L.R. Lazio 24/2001
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per lesercizio finanziario 2001 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge assesta il bilancio 2001 della Regione Lazio, modifica capitoli e autorizzazioni di spesa, istituisce nuovi capitoli e disciplina perenzione amministrativa e mutui. Contiene inoltre numerosi contributi e finanziamenti una tantum per enti, comuni, associazioni e progetti, oltre a varie modifiche di leggi regionali. Efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Assestamento del bilancio regionale Lazio 2001 e varie disposizioni finanziarie settoriali
Assestamento del bilancio regionale Lazio 2001 e misure collegate
La legge riguarda l’assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2001 e contiene un ampio insieme di variazioni contabili, rifinanziamenti, contributi una tantum, istituzioni di nuovi capitoli e modifiche a diverse leggi regionali vigenti nel territorio laziale.
Variazioni di bilancio e aggiornamento degli allegati
Il provvedimento introduce le variazioni dello stato di previsione dell’entrata e della spesa per il 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003, secondo le tabelle allegate. Gli elenchi allegati al bilancio 2001 sono aggiornati in coerenza con tali variazioni e l’elenco 5-bis della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 è sostituito dalla tabella D allegata.
Mutui, copertura del saldo negativo e perenzione amministrativa
Viene incrementata l’autorizzazione prevista dalla legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 e viene autorizzata la contrazione di un mutuo per la copertura del saldo finanziario negativo legato alla gestione di esercizi pregressi. È fatta salva la possibilità di rinnovare, con il bilancio 2002 o con il relativo assestamento, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per somme inutilizzate e per quelle autorizzate dalla presente legge.
La disciplina sulla perenzione amministrativa impone ai dirigenti regionali, entro il 31 marzo 2002, di trasmettere gli elenchi degli impegni del 1999 non pagati negli anni 1999-2001 e perenti al 31 dicembre 2001, con indicazione di creditore, importi e atti originari. È prevista la responsabilità personale dei dirigenti per l’esatto accertamento dei presupposti del credito. Per i residui perenti è necessaria l’iscrizione nel decreto ricognitivo ai fini dell’impegno e pagamento, salvo i casi disciplinati dalla norma. I direttori di dipartimento devono inoltre trasmettere un quadro aggiornato degli impegni e pagamenti entro il 31 marzo 2002. Il Dipartimento economia e finanza può verificare i residui e, se le strutture non confermano motivatamente le somme entro 40 giorni, procedere all’eliminazione. Per i titoli di spesa emessi ma non estinti entro il 2001 è ammessa la riemissione o emissione a carico del 2002. Per il 2001 è sospesa la facoltà di protrarre riscossioni e pagamenti oltre il 31 dicembre 2001. Per il bilancio del Consiglio regionale gli adempimenti sono svolti dalla segreteria amministrativa del Consiglio.
Capitoli di spesa, approvazioni di bilanci di enti e interventi finanziari istituzionali
La legge istituisce o modifica numerosi capitoli di bilancio per coprire specifiche finalità, tra cui il pagamento di crediti perenti, contributi a università agrarie, sostegno a enti controllati dalla Regione, enti culturali, sportivi e di protezione civile, oltre a interventi infrastrutturali e sociali. Sono approvati i bilanci di previsione 1999, 2000 e 2001 di vari enti, parchi, ADISU, ARP, Roma Natura, ARPA Lazio, IRFOD, nonché il bilancio ARSIAL per il 2000 e 2001, con prescrizioni di riaccertamento dei residui e adeguamento delle entrate ai trasferimenti regionali.
Spese per consiglieri regionali, dirigenza e organizzazione regionale
Sono apportate modifiche alla disciplina delle indennità, dei rimborsi spese e di altre voci connesse allo status dei consiglieri regionali, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 per le modifiche espressamente previste. La legge interviene anche sulla normativa in materia di dirigenza e organizzazione regionale, nonché su alcune disposizioni del riordino sanitario regionale e sull’utilizzo di anticipazioni finanziarie durante la gestione transitoria del servizio sanitario.
Interventi sociali, assistenziali e per l’immigrazione
La Regione assume oneri di assistenza alloggiativa e alimentare relativi a prestazioni fornite negli anni 1990 e 1991 ad immigrati extracomunitari. Sono inoltre previsti contributi a ONLUS, associazioni di volontariato, cooperative sociali e progetti rivolti a persone con handicap, detenuti, prevenzione dell’usura e prevenzione sanitaria giovanile. Alcune domande per contributi sono soggette a termini speciali di presentazione, come per la risocializzazione dei detenuti, con scadenze differenziate per il 2001 e il 2002.
Contributi a comuni, opere pubbliche e interventi localizzati
La legge finanzia numerosi interventi localizzati in comuni del Lazio, tra cui consolidamenti, ristrutturazioni, completamenti stradali, recuperi di sedi comunali, opere sportive, interventi su edifici storici e religiosi, e manifestazioni locali. Molti contributi sono limitati all’esercizio 2001 e sono accompagnati dall’istituzione di capitoli dedicati o da riduzioni di altri capitoli per assicurare la copertura finanziaria.
Cultura, spettacolo, grandi eventi e patrimonio culturale
Sono previsti finanziamenti per iniziative culturali, fondazioni, teatri, mostre e grandi eventi culturali del 2001, con istituzione o rimodulazione di capitoli specifici. La legge proroga inoltre termini per la presentazione di candidature nell’ambito della programmazione integrata ambientale, culturale e turistica e per l’inserimento nel piano 2002 degli istituti culturali regionali iscritti all’albo 2001. Vengono inoltre aggiornate disposizioni su fontane artistiche, strutture culturali e beni e servizi culturali.
Sport, turismo, commercio, artigianato e sviluppo economico
Sono previsti contributi per impianti sportivi, attività natatorie, golf, promozione dell’artigianato pontino, iniziative turistiche e valorizzazione territoriale. La disciplina del fondo regionale per i contributi in conto interessi sui mutui dell’Istituto per il Credito Sportivo è integrata con regole speciali sui termini di presentazione delle domande, applicabili in deroga per il primo anno di attuazione e, per gli anni successivi, secondo il termine ordinario previsto dalla normativa richiamata. Sono inoltre modificate disposizioni su acque minerali e termali, cooperazione e governo del territorio.
Abrogazioni e modifiche normative settoriali
Il provvedimento abroga o sostituisce diverse norme della legislazione regionale precedente, tra cui disposizioni su aree protette, ricerche sui flussi migratori, contributi a soggetti sanitari o culturali e altre materie settoriali. Alcuni articoli risultano successivamente abrogati e, in base alle note, non hanno più utilità applicativa pratica.
Decorrenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Numerose disposizioni hanno efficacia limitata all’esercizio finanziario 2001 o a specifici termini del 2001-2002, rendendo il provvedimento in gran parte riferito a un contesto ormai concluso.
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