L.R. Lazio 23/2001
Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura (1) (2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Lazio un fondo regionale per prevenire e combattere l’usura, affidandone di regola la gestione a Unionfidi Lazio o, in mancanza dei requisiti, alla struttura regionale competente. Disciplina quote, destinatari, beneficiari, rendicontazione e sportello antiusura. È però abrogata dal 3 novembre 2015 ed è oggi sostanzialmente obsoleta.
Interventi regionali contro l’usura
Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura
La legge regionale disciplina, per il territorio del Lazio, un sistema di interventi di solidarietà contro l’usura, con un fondo dedicato, soggetti gestori, beneficiari, criteri di riparto e strumenti di assistenza e informazione. Il testo è oggi privo di concreta attualità applicativa, anche perché la legge risulta espressamente abrogata.
Finalità e impianto generale
La Regione promuove interventi di solidarietà per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e per prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura. La disciplina si articola attorno a un fondo regionale e a misure di sostegno sia finanziario sia consulenziale e legale.
Fondo regionale per l’usura e gestione
Per le finalità della legge è istituito un fondo regionale specifico. La gestione è affidata, in via ordinaria, alla società regionale di garanzia fidi Unionfidi Lazio, a condizione che essa adegui il proprio statuto alle finalità della legge.
Se Unionfidi Lazio non adotta la delibera di adeguamento statutario, oppure se tale delibera non viene iscritta nel registro delle imprese entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, la gestione del fondo passa direttamente alla struttura regionale competente in materia di bilancio.
Unionfidi Lazio deve riferire trimestralmente alla commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità sulla gestione del fondo.
Ripartizione del fondo e tipologia degli interventi
Il fondo è ripartito in due quote:
- una quota del 40% destinata a interventi di natura finanziaria;
- una quota del 60% destinata ad assistenza legale, consulenza professionale, organizzazione, formazione e informazione.
Nella quota del 40% rientrano:
- le garanzie a favore di banche, istituti di credito e intermediari finanziari che concedono finanziamenti per prevenire l’usura, a copertura della parte non garantita prevista dalla normativa statale di riferimento;
- l’anticipazione, entro 7 giorni dalla decisione di accoglimento, fino al 50% dell’importo erogabile a titolo di finanziamento, come prefinanziamento in caso di urgenza documentata;
- l’integrazione delle anticipazioni sul mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, fino a coprire il 100% dell’importo.
Nella quota del 60% rientrano:
- l’assistenza legale per i soggetti vittime del delitto di usura;
- la consulenza professionale per soggetti potenzialmente vittime dell’usura;
- le spese di organizzazione degli enti destinatari, la formazione di personale specializzato e l’attività informativa, nei limiti di una somma non superiore al 10% di quella concessa per l’assistenza legale.
Destinatari del fondo
Possono accedere alla quota destinata agli interventi finanziari:
- i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura previsti dalla legge statale sull’usura;
- le fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura previste dalla stessa normativa statale.
Possono accedere alla quota destinata agli interventi di assistenza e consulenza:
- gli stessi soggetti indicati sopra;
- le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà per soggetti danneggiati da attività estorsive, individuate dai decreti ministeriali richiamati dalla legge.
L’accesso è subordinato alla condizione che gli statuti degli enti prevedano la possibilità di svolgere gli interventi finanziati dalla legge.
Beneficiari degli interventi
Per gli interventi finanziari possono beneficiare i soggetti previsti dalla normativa statale sui fondi antiusura e, per l’anticipazione a titolo di mutuo, i soggetti che abbiano già ottenuto tale anticipazione secondo la disciplina statale.
Per l’assistenza legale possono beneficiare anche soggetti che non esercitano attività economica, arte o professione, purché dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel procedimento penale.
Per la consulenza professionale possono beneficiare i soggetti in difficoltà di accesso al credito che siano potenziali vittime dell’usura, se ritenuti meritevoli secondo i criteri stabiliti dagli statuti degli enti destinatari.
Criteri di riparto annuale
Il fondo è ripartito annualmente tra i destinatari in base ai seguenti criteri:
- nella prima applicazione, le quote sono concesse in parti uguali;
- dal secondo anno, ciascuna quota è concessa per il 75% in proporzione alle somme utilizzate nell’anno precedente e per il 25% in parti uguali tra tutti i destinatari le cui domande risultino accolte.
Rendicontazione e controlli
Entro il 31 marzo di ogni anno Unionfidi Lazio deve trasmettere alla Regione un resoconto analitico dell’utilizzo dei finanziamenti concessi, indicando i singoli enti destinatari e gli importi dei singoli interventi, distinti secondo le categorie previste dalla legge.
Il resoconto è poi inviato alla commissione consiliare competente, che deve esprimersi entro tre mesi.
Convenzioni e modalità operative
Per la gestione del fondo e per lo svolgimento dei compiti ulteriori attribuiti a Unionfidi Lazio è prevista una convenzione tra amministrazione regionale e Unionfidi Lazio. Tale convenzione deve anche disciplinare i rapporti tra Unionfidi Lazio e gli enti destinatari del fondo.
Le convenzioni con gli enti destinatari devono regolare in particolare le modalità di concessione, erogazione e recupero delle somme destinate al prefinanziamento.
Compiti ulteriori di Unionfidi Lazio
Unionfidi Lazio svolge anche funzioni di supporto e promozione, tra cui:
- promuovere convenzioni tipo tra gli enti destinatari e le banche per facilitare l’accesso al credito dei beneficiari;
- svolgere attività di consulenza a favore degli enti destinatari;
- promuovere campagne di informazione, sentita la commissione consiliare competente, per diffondere la conoscenza del fondo, soprattutto presso gli enti locali.
Sportello regionale antiusura e numero verde
La legge istituisce uno sportello regionale antiusura, in collaborazione diretta con le associazioni antiusura, per offrire aiuto a cittadini e imprese coinvolti nel fenomeno.
È istituito anche un numero verde antiusura, pensato per avvicinare le vittime anche in forma anonima.
Gestione, organizzazione e funzionamento di sportello e numero verde sono rimessi a deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della relativa disposizione.
Copertura finanziaria
Per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 la legge prevede uno specifico capitolo di bilancio con dotazione di lire due miliardi per ciascun anno, coperto mediante riduzione di un corrispondente capitolo del bilancio regionale 2001.
Stato attuale della norma
La legge è stata espressamente abrogata dalla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14. Per questo motivo il provvedimento è oggi da considerarsi obsoleto e privo di utilità applicativa ordinaria.
Testo integrale
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