentivante.
Regime particolare per il personale residente in altra provincia
Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge, risulti residente da almeno un anno in una provincia diversa da quella dell’ente di destinazione può, a domanda, restare temporaneamente nell’organico regionale per il tempo necessario al trasferimento verso un altro ente della provincia di residenza, continuando nel frattempo a operare in comando presso l’ente di attuale assegnazione.
Se dopo un anno dalla decorrenza del decreto di trasferimento il personale è ancora in comando presso l’ente di attuale assegnazione, viene collocato presso la sede centrale della Regione.
Finanziamento degli enti di destinazione
La Regione finanzia le spese per le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite mediante un importo forfettario annuo, determinato in riferimento al costo complessivo del personale trasferito. A tal fine sono previste specifiche intese con gli enti di destinazione.
In assenza di intese, o di un’intesa già vigente prima del trasferimento, il finanziamento è stabilito annualmente per un primo periodo di due anni in misura pari al costo complessivo dell’anno di riferimento del personale trasferito. Dopo tale periodo, fino alla stipula di nuove intese, il finanziamento resta ancorato al costo complessivo, a quella data, del personale ancora in servizio.
Il costo complessivo di una unità di personale comprende la retribuzione media globale del dipendente regionale collocato nella corrispondente posizione economica, aumentata del 6% per i costi non retributivi.
Le intese possono inoltre disciplinare l’evoluzione del costo retributivo e l’adeguamento dei costi non retributivi, nonché le modalità di utilizzo delle somme, tenendo conto del trattamento del personale regionale.
Per alcune funzioni già conferite da precedenti leggi regionali, la disciplina del finanziamento si applica assumendo come data iniziale l’1 gennaio 2001 e, per il primo biennio, l’importo erogato nel 2000. Per le funzioni conferite dalla L.R. n. 15 del 1997, il finanziamento è parametrato alle dotazioni-tipo iniziali definite dalle intese transitorie, ferma la possibilità di nuove intese.
Gli enti di destinazione devono trasmettere ogni anno una dichiarazione delle spese complessivamente sostenute, con ripartizione tra i diversi ambiti.
Disposizioni finali, modifiche e abrogazioni
Il decreto di trasferimento disciplina anche il personale regionale in comando per funzioni delegate alla data del 31 dicembre 2000. Per la copertura dei posti vacanti dopo il trasferimento, possono essere stipulate intese con le Province per utilizzare graduatorie derivanti da processi selettivi regionali svolti nell’ambito di progetti speciali.
La legge sostituisce la disciplina del trasferimento del personale alle Province prevista da una precedente legge regionale in materia di agricoltura, con adeguamento automatico delle dotazioni organiche provinciali e soppressione delle strutture regionali corrispondenti. Sono inoltre previste convenzioni tra Province e Comunità montane per l’utilizzo del personale o, in subordine, delle risorse finanziarie corrispondenti.
Vengono anche soppresse alcune parole in una disposizione della L.R. n. 15 del 1997 e abrogati vari articoli di precedenti leggi regionali richiamate dal testo.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Gli oneri derivanti dagli emolumenti una tantum e dal finanziamento delle funzioni conferite sono coperti mediante appositi capitoli del bilancio regionale o la modifica di capitoli esistenti. I relativi stanziamenti per il personale trasferito e per le funzioni già conferite vengono ridotti in conseguenza.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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